LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197
320.Gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 11 milioni di euro per l'anno 2023, di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
321.Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva di cui al comma 313 e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva », nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito nella parte II della presente legge.
322.All'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « - prima dell'entrata in vigore del presente decreto - » sono sostituite dalle seguenti: « , prima del 1° gennaio 2023, ».
324.Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
325.Ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalita' del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
326.A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento di un'indennita' onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
327.A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
328.L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo.
329.E' prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo.
330.Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilita', da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
331.L'importo di cui al comma 330, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
332.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 330, da destinare alla medesima finalita' e da determinare sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
333.Le somme di cui al comma 330 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.
334.Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventu' appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. (28)
335.Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 334, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo di cui al predetto comma 334 e' rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennita' di amministrazione spettanti al personale delle Aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.
336.Per le stesse finalita' di cui al comma 334, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventu' sono incrementati di 11.876 euro.
337.Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 334, 335 e 336 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventu'.
338.All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».
339.All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 » sono aggiunte le seguenti: « , a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».
340.Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalita' di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013.
341.Per le finalita' di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1.850.000 euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022.
345.Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, e' tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
346.Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in se' del contratto di lavoro, che puo' avere una durata massima di dodici mesi.
347.L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato e' preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
348.Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalita' previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
349.Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 348 e' esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed e' cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative e' considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed e' computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
350.L'iscrizione dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalita' di cui al comma 348 del presente articolo.
351.L'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al comma 346.
352.Il datore di lavoro effettua all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalita' stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, d'intesa tra loro.
353.Al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui ai commi da 343 a 354, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
354.In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
355.Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
356.Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei prodotti di consumo, nonche' di sostenere le organizzazioni di volontariato impegnate nel servizio di trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, di soccorso e di contrasto delle situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione nonche' degli articoli 55, 56 e 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.
358.Per effetto di quanto disposto dal comma 357 e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attivita' di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
359.Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternita' o, in alternativa, di paternita' di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.
360.Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
361.Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e con l'Autorita' politica delegata all'innovazione tecnologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 360, con particolare riferimento alla predisposizione dei progetti e all'assegnazione delle risorse.
362.Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilita', contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi citta', in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato « Fondo per le periferie inclusive », con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento e' trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo e' destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilita' nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile.
364.Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 362, con il decreto di cui al comma 363 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, indennita', rimborso di spese ne' ogni altro emolumento comunque denominato.
366.Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo e' finalizzato alla concessione di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.
367.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 366, i criteri, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui al medesimo comma, i criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso nonche' le procedure di controllo.
368.Allo stanziamento di cui al comma 366 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
369.Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
370.Per le medesime finalita' di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza e' preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, cosi' come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attivita' di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale puo' accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, e' approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalita' di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
371.Per le finalita' di cui al comma 369, i prezzari regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per le medesime finalita', le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.
372.Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 369, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.
373.Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 371, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi', utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.
374.Fermo restando quanto previsto dal comma 373, l'accesso al Fondo di cui al comma 369 e' consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce « lavori » del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo e' consentito, altresi', con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.
378.L'assegnazione delle risorse di cui ai commi 370 e 377 costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
379.Le disposizioni di cui ai commi da 369 a 378 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 371 del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.
382.Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 380 e 381 e' autorizzata la spesa di 1.747.593 euro per l'anno 2024, di 4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395 euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro per l'anno 2027. (4)
383.All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nel caso di societa' in house appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ».
385.Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalita' di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.
386.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
387.Ove il tavolo istituito ai sensi del comma 386 non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, e' dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale ai sensi dei commi 385 e 386 sulla base di criteri di proporzionalita' rispetto all'ammontare della transazione. Il contributo e' riversato ad apposito fondo destinato, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro.
388.Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo di cui al comma 387 si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l'accertamento del contributo dovuto, l'amministrazione finanziaria puo' procedere alla determinazione della base imponibile anche ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
390.Il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 389, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalita' di sviluppo.
391.Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operativita' degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli concernenti la comunicazione delle iniziative, nonche' per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi, e' autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e di manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto delle funzionalita' previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » realizzata in attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e operante, ai sensi di quanto previsto dalla medesima norma istitutiva, secondo criteri di interoperabilita' con il citato Registro.
392.Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-bis, della citata legge n. 234 del 2021.
393.Per le finalita' di cui al comma 392, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023.
394.Per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle predette garanzie.
396.Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operativita' delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficolta' in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacita' tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del protocollo d'intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).
397.Ai fini della definizione recata dal comma 396, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficolta' le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aventi un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano subito, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.
398.Il credito d'imposta di cui al comma 396 e' assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno o piu' degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione. Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400. Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda all'erogazione, l'ACRI ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
399.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni. Il credito d'imposta e' cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalita' definite con il provvedimento di cui al comma 400. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 396 a 401, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
400.Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalita' e le procedure applicative delle disposizioni di cui ai commi da 396 a 401, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 398.
401.Le risorse stanziate ai sensi del comma 398 sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
402.Al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attivita' funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di euro per l'anno 2024.
403.Con uno o piu' decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 402, nonche' i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.
404.E' istituita la fondazione denominata « Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore » al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di universita', centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
405.Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'universita' e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione e' attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy.
406.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresi' disciplinati i criteri e le modalita' per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attivita' della stessa.
407.Il patrimonio della fondazione e' costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 405 e puo' essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attivita' della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
408.Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione e' effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
409.Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, puo' avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti di ricerca.
410.Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e dal decreto di cui al comma 406, la fondazione e' regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
411.Per la costituzione della fondazione e' autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
412.Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
413.Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 411 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
414.Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
415.Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato per ulteriori sei mesi.
416.Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
418.Per l'anno 2023, nelle more della definizione e approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilita' dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo' implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuita' operativa e la sostenibilita' del fondo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
419.Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, e' incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
420.All'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, il trattamento economico annuo non puo' in ogni caso superare quello determinato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».
421.Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2023 le risorse disponibili sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate, nella misura di 565 milioni di euro, alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro.
422.Ai fini del completamento delle attivita' previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operativita' della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017.
423.All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 ».
424.Al fine di rafforzare il sistema agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualita', alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, nonche' attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranita' alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. (43)
425.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 424.
426.Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito il Fondo a sostegno delle attivita' di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « Phoma tracheiphila », detto « mal secco degli agrumi », al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP, nonche' della ricerca per la promozione della competitivita' dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalita' di accesso al Fondo di cui al presente comma.
427.Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonche' per fare fronte alla necessita' di ripopolamento degli allevamenti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del Fondo sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento, i rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 agosto 1996, n. 587. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito il Ministro della salute, sono definite le modalita' di attribuzione degli incrementi di cui al secondo periodo, da calcolare sulla base dell'effettiva perdita di produzione delle aziende di cui al primo periodo nell'anno 2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021.
428.Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttivita' nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonche' per l'utilizzo di sottoprodotti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. (58)
429.Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 428 il Fondo di cui al medesimo comma 428 puo' essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonche' per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o piu' fondi per il venture capital, come definiti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla societa' che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 428 del presente articolo possono essere altresi' concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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