DECRETO 5 ottobre 2022, n. 181

Type Decreto
Publication 2022-10-05
Ultimo aggiornamento 2022-11-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2022

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, recante approvazione del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1954, n. 721, recante istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 34, comma 45, che prevede che al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'articolo 208 in materia di risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141, concernente il regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale;

Acquisito il parere del Ministero della difesa, espresso con nota n. 3879 del 25 gennaio 2022;

Sentita la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, che ha reso il parere n. 4/2021/CONS nell'adunanza del 25 ottobre 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 7538 del 2 marzo 2022 e successiva integrazione con nota n. 26695 del 29 luglio 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1

Finalita'

1.Il presente regolamento disciplina i servizi di cassa e contabilita' del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile dello stesso maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto.

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, S.O. - Il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1933, n. 109. - Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286. - La legge 6 agosto 1954, n. 721 (Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1954, n. 195. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O. - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2012, n. 245, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. - Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2016, n. 125. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141 (Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2013, n. 295.

Art. 2

Definizioni

Capo II ARTICOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 3

Funzioni del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera

2.II Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera puo' delegare a un dirigente l'adozione dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui al comma 1.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali (art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998)). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».

Art. 4

Competenze del comandante di ente, distaccamento e reparto

2.Ai fini del presente regolamento, il comandante di distaccamento o di reparto esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati, per la realizzazione dei propri programmi.

3.I comandanti di cui ai commi 1 e 2 hanno facolta' di intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dei propri comandi e adottano, nei casi di particolare gravita' e urgenza e sotto la propria responsabilita', i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorita' competente.

4.Nei casi di particolare gravita' e urgenza, i comandanti di cui al comma 2 possono adottare provvedimenti di competenza di organi superiori e ne danno immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.

Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 17 (Funzioni dei dirigenti (art. 17 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16, comma 1, lettera l-bis; e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti. 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.».

Art. 5

Funzionario delegato

1.Il capo del servizio amministrativo dell'ente, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese e alla resa del conto, puo' provvedere al pagamento delle spese mediante buoni di prelevamento a valere sulle aperture di credito ricevute presso la competente tesoreria territoriale, secondo le vigenti disposizioni in materia.

2.Le somme prelevate in contanti dalla disponibilita' dell'accreditamento esistente sulla tesoreria territoriale sono versate in cassa e dimostrate nel conto «fondi di bilancio». I pagamenti effettuati con tali somme sono effettati con le modalita' previste per tutti gli altri pagamenti.

Art. 6

Organi della gestione amministrativa e competenze

5.L'addetto al riscontro contabile cura gli adempimenti amministrativo-contabili e provvede alla liquidazione a favore dei creditori. A tal fine, compila e sottoscrive i documenti di spesa, dei quali risponde ai fini della regolarita'.

7.Gli incaricati della gestione del denaro presso i distaccamenti e i reparti rispondono, quali contabili secondari, dei pagamenti effettuati, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti risultanze nella contabilita' dell'organismo, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

8.Il capo della gestione negoziale espleta le attivita' concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti negoziali e il loro perfezionamento.

10.L'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e fiscali dell'attivita' negoziale e provvede agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti.

12.Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante dell'ente, ad eccezione del capo servizio amministrativo che e' nominato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

13.La carica di comandante dell'ente e' incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo.

14.Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo e' sostituito dall'ufficiale dipendente piu' elevato in grado o con la maggiore anzianita' di grado.

15.In caso di sostituzione, anche temporanea, del funzionario delegato o del fiduciario di cassa, si procede alla chiusura di cassa e al passaggio di gestione mediante processo verbale, secondo le modalita' stabilite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266, S.O. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.

Capo III SERVIZIO CASSA

Art. 7

Custodia dei valori

1.Per la custodia del denaro, dei titoli di credito e degli oggetti di valore, ciascun ente e' provvisto di una cassaforte munita di due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute separatamente dal funzionario delegato e dal fiduciario di cassa.

2.I distaccamenti e i reparti sono provvisti di una cassaforte, a serratura singola, le cui chiavi sono conservate dal titolare o da un suo delegato.

3.Il capo del servizio amministrativo propone le misure necessarie per la sicurezza della cassa al titolare del comando, che e' responsabile di ogni evento imputabile a difetto dell'organizzazione di sicurezza.

4.In cassa non sono tenuti fondi per un importo eccedente le normali necessita' dei pagamenti diretti di prossima scadenza. Tutti gli altri fondi di qualsiasi provenienza, compresi quelli provenienti da depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto, senza limiti di valore.

5.Gli agenti che hanno la responsabilita' della cassa ai sensi del presente regolamento rispondono della gestione dei fondi depositati sul conto corrente postale o bancario. La traenza avviene a firma congiunta degli agenti responsabili.

6.Gli interessi realizzati sulle somme versate in conto corrente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati.

Art. 8

Pagamento spese economali

1.Per i piccoli pagamenti e per quelli di carattere urgente, il comandante dell'ente puo' assegnare al fiduciario di cassa, ai distaccamenti e ai reparti un fondo permanente, conservando in cassa, in sostituzione del denaro contante, la quietanza.

Art. 9

Responsabilita' di gestione della cassa

1.Il funzionario delegato e il fiduciario di cassa sono responsabili in solido dei servizi di cassa.

2.I titolari dei distaccamenti e dei reparti sono responsabili dei fondi e dei depositi che sono autorizzati a gestire.

Capo IV CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 10

Disposizioni generali

1.Il capo della gestione finanziaria sovraintende alle operazioni di introito e pagamento effettuate dal fiduciario di cassa.

Art. 11

Valori in deposito

1.I valori e gli oggetti in deposito sono registrati in un libro di carico e scarico, chiuso alla fine di ogni esercizio finanziario. Le rimanenze giacenti sono inscritte in nuovo conto, con riferimento alle rispettive registrazioni del conto precedente, nel quale e' annotato, nella parte destinata allo scarico, il riferimento alla corrispondente partita del nuovo conto dove, dopo l'ultima registrazione di riporto dal conto precedente, i responsabili di cassa appongono la firma, per concordanza tra le registrazioni effettuate e quelle trasportate e tra la consistenza contabile e quella esistente.

2.Non sono ricevuti in custodia denaro, oggetti e valori di proprieta' privata o comunque non attinenti il servizio.

Art. 12

Fondo scorta

1.Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di cassa degli enti, dei distaccamenti e dei reparti, all'inizio dell'anno finanziario il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera attribuisce la dotazione dei fondi scorta di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 721, stanziata sullo stato di previsione della spesa del centro di responsabilita' amministrativa «Capitanerie di porto» del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

2.Alla gestione delle assegnazioni di cui al comma 1 si applicano le norme quadro sulla gestione del fondo scorta di cui articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nonche', ove compatibili, le disposizioni relative alla tenuta del fondo scorta vigenti presso l'Amministrazione della Difesa.

Note all'art. 12: - La legge 6 agosto 1954, n. 721 (Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1954, n. 195. - Si riporta il testo dell'art. 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196): «Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita' nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. 2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse. 3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili. 4. In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione contabile di cui al comma 5. 5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o in parte, nella disponibilita' delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione. 6. Per la gestione delle attivita' istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa. 7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa, puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'.».

Art. 13

Fondi permanenti

1.Per sopperire alle necessita' urgenti dei distaccamenti e dei reparti, l'ente puo' assegnare ai rispettivi titolari apposito fondo permanente, ragguagliato alle necessita' di due mesi, per la concessione di anticipi al personale, con esclusione delle spese di cui all'articolo 7-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nonche' per le spese urgenti.

2.I titolari degli organismi assegnatari dei fondi permanenti sono responsabili della regolarita' della documentazione relativa alle spese effettuate e rendono conto all'organismo erogatore, entro cinque giorni dalla fine di ciascun bimestre, delle somme ricevute e delle spese sostenute.

3.I distaccamenti e i reparti documentano il movimento del fondo permanente assegnato dall'ente mediante registrazioni sul libro di cassa, secondo le disposizioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

4.L'ente conserva in cassa, in sostituzione del denaro contante, le quietanze delle anticipazioni fatte e, verificata la regolarita' delle spese e delle registrazioni di cui al comma 2, procede al reintegro delle anticipazioni.

Note all'art. 13: - Si riporta il comma 3 dell'art. 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196): «3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili.».

Art. 14

Conto transitorio

2.Fatto salvo il rispetto degli eventuali diversi termini previsti dalle norme vigenti, gli enti provvedono alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio con tempestivita' entro la chiusura dell'esercizio finanziario, ad esclusione di quelle riscosse a dicembre per le quali provvedono nei trenta giorni del mese successivo, e non si avvalgono di entrate o profitti, di qualsiasi genere e provenienza, per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi.

3.Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.

Art. 15

Gestione dei proventi

2.I proventi di cui al comma 1, lettera c), sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nei casi previsti dalla legge, al pertinente programma dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

3.I proventi sono versati dall'organismo che ha effettuato la riscossione non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello della riscossione. I proventi riscossi e versati all'entrata del bilancio dello Stato, distinti per specie e oggetto, sono annotati in apposito registro.

4.Le quietanze, in originale, che attestano il versamento dei proventi ovvero le evidenze informatiche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141, sono allegate al titolo di pagamento, salvo il caso in cui particolari disposizioni prevedono che la quietanza di tesoreria e' prodotta a corredo di altra documentazione. In tal caso, agli ordini di pagamento e' allegata copia della quietanza, con l'indicazione del titolo al quale e' stata allegata in originale.

Note all'art. 15: - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141 (Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2013, n. 295.

Capo V DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 16

Ispezioni

1.L'attivita' ispettiva amministrativo-contabile interna agli enti e' effettuata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

2.Gli enti sottopongono i distaccamenti e i reparti che ricevono fondi alla verifica della cassa e della contabilita'.

3.Le ispezioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono svolte con cadenza almeno triennale con possibilita' di differimento di un anno nel caso di sopravvenute ispezioni straordinarie e di verifiche amministrativo-contabili del Ministero dell'economia e delle finanze.

4.Delle verifiche e delle ispezioni e' redatto verbale conforme al modello stabilito con provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

Art. 17

Disposizioni finali e abrogazioni

1.Le disposizioni legislative e regolamentari, nonche' i capitolati d'oneri in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza del centro di responsabilita' «Capitanerie di porto».

2.Al fine di ottimizzare l'impiego del personale nonche' l'utilizzazione delle risorse strumentali a disposizione, in via sperimentale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica e' autorizzata per un triennio, dal secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la costituzione, con provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di unita' organizzative territoriali finalizzate a operare una riduzione complessiva dei centri di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mediante accorpamento degli stessi.

3.Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 2, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle predette unita' organizzative.

4.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, e' abrogato.

Note all'art. 17: - Il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1933, n. 109.

Art. 18

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco

Visto, Il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione

ecologica, reg. n. 3229

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