DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022, n. 166

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2022-09-01
Ultimo aggiornamento 2022-11-04
State In force
Source Normattiva
articles 24
Reform history JSON API

3.In accordo con l'esecutore del contratto e con apposito atto aggiuntivo, possono essere altresi' introdotte variazioni in aumento della prestazione di importo superiore al quinto e fino alla concorrenza del 50 per cento del prezzo dell'atto negoziale. In caso di mancato accordo sulle variazioni, l'atto negoziale puo' essere risolto e all'esecutore e' riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato, non altrimenti impiegabile.

4.Per le variazioni che comportano nuove prestazioni non previste nell'atto negoziale originario, i nuovi prezzi si valutano desumendoli dal prezzario approvato dall'Agenzia, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nell'atto negoziale, ovvero ricavandoli da nuove analisi. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati, l'Agenzia puo' ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di tali nuovi prezzi, fatta salva la possibilita' di formulare apposita riserva.

5.L'esecutore del contratto puo' proporre al responsabile del procedimento di introdurre varianti migliorative alla prestazione senza aggravi di spesa per l'Agenzia.

6.Eventuali modifiche non autorizzate, apportate alla prestazione, non danno titolo a pagamenti o rimborsi a favore del contraente e, ove ritenuto opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione preesistente.

7.In caso di esecuzione di lavori, non sono considerate varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che non comportano un aumento dell'importo pattuito.

8.I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili anche per i danni subiti dall'Agenzia per le varianti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione stessa, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera appaltata ovvero la sua utilizzazione. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

9.Quando le varianti, conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, superano il quinto dell'importo originario del contratto, e' facolta' dell'Agenzia di procedere alla risoluzione del contratto stesso, con il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

10.Si considerano errori od omissioni di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati.

Art. 20

Divieto di cessione dei crediti

1.Salva espressa autorizzazione dell'Agenzia, ai contraenti e' fatto divieto di cedere i crediti per corrispettivi dovuti dall'Agenzia per l'acquisizione di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori oggetto del presente regolamento.

2.La cessione fatta senza l'autorizzazione di cui al comma 1 e' comunque inefficace per l'Agenzia.

Capo VI Obblighi informativi

Art. 21

Obblighi informativi e funzioni di controllo del COPASIR

1.Degli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), e' data dall'Agenzia comunicazione al COPASIR tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla conclusione delle procedure di affidamento.

2.Degli affidamenti di cui al comma 1 e' data altresi' un'organica illustrazione nella relazione del Presidente del Consiglio dei ministri al COPASIR di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge.

Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109: «Art. 14 (Relazioni annuali). - 1. Omissis. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente dall'Agenzia negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato.».

Capo VII Disposizioni finali

Art. 22

Disposizioni transitorie

1.Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 23

Disposizioni di coordinamento

1.Gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione richiamati dal Codice sono assolti dall'Agenzia mediante le comunicazioni al COPASIR di cui all'articolo 21.

2.Gli obblighi di comunicazione, anche in forma elettronica, nonche' eventuali collegamenti a banche dati previsti da leggi o regolamenti per finalita' di interesse pubblico, sono assolti dall'Agenzia compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale cibernetica.

3.Per gli adempimenti connessi agli obblighi di cui al comma 2, l'Agenzia puo' concordare con le amministrazioni o enti competenti procedure alternative informate al principio di leale collaborazione istituzionale, in grado di assicurare l'assolvimento di tali obblighi con la necessaria tutela della segretezza e sicurezza delle informazioni.

4.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili con il presente regolamento.

Art. 24

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente: Draghi

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del

Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2624

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)