DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Type Decreto legislativo
Publication 2022-12-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v), della legge 5 agosto 2022, n. 118, nella seduta del 30 novembre 2022;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere f), g), h), i), p) e u), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 30 novembre 2022;

Sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 29 novembre 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1.Il presente decreto ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

2.Il presente decreto stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

3.Il presente decreto assicura, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.

4.Il presente decreto, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, individua le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

5.Le disposizioni del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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