DECRETO 1 settembre 2022, n. 174
Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2022
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE;
Visti, in particolare, gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE, cosi come modificati dalla direttiva 2014/56/UE, recanti disposizioni in materia di «Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi» e di «Deroga in caso di equivalenza»;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
Visti, in particolare, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, cosi' come modificati dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 concernenti, rispettivamente, l'«Iscrizione dei revisori dei Paesi terzi nel Registro», la «Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi» e le «Deroghe in caso di equivalenza»;
Visto l'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in base al quale l'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del medesimo decreto;
Visto l'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi che istituiscono il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'Albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalita' dalla stessa stabiliti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dati personali e il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che si e' espressa, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con lettera prot. n. 451555/22 del 23 giugno 2022 in merito allo schema del presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza consultiva per gli atti normativi in data 26 luglio 2022, n. 01300/2022;
Vista la nota del 2 agosto n. 8193, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema del presente regolamento e' stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. - La direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 158. - Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2016, n. 169. - Si riporta il testo degli articoli 34, 35, 36 e 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.: «Art. 34 (Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entita' avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entita' del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia: 1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione; 2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell'emissione. 2. - 3. 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7. 5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni. 6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entita' di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.». «Art. 35 (Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi). - 1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualita' e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto. 2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocita', essere esentati dai controlli di qualita' disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualita' di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti. 3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.». «Art. 36 (Deroghe in caso di equivalenza). - 1. La Consob puo' stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. 2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocita' e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorita' italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni del Paese terzo. 3. La sussistenza dell'equivalenza e' valutata in conformita' all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE. 4. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo. 5. La Consob comunica alla Commissione europea: a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2; b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.». «Art. 43 (Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie). - 1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo: a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; b) la legge 13 maggio 1997, n. 132; c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99; d) la legge 8 luglio 1998, n. 222; e) la legge 30 luglio 1998, n. 266; f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233; g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28; h) l'articolo 52, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; i) l'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; j) l'articolo 162, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; k) l'articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; l) l'articolo 2409-quinquies del codice civile. 2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. 3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e per societa' di revisione legale la societa' di revisione iscritta nell'Albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le societa' di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico. 6. In deroga al comma 5, gli incarichi che "nell'esercizio in corso" alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia' conferiti ai sensi dell'articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 7. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 8. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2 le persone fisiche e le societa' che, al momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono gia' iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e all'Albo speciale delle societa' di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalita' dalla stessa stabiliti. 10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all'articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite dell'ammontare delle risorse di cui all'articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attivita' previste dal presente decreto. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 - Suppl. Ordinario n. 52: «Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. 4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.». - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dati personali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ordinario n. 123. - Il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». Note all'art. 1: - Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - La direttiva 2008/30/CE dell'11 marzo 2008 che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81 del 20 marzo 2008. - La direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182 del 29 giugno 2013. - Il riferimento alla direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014, e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 34 e 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 2
Sezione relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi
1.E' istituita nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto.
2.La sezione di cui al comma 1 e' distinta in due parti: 1) parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 45, della direttiva; 2) parte B, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva.
4.Le informazioni contenute nella sezione parte A e parte B del registro dei revisori legali sono conservate in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - registro dei revisori legali.
5.L'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile nell'apposita sezione separata di cui al comma 1 non abilita detti soggetti all'esercizio della revisione legale in Italia.
Note all'art. 2: - Il testo degli articoli 34 e 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 3
Aggiornamento della sezione
1.I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti in apposita sezione del registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. Essi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi modifica di tali informazioni entro 30 giorni dal verificarsi della modifica, e provvedono, se del caso, a presentare la relativa documentazione.
2.I soggetti istanti di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 10, per mezzo della compilazione di un apposito modulo reperibile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze alla pagina registro dei revisori legali.
3.Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della sezione relativa ai revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi.
Capo II Iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformita' all'articolo 45 della direttiva
Art. 4
Ambito di applicazione
1.Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano relazioni di revisione riguardanti conti annuali o consolidati delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformita' all'articolo 45 della direttiva.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 5
Condizioni per l'iscrizione
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) n. 537/2014, del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 158.
Art. 6
Domanda di iscrizione
1.La domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - parte A, debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - registro dei revisori legali.
3.La domanda di iscrizione, comprensiva dei relativi allegati e dell'attestazione di versamento del contributo di cui all'articolo 13, deve essere prodotta in lingua italiana o inglese; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa sono accompagnati da apposita traduzione italiana ufficiale e devono essere legalizzati o apostillati.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) n. 537/2014, del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 158. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
Art. 7
Documentazione relativa ai requisiti di onorabilita'
1.Ai fini dei requisiti di onorabilita', i revisori di Paesi terzi e i soggetti di cui all'articolo 6, lettere i) e n), forniscono certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non si trovi nelle condizioni che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto. I certificati sono corredati di un parere legale rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneita' dei certificati all'attestazione medesima.
2.Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui al comma 1, ciascun interessato produce una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale conferma la circostanza che in detto Stato non e' previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima.
3.I documenti attestanti i requisiti di onorabilita' devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: «Art. 2 (Abilitazione all'esercizio della revisione legale). - 1. L'esercizio della revisione legale e' riservato ai soggetti iscritti nel Registro. 2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3; d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di cui all'articolo 4. 3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalita' stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) a condizione che sia garantita la reciprocita' di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le societa' che soddisfano le seguenti condizioni: a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata; e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro; f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale a condizione che il responsabile dell'incarico che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a). 5. Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice civile. 6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del titolo di revisore legale. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.».
Art. 8
Istruttoria della domanda di iscrizione
1.Le domande di cui all'articolo 6 per l'iscrizione nel registro dei revisori legali sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione.
2.Se viene accertato che il contenuto della domanda di iscrizione e' incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze ne da' comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al richiedente assegnando un termine non superiore a 60 giorni per inviare la documentazione eventualmente mancante alle amministrazioni di cui al comma 1. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal medesimo comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso.
3.Decorso, infruttuosamente, il termine di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento motivato, dispone il diniego all'iscrizione. 4 Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificata la completezza della domanda e acquisito il parere motivato della Consob in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nel registro dei revisori legali previste dall'articolo 5 come risultanti dalla documentazione trasmessa secondo le modalita' indicate negli articoli 6 e 7, provvede all'accoglimento, ovvero al rigetto, con provvedimento motivato, della domanda di iscrizione. 5. L'iscrizione assunta con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», entro il termine di cui al comma 1, e' notificata al richiedente all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Per tali soggetti, il registro riporta chiaramente l'indicazione: «Iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Parte A».
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.
Capo III Iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva
Art. 9
Ambito di applicazione
1.Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano dichiarazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva.
Note all'art. 9: - Il testo degli articoli 34 e 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 10
Condizioni per l'iscrizione
Note all'art. 10: - Il testo degli articoli 34 e 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento alla della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 11
Domanda di iscrizione
1.La domanda di iscrizione nella sezione del registro dei revisori legali - parte B debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - revisione legale dei conti.
2.La domanda contiene le informazioni richieste dall'articolo 6, comma 2, fermo restando che la Consob, con il regolamento previsto dall'articolo 36, comma 4, del decreto, puo' stabilire di non applicare, in tutto o in parte, il contenuto della domanda di iscrizione.
3.La domanda di iscrizione, comprensiva dei relativi allegati e dell'attestazione di versamento del contributo di cui all'articolo 13, deve essere prodotta in lingua italiana o inglese; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa sono accompagnati da apposita traduzione italiana ufficiale e devono essere legalizzati o apostillati.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle note all'articolo 6.
Art. 12
Istruttoria della domanda di iscrizione
1.Le domande di cui all'articolo 11 per l'iscrizione nel registro dei revisori legali, sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione.
2.Se viene accertato che il contenuto della domanda di iscrizione e' incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze ne da' comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al richiedente assegnando un termine non superiore a 60 giorni per inviare la documentazione eventualmente mancante alle amministrazioni di cui al comma 1. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal medesimo comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso.
3.Decorso, infruttuosamente, il termine di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento motivato, dispone il diniego all'iscrizione. 4 Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificata la completezza della domanda e acquisito il parere motivato della la Consob in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nel Registro dei revisori legali previste dall'articolo 10 come risultanti dalla documentazione trasmessa secondo le modalita' indicate negli articoli 7 e 11, provvede all'accoglimento ovvero al rigetto, con provvedimento motivato, della domanda di iscrizione. 5. L'iscrizione assunta con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», entro il termine di cui al comma 1, e' notificata al richiedente all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Per tali soggetti, il registro riporta chiaramente l'indicazione: «Iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Parte B».
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.
Capo IV Contributi
Art. 13
Contributi per l'iscrizione
1.I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - parte A e parte B - relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, sono tenuti al versamento, al momento della presentazione della domanda di iscrizione di cui agli articoli 6 e 11, di un contributo fisso per le spese amministrative pari ad euro 150,00, da corrispondere secondo le modalita' di versamento stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo del contributo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese sopra indicate.
Capo V Cancellazione
Art. 14
Cancellazione
2.La cancellazione del revisore o dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo e' disposta altresi', con le medesime modalita' di cui al comma 1, nel caso in cui non siano fornite le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1.
Note all'art. 14: - Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
Capo VI Disposizioni finali
Art. 15
Disposizioni finali e transitorie
1.I revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob, ai sensi dell'articolo 43 del decreto, nell'apposita sezione dell'Albo Speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo 161 del TUF, presentano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie previste, rispettivamente, dal capo II o III del presente regolamento.
2.Fino alla notificazione della decisione sull'istanza di iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali, i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob nella sezione dell'Albo speciale di cui al comma 1, possono continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto. Continuano ad avere effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse fino alla data di iscrizione nella Sezione del registro dei revisori legali o di eventuale rigetto, dai revisori di Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti nella sezione dell'Albo speciale della Consob che hanno presentato apposita domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 1.
3.Il Capo III e le disposizioni di cui al comma 1 relative alle iscrizioni nella sezione parte B trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
Il Ministro: Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 1601
Note all'art. 15: - Il testo degli articoli 34 e 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' riportato nelle note alle premesse.
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Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)