DECRETO 13 ottobre 2022, n. 194

Type Decreto
Publication 2022-10-13
Ultimo aggiornamento 2022-12-22
State In force
Source Normattiva
articles 19
Reform history JSON API

Note all'art. 6: - Si riporta il comma 2-bis dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: «2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.»

Art. 7

Prova scritta

1.La prova scritta, unica per tutto il territorio nazionale, consiste in cinque quesiti a risposta aperta, che non devono avere ad oggetto tutti gli ambiti di cui al comma 2, e in due quesiti in lingua inglese di cui al comma 3.

3.I due quesiti in lingua inglese consistono ciascuno in cinque domande a risposta multipla volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati. Detti quesiti vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), al fine di verificare il possesso della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del CEFR.

4.La prova scritta si svolge mediante l'ausilio di mezzi informatizzati nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli USR. La mancata presentazione per l'espletamento della prova nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

5.La durata complessiva della prova di cui al comma 1 viene definita nel bando di concorso.

6.La correzione della prova d'esame e' effettuata dalla commissione anche con l'ausilio di procedimenti automatizzati/informatizzati, con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni da parte delle commissioni esaminatrici, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

7.Nel corso della prova scritta, i candidati possono utilizzare, esclusivamente, leggi e atti aventi forza di legge, purche' non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresi' ammessi telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In caso di violazione, e' disposta l'immediata esclusione dal concorso.

8.Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 9 comma 2.

Art. 8

Prova orale

2.La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dall'articolo 9, comma 3.

Art. 9

Valutazione delle prove e dei titoli

1.Le commissioni esaminatrici dispongono di 230 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 30 per i titoli.

2.A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua inglese, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti per ciascuna risposta. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

3.Nell'ambito della prova orale, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 82 per il colloquio, di 6 per l'accertamento della conoscenza dell'informatica e di 12 per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti. La prova orale e' superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

4.La commissione esaminatrice determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

5.Sono valutati gli incarichi e i servizi di cui alla tabella A effettivamente prestati per almeno centottanta giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.

6.Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 10

Predisposizione delle prove

1.L'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 6 e la prova scritta di cui all'articolo 7 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale della collaborazione di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Ministro con proprio decreto per ogni tornata concorsuale. I componenti del Comitato tecnico-scientifico, di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, sono scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Al Comitato sono aggregati componenti esperti nella lingua inglese, designati tra docenti di ruolo abilitati all'insegnamento per la relativa classe di concorso. Questi ultimi partecipano all'attivita' del Comitato senza che la stessa comporti oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3.I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 8, comma 1 sono predisposti dalla Commissione esaminatrice, che sceglie altresi' i testi in lingua inglese da leggere e tradurre.

4.Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennita', emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati ad eccezione dei rimborsi spese spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione.

Art. 11

Commissione esaminatrice

1.La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del dirigente preposto all'USR.

2.La commissione e' composta da un presidente e due componenti. Salvo i casi di motivata impossibilita', e' garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per piu' di due terzi dello stesso sesso. In sede di prova orale, la commissione e' integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.

3.Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di universita' statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.

4.I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi, in entrambi i casi con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.

5.A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla terza area, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 17 settembre 2015.

6.I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-24 o A-25, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preruolo. Questi ultimi partecipano all'attivita' della Commissione senza che la stessa comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.

7.I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preruolo. Questi ultimi partecipano all'attivita' della Commissione senza che la stessa comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.

8.Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unita', la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione e' composta da un presidente, due componenti ed un segretario, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 5. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' concorsuali. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale.

9.I provvedimenti di nomina delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni esaminatrici indicano almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalita' di nomina previste dal presente articolo.

10.La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque l'anonimato nella correzione delle prove, la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Note all'art. 11: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2015 n. 216.

Art. 12

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso e alla nomina di componente del Comitato tecnico-scientifico

Art. 13

Graduatorie di merito

1.All'esito della procedura concorsuale i candidati sono collocati in una graduatoria regionale sulla base del punteggio di cui all'articolo 9, comma 6. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso nella regione nella quale hanno partecipato.

2.Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero.

3.Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.

4.Le graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assunzione nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel limite dei posti vacanti e disponibili annualmente in ciascun USR, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5.I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica.

6.I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresi' eliminati dalla graduatoria i nominativi di coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 5, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal bando per l'assunzione medesima.

7.Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente decreto avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8.I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente decreto sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

Note all'art. 13: - Si riportano i commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.: «4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.»

Art. 14

Periodo di formazione e prova

1.I dirigenti scolastici sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di formazione e prova ai sensi della vigente normativa e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2.Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il periodo di formazione e di prova ha una durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale dovra' essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi.

3.Ai fini del comma 2 si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di formazione e prova e' sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi.

4.Il periodo di formazione e prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo quanto previsto dal comma 3.

5.Il periodo di formazione e prova assolve alla finalita' di sviluppare, consolidare e verificare le competenze professionali del dirigente scolastico, osservate nell'azione svolta presso l'istituzione scolastica di assegnazione.

6.Le attivita' di formazione, organizzate dagli USR, hanno una durata complessiva minima di 50 ore e sono finalizzate all'arricchimento delle competenze professionali e culturali connesse alla funzione del dirigente scolastico. Il percorso di formazione puo' essere articolato in incontri formativi, seminari, laboratori di carattere operativo basati sullo studio di casi, sullo scambio di problematiche professionali e di buone prassi, sul problem-solving e puo' essere integrato da moduli di formazione on-line.

7.Al fine di supportare il dirigente scolastico neoassunto nello svolgimento dei principali compiti connessi alla funzione, gli USR predispongono e offrono specifiche azioni di accompagnamento, tutoraggio, consulenza professionale avvalendosi della collaborazione di dirigenti scolastici con funzioni di tutor, attraverso attivita' che si affiancano alla formazione di cui al comma 6. Tali attivita', della durata di 25 ore, saranno calendarizzate funzionalmente agli impegni connessi alle scadenze operative.

8.Il dirigente preposto all'USR designa un dirigente scolastico con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i dirigenti scolastici neoassunti. Ogni tutor segue al massimo tre dirigenti scolastici, svolge le funzioni di cui al comma 7 ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualita' e l'efficacia dell'azione dirigenziale. Il tutor visita le istituzioni scolastiche di titolarita' dei dirigenti neoassunti almeno due volte nel corso del periodo di formazione e prova e redige la relazione di cui all'articolo 15, comma 7. All'attivita' del tutor e' riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. Al tutor e' altresi' riconosciuta una specifica attestazione dell'attivita' svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.

Art. 15

Valutazione del periodo di formazione e prova

2.Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), sono valutate la capacita' di svolgere le attivita' gestionali connesse con l'incarico dirigenziale e di ottemperare alle procedure previste dalla normativa vigente, in relazione agli atti di pertinenza del dirigente scolastico, nonche' la correttezza nella gestione delle risorse economiche, finanziarie e strumentali.

3.Ai fini della verifica di cui al comma l, lettera b), sono valutate la capacita' di promozione, gestione e valorizzazione delle risorse umane a disposizione con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla formazione in servizio del personale, al sistema degli incentivi; lo svolgimento delle funzioni dirigenziali concernenti il periodo di formazione e di prova del personale neoassunto o in tirocinio; il corretto esercizio dell'eventuale azione disciplinare.

4.Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), sono valutate, ai sensi della normativa vigente, la capacita' di gestione degli organi collegiali, delle relazioni sindacali, del lavoro di rete, dei rapporti tra scuola, famiglie, comunita', territorio e istituzioni di riferimento.

5.Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), sono valutate la capacita' di analisi del contesto socio-educativo, delle esigenze e delle aspettative della comunita' educante, a partire dal rapporto di autovalutazione e dal piano triennale dell'offerta formativa, la capacita' di progettazione e di sviluppo del piano di miglioramento e delle azioni di rendicontazione sociale.

6.I dirigenti preposti agli USR effettuano la valutazione del periodo di prova dei dirigenti scolastici neoassunti avvalendosi dei dirigenti tecnici e dei dirigenti amministrativi nelle aree funzionali dedicate alla dirigenza scolastica, ed in subordine di dirigenti scolastici di comprovata esperienza e specifica professionalita'. Possono, in ogni momento, in caso di necessita', disporre tempestivi interventi ispettivi al fine di verificare l'andamento del servizio svolto dai dirigenti neoassunti e di accertarne eventuali responsabilita'.

7.Entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico il tutor invia una relazione dettagliata, comprensiva del parere, all'USR che provvede anche alla raccolta della documentazione relativa alle attivita' di formazione realizzate nonche' delle risultanze delle eventuali verifiche effettuate, ed in generale di ogni elemento utile alla valutazione del servizio.

8.Il dirigente preposto all'USR procede alla valutazione dei dirigenti scolastici in periodo di formazione e prova sulla base della documentazione di cui al comma 7 e di eventuali ulteriori elementi conoscitivi. La documentazione del procedimento e' parte integrante del fascicolo personale del dirigente scolastico.

9.In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato di conferma in ruolo.

10.In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato di mancato superamento del periodo di formazione e prova e provvede alla risoluzione del contratto e ad avviare la procedura per la ricollocazione nel ruolo di provenienza.

11.I provvedimenti di cui ai commi 9 e 10 sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente preposto all'USR, entro il termine dell'anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilita'.

Note all'art. 15: - Si riporta il comma 93 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.: «93. La valutazione dei dirigenti scolastici e' effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali: a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale; b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunita' professionale e sociale; d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunita' scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.»

Art. 16

Disposizioni finanziarie

1.Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei concorsi a posti da dirigente scolastico costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del bando e della numerosita' dei posti.

Art. 17

Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano

1.Il concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano e' bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo e di reclutamento della dirigenza scolastica.

2.Al fine di salvaguardare la specificita' delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, il concorso prevede lo svolgimento di parte delle prove scritte e orali in lingua slovena.

3.Il bando del concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalita' di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli, i contenuti specifici afferenti alle predette istituzioni scolastiche, nonche' la sede di svolgimento delle prove. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento.

4.Nella commissione esaminatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

5.Il numero dei posti da destinare al concorso di cui al comma 1 e' determinato con il bando di cui all'articolo 4.

Art. 18

Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano

1.Sono fatte salve le potesta' attribuite in materia alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 19

Disciplina regolamentare del reclutamento

1.Il presente decreto recante la disciplina regolamentare del reclutamento dei dirigenti scolastici sostituisce il precedente decreto 3 agosto 2017, n. 138.

Roma, 13 ottobre 2022 Il Ministro dell'istruzione Bianchi Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero della salute, n. 2944

Note all'art. 19: - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2017, n. 220.

Tabella A

Tabella A Tabella di valutazione dei titoli del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica Per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali

A Titoli culturali

A.1) Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea magistrale, laurea specialistica, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso alla procedura dichiarato con l'istanza di partecipazione Per ciascun titolo punti 2,50

A.2) Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea magistrale o specialistica o al diploma accademico di II livello di cui al punto A.1) o indicati quale titolo di ammissione alla procedura Per ciascun titolo punti 1,00

A.3) Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42 Per ciascun titolo punti 3,00

A.4) Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all' articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 Per ciascun titolo punti 3,00

A.5) Per attivita' di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell' articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 , ovvero dell' articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230 , ovvero dell' articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attivita' equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere, sono attribuiti complessivamente Si valuta un solo contratto punti 1,50

A.6) Per ogni borsa di studio conseguita a seguito di pubblico concorso indetto da Universita', Istituzioni AFAM, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca, ovvero per Istituzioni estere equiparabili, ed usufruita per almeno un biennio, purche' diverse rispetto a quelle di cui al punto A.3 punti 0,50

A.7) Master di primo livello corrispondente a 60 CFU o titolo equiparato rilasciato da Universita' italiane o estere Sino a un massimo di 1 master punti 1,00

A.8) Master di secondo livello corrispondente a 60 CFU o titolo equiparato rilasciato da Universita' italiane o estere. Sino a un massimo di 2 master punti 1,50

A.9) Per la partecipazione all'assistentato Comenius, Grundtvig ovvero per altri titoli ad esso assimilabili stabiliti nell'ambito del programma "Erasmus +", ovvero per l'incarico di assistente di lingua italiana all'estero conseguito a seguito di bandi del Ministero, ovvero per l'incarico di lettore di lingua italiana all'estero, per ogni titolo Sino a un massimo di 2 titoli punti 0,50

A.10) Per il titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti Si valuta un solo titolo punti 1,00

A.11) Per il titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell' articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE; per la certificazione CeClil o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale del personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purche' congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti Congiuntamente alla certificazione in C1 nella corrispettiva lingua Congiuntamente alla certificazione in C2 nella corrispettiva lingua Si valuta un solo titolo punti 1,50 punti 2,00

Avvertenze inerenti i titoli culturali Per i titoli di cui ai punti A.1), A.2), A.4, A.5), A.6), A.7), A.8) e A.11) si valuta un solo titolo per ogni anno accademico.

B Titoli di servizio e professionali

B.1) Per ogni anno scolastico di servizio prestato in qualita' di dirigente scolastico o preside incaricato ai sensi dell' articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Per un massimo di tre anni punti 2,50

B.2) Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'

art. 7 , comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994

, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 34 CCNL 2007 Per un massimo di sei anni punti 1,75

B.3) Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le Istituzioni accademiche in qualita' di supervisore del tirocinio ai sensi dell'

art. 1 , commi 4

e 5, della legge n. 315/1998 ovvero in qualita' di tutor coordinatore o organizzatore ai sensi dell'

art. 11 , comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249

Per un massimo di tre anni punti 1,00

B.4) Inclusione nell'elenco degli esperti dei nuclei di valutazione di cui all' articolo 3, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80

punti 0,50

B.5) Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in qualita' di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (ex 31/A e 32/A), o della laurea in Scienze della formazione primaria, o dei percorsi di specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010 Per un massimo di tre anni punti 1,00

B.6) Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell' articolo 1, comma 83 della legge n. 107/2015 Per un massimo di sei anni. punti 1,00

B.7) Per ogni anno scolastico in cui si e' ricoperto l'incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo unico. Per un massimo di tre anni punti 0,75

B.8) Per ogni anno scolastico in cui si e' ricoperto l'incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo unico Per un massimo di tre anni punti 1,00

B.9) Per ogni contratto di docenza remunerata presso Universita' riconosciute dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca Per un massimo di quattro contratti punti 0,75

Avvertenze inerenti i titoli di servizio e professionali Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e/o accademico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)