DECRETO 25 agosto 2022, n. 164

Type Decreto
Publication 2022-08-25
Ultimo aggiornamento 2022-11-02
State In force
Source Normattiva
articles 11
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2022

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 80 a 82, concernente l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 762/2017/I/eel del 16 novembre 2017 recante «Proposta al Ministro dello sviluppo economico in merito all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali», con la quale, in esito alla consultazione del 28 settembre 2017, 663/2017/R/eel, e' stato deliberato di presentare la proposta ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017;

Visto il parere n. 1646/2018 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2018 in ordine allo schema di regolamento recante criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera d) che ha apportato modifiche all'articolo 1, della legge n. 124 del 2017, novellando il comma 81 e inserendo il comma 81-bis;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera d), concernente le funzioni e i compiti del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.

Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;

Visto il codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica: disposizioni in merito alle garanzie contrattuali ed alla fatturazione del servizio approvato dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed h) della legge n. 481 del 1995;

Visto il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto da Terna S.p.a. in conformita' alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004;

Ritenuto di dover rielaborare lo schema di regolamento recante criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81 della legge 4 agosto 2017, n. 124, al fine di tenere conto delle modifiche apportate al medesimo articolo 1 della legge n. 124 del 2017 dal decreto-legge 30 dicembre n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2019;

Considerato che l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, con comunicazione al Ministro dello sviluppo economico del 14 maggio 2020, ha ritenuto l'impianto complessivo e i contenuti della proposta gia' definita con propria deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel, coerenti con l'attuale quadro legislativo e con il quadro di attribuzioni integrato e rafforzato dalla legge n. 8 del 2020, rappresentando che la proposta medesima deve intendersi integralmente confermata in ogni sua parte;

Ritenuto che:

a)

la proposta definita dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel, non e' riconducibile ai poteri generali di cui alla legge n. 481 del 1995, non sussistendo un rapporto di continenza o di specialita' tra l'articolo 2, commi 12, lettere b) e d) e 13 della legge n. 481 del 1995 e l'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017 e che vi sia, viceversa, diversita' di oggetto, presupposti e finalita', e che, pertanto, la proposta deve intendersi formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017, secondo i criteri e le finalita' ivi definiti;

b)

rispetto all'indicazione formulata nella deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, che rinvia ad una successiva proposta la definizione di requisiti di natura finanziaria correlati alle voci di bilancio di esercizio delle imprese e di ulteriori requisiti di natura tecnica, da specificare attraverso indicatori dell'adeguatezza commerciale, sussista l'esigenza di individuare indicatori di affidabilita' dei venditori di energia elettrica i quali, in fase di prima applicazione, possono essere costituiti dalla regolarita' nei pagamenti all'interno del sistema elettrico, e che la pubblicizzazione della posizione dell'impresa di vendita rispetto a tali indicatori avvenga al termine dell'istruttoria che la riguardi, in quanto potrebbe comportare effetti sul mercato a fronte di un'istruttoria che puo' concludersi senza pregiudizio per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;

Considerato che l'articolo 1, comma 81-bis, della legge 124 del 2017 stabilisce che, ai fini della disciplina del procedimento speciale di esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, e' fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito dalla legge all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate;

Considerato che l'articolo 1, comma 81-bis, della legge n. 124 del 2017 stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico disciplina con decreto un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'Agenzia delle entrate;

Ritenuto che, a tal fine, il provvedimento motivato di esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita di energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorita', sia adottato all'esito di un procedimento speciale:

a)

avviato a seguito dell'irrogazione di una sanzione divenuta definitiva e che esprima un elevato livello di gravita' calibrato in modo differenziato sulla base dei diversi plessi normativi e dei beni giuridici la cui tutela e' affidata alla competenza delle citate Autorita', fatti salvi gli effetti degli istituti di natura conciliativa previsti dai rispettivi ordinamenti;

b)

disciplinato nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e che preveda la piena partecipazione dell'operatore economico, sentite le Autorita' interessate;

Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che, con la comunicazione al Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2021, si e' espressa favorevolmente, con osservazioni, sullo schema di regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017;

Sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente che ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017, con nota del 3 febbraio 2021;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, con provvedimento in data 11 febbraio 2021 ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento con la seguente condizione: «l'articolo 11 dello schema sia integrato con la previsione espressa della previa acquisizione del parere del Garante sullo schema di decreto direttoriale di attuazione ivi previsto»;

Sentita l'Agenzia delle entrate che, con nota del 19 febbraio 2021 ha ritenuto condivisibile lo schema di regolamento;

Udito il parere n. 1218/2021 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2021;

Vista la comunicazione in data 4 marzo 2022 al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Ritenuto di riadottare il regolamento 5 maggio 2022, n. 176, nel rispetto delle forme procedurali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

l. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) codice di rete: codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto da Terna S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004; b) codice di rete tipo trasporto dell'energia elettrica: codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel; c) dispacciamento: servizio di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006; d) distribuzione: servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione; e) impresa esercente il servizio di tutela: il soggetto che eroga il servizio di fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; f) Gestore del SII: Acquirente Unico S.p.a., quale soggetto titolare e gestore del Sistema informativo integrato di cui alla lettera l); g) impresa di vendita: l'impresa controparte commerciale del cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di energia elettrica; h) impresa distributrice: l'impresa esercente l'attivita' di distribuzione in concessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999; i) Ministero: il Ministero della transizione ecologica; l) SII: il Sistema informativo integrato, istituito ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129; m) Terna: Terna S.p.a. che opera, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999; n) utente del dispacciamento: soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica; o) utente del trasporto: soggetto che ha sottoscritto con l'impresa distributrice un contratto di trasporto dell'energia elettrica.

N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 80 a 82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189: «Art. 1. (Omissis). 80. Al fine di garantire la stabilita' e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di vendita di energia elettrica a clienti finali. 81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80. 81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorita' di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorita'. 82. L'Elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n. 305, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: «Art. 12 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico). - (Omissis). 3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»; b) il comma 60 e' sostituito dai seguenti: «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonche' specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresi', per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli gia' individuati dalla medesima direttiva. 60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalita' e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresi' conto della necessita' di garantire la concorrenza e la pluralita' di fornitori e di offerte nel libero mercato»; c) il comma 68 e' abrogato; d) il comma 81 e' sostituito dai seguenti: «81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80. 81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorita' di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorita'». (omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sotto-ordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55: «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - (Omissis). 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28: 1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza energetica;» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse; b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»; c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero della transizione ecologica»; d) all'articolo 35: 1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti; e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare; f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali; h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e' individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali; l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.»; e) all'articolo 37, comma 1: 1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.». (omissis).». - Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, del Parlamento europeo (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. del 4 maggio 2016, n. L 119. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O. - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O. - Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148, S.O. - Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2021, n. 294. - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 12 e 13, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.: «Art. 2 (Istituzione delle Autorita' per i servizi di pubblica utilita'). - (Omissis). 12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni: a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie; b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma; c) controlla che le condizioni e le modalita' di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresi' il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti; d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresi' le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente; e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato e del reale costo di approvvigionamento della materia prima, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente; f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati; g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h); h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37; i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta; l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali; m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37; n) verifica la congruita' delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalita' di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari; o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento; p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto. 13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorita' una nuova proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorita', propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformita' esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilita' generale. (omissis).». - Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n. 305, e' convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2020, n. 51, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana) pubblicato nel Supplemento ordinario - Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1986, n. 123: «Art. 5 (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, articoli 6, secondo periodo, e 8, secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 2, secondo comma, e 12). - Attivita' del Ministro Guardasigilli in ordine al visto ed alla registrazione degli atti normativi statali. 1. Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettere d) ed e), sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, il quale appone ad essi il proprio «visto» ed il sigillo dello Stato. 2. La trasmissione delle leggi avviene appena esse sono controfirmate. 3. Quando il Ministro Guardasigilli incontra qualche difficolta' riguardo alla forma esteriore della legge ovvero al tenore del decreto, della delibera o dell'altro atto di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), la comunica, per la legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per i decreti e gli altri atti, al Ministro competente. In tal caso puo' sospendere il «visto» e l'apposizione del sigillo, facendone relazione al Consiglio dei Ministri, fermo restando il rispetto del termine stabilito dall'articolo 6. 4. Il Ministro Guardasigilli trasmette alla Corte dei conti, per la registrazione, i decreti del Presidente della Repubblica e gli altri atti soggetti al controllo della medesima Corte, dopo che li abbia muniti del proprio «visto» e del sigillo dello Stato.». Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 «Criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004. - Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75: «Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281e l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza. 3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma. 4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respinta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le predette societa' servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unita' di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni. 5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario. 7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o piu' societa' per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attivita' e le passivita' relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle attivita' esercitate dalle predette societa'.». Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2007: «Art. 1 (omissis). 2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma. (omissis). 3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilita' di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. E' fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta' sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresi' fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorita' a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2010, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129: «Art. 1-bis (Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema. 2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. 3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per il trattamento dei dati personali e sensibili. 4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalita' di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.». - Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 93 del 2011: «Art. 36 (Gestore dei sistemi di trasmissione). - 1. L'attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica e' riservata allo Stato e svolta in regime di concessione da Terna Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalita' definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della stessa concessione. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 79 del 1999: «Art. 1 (Liberalizzazione e trasparenza societaria). - 1. Le attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attivita' di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e' svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (omissis).».

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1.E' istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito «Elenco venditori»).

3.L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco venditori costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attivita' di vendita nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica.

4.Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento le imprese che operano nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica esclusivamente in qualita' di esercenti il servizio di maggior tutela ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, anche mediante apposita societa' di vendita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, e' riportato nelle note all'articolo 1.

Art. 3

Requisiti di natura tecnica

2.Per le imprese di vendita, l'attivita' di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o dall'oggetto indicato nello statuto depositato presso il registro delle imprese.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 114, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: «Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. 2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati aldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilita' economico-patrimoniale. 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione. 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio. 8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati; c) le variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.».

Art. 4

Requisiti di onorabilita'

3.I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile, delle imprese di vendita.

4.Il titolare del trattamento e' autorizzato a trattare i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nei limiti e per le finalita' previsti dal presente regolamento.

Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Il titolo XI, del Libro V, del codice civile, reca: «Disposizioni penali in materia di societa', di consorzi e di altri enti privati». - Il riferimento al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' riportato nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O. - Il titolo II, del Libro II, del codice penale, reca: «Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione». - Il titolo V, del Libro II, del codice penale, reca: «Dei delitti contro l'ordine pubblico». - Il titolo VII, del Libro II, del codice penale, reca: «Dei delitti contro la fede pubblica». - Il titolo VIII, del Libro II, del codice penale, reca: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio». - Il titolo XIII, del Libro II, del codice penale, reca: «Dei delitti contro il patrimonio». - Si riporta il testo degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile: «Art. 2497 (Responsabilita'). - Le societa' o gli enti che, esercitando attivita' di direzione e coordinamento di societa', agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle societa' medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore della partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrita' del patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a cio' dirette. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla societa' soggetta alla attivita' di direzione e coordinamento. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di societa' soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.» «Art. 2497-bis (Pubblicita'). - La societa' deve indicare la societa' o l'ente alla cui attivita' di direzione e coordinamento e' soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo. E' istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le societa' o gli enti che esercitano attivita' di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione e' cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. La societa' deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente che esercita su di essa l'attivita' di direzione e coordinamento. Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.» «Art. 2497-ter (Motivazione delle decisioni). - Le decisioni delle societa' soggette ad attivita' di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.» «Art. 2497-quater (Diritto di recesso). - Il socio di societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento puo' recedere: a) quando la societa' o l'ente che esercita attivita' di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attivita' che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento; b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita' di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso puo' essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio; c) all'inizio ed alla cessazione dell'attivita' di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una societa' con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto. Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella societa' per azioni o in quella a responsabilita' limitata.» «Art. 2497-quinquies (Finanziamenti nell'attivita' di direzione e coordinamento). - Ai finanziamenti effettuati a favore della societa' da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.» «Art. 2497-sexies (Presunzioni). - Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attivita' di direzione e coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.» «Art. 2497-septies (Coordinamento fra societa'). - Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' alla societa' o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attivita' di direzione e coordinamento di societa' sulla base di un contratto con le societa' medesime o di clausole dei loro statuti.». - Il riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/679/UE del 2016, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 5

Requisiti e indicatori di natura finanziaria

1.L'impresa di vendita deve possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore a centomila euro.

3.I pagamenti dei soggetti terzi o dell'impresa di vendita utente alle imprese distributrici sono regolari quando, rispetto alle fatture di trasporto con scadenza del pagamento nel semestre di riferimento, non risultino due o piu' ritardi di pagamento, anche non consecutivi. Nel caso in cui alla rete dell'impresa distributrice risultino connessi meno di 100.000 punti di prelievo, la verifica e' effettuata al termine di ciascun anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza nell'anno di riferimento. L'impresa distributrice verifica la regolarita' dei pagamenti secondo le disposizioni previste dal codice di rete tipo trasporto di energia elettrica e comunica l'eventuale irregolarita' al Ministero, ai soggetti terzi e all'impresa di vendita.

4.I pagamenti dei soggetti terzi o dell'impresa di vendita utente a Terna sono regolari quando l'indice di onorabilita', di cui al regolamento del sistema di garanzie di dispacciamento di Terna di cui all'articolo 49 dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, non evidenzi, con riferimento a contratti di dispacciamento in prelievo, il mancato rispetto del requisito di onorabilita' come definito dal medesimo regolamento, per due o piu' volte nello stesso semestre di riferimento. Terna verifica la regolarita' dell'indice di onorabilita' e comunica l'eventuale irregolarita' al Ministero, ai soggetti terzi e all'impresa di vendita.

Art. 6

Iscrizione nell'Elenco venditori

1.La domanda di iscrizione nell'Elenco venditori e' presentata al Ministero.

2.L'impresa di vendita, nella domanda di iscrizione nell'Elenco venditori attesta, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, del presente regolamento.

3.Il Ministero iscrive nell'Elenco venditori l'impresa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione, dandone comunicazione alla medesima.

4.Se la domanda di iscrizione e' irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza e assegnando un congruo termine, in ogni caso non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 decorre dal ricevimento della regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia pervenuta alcuna regolarizzazione o integrazione la domanda e' dichiarata improcedibile.

5.In presenza di motivi che ostano all'accoglimento della domanda di iscrizione si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui aldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta').- 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Art. 7

Permanenza nell'Elenco venditori

1.L'impresa di vendita iscritta nell'Elenco venditori, in caso di perdita di taluno dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, ne da' comunicazione al Ministero entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e qualora, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, comunichi il recupero del requisito carente, mantiene la permanenza nell'elenco dei venditori senza soluzione di continuita'. Il termine per comunicare il recupero di cui al primo periodo e' di centottanta giorni qualora si tratti del requisito di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 1.

2.L'impresa di vendita comunica ogni tre anni al Ministero, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1.

3.Il Gestore del SII comunica annualmente al Ministero le imprese di vendita che non sono parte dei contratti di fornitura di energia elettrica nell'anno di riferimento.

Note all'art. 7: - Il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e' riportato nelle note all'articolo 6.

Art. 8

Esclusione o cancellazione dall'Elenco venditori

1.L'esclusione o la cancellazione dall'Elenco venditori e' disposta con provvedimento del Ministero ed e' comunicata all'impresa di vendita interessata. L'impresa di vendita puo' in ogni momento chiedere la cancellazione dall'Elenco venditori.

6.Non si procede all'esclusione per le cause previste dal comma 2, lettere b) e c), se risulta che l'irregolarita' nei pagamenti non e' imputabile rispettivamente all'impresa di vendita utente oppure ai soggetti terzi, tenuto conto delle disposizioni di cui al codice di rete e al codice di rete tipo trasporto dell'energia elettrica.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)