DECRETO 25 agosto 2022, n. 164

Type Decreto
Publication 2022-08-25
Ultimo aggiornamento 2022-11-02
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 9: - Il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e' riportato nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 2-octies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: «Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati). - (omissis). 2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche' le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. (omissis).». - Il riferimento al regolamento (UE) n. 679 del 2016, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 10

Disposizioni transitorie

1.Le imprese di vendita che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano accreditate in qualita' di controparti commerciali dei clienti finali nel SII sono provvisoriamente iscritte nell'Elenco venditori. Dalla provvisorieta' dell'iscrizione di cui al presente articolo e' data evidenza nell'elenco dei venditori pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge n. 124 del 2017.

2.Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione del decreto direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo attestano mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da presentare al Ministero, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

3.Il responsabile del procedimento, ai fini della permanenza nell'Elenco venditori delle imprese di cui al comma 1, verifica la dichiarazione presentata ai sensi del comma 2, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6.

4.La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco venditori.

5.Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, le imprese di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano nella forma di societa' di persone o di consorzi diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); ovvero hanno un capitale sociale inferiore a centomila euro, si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, o all'articolo 5, comma 1, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il mancato adeguamento nel termine di cui al primo periodo e' causa di esclusione dall'Elenco venditori.

Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 82, della citata legge n. 124 del 2017: «Art. 1. (omissis). 82. L'Elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. (omissis).». - Il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e' riportato nelle note all'articolo 6.

Art. 11

Disposizioni finali

3.Con provvedimento dell'ARERA, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le specifiche procedure finalizzate a garantire le comunicazioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 3.

4.Con provvedimento dell'ARERA, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono definite le procedure finalizzate ad assicurare il flusso delle informazioni da parte del Gestore del SII ai fini dell'iscrizione provvisoria nell'Elenco venditori ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

Il Ministro: Cingolani

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione

ecologica, n. 2732

Note all'art. 11: - Il testo dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011, e' riportato nelle note all'articolo 8.

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