LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197

Type Legge
Publication 2022-12-29
Ultimo aggiornamento 2026-03-28
State In force
Source Normattiva
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653.Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice.

654.Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

655.Nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di cui ai commi da 651 a 654, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, disciplinato dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e' integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata, con diritto di voto.

656.

657.Le risorse di cui al comma 656 possono essere impiegate, per le finalita' di cui al medesimo comma, secondo le modalita' di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo, che provvede, secondo i criteri di cui al comma 656 del presente articolo, alla stipulazione delle relative polizze assicurative.

658.All'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: « 1-bis. La Marina militare promuove le attivita' per la valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'universita' e della ricerca, e' istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea ».

659.Per le finalita' di cui al comma 658 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, previsto all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (36)

660.Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonche' per fare fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a soddisfare le specifiche esigenze sopra richiamate, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

661.Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 660 sono ripartite tra le finalita' indicate dal medesimo comma.

662.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilita' annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia. (37)

663.Al fine di provvedere alle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze del citato centro, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il fondo e' ripartito in relazione alle attivita' da svolgere.

664.Al fine di disporre di specifiche professionalita' da impiegare nella gestione quotidiana delle attivita' del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione, in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di unita' di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi, anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

665.Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 663 e 664, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

668.Al fine di assicurare la continuita' del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilita' tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety, e' autorizzata la spesa di 33.324.521 euro per l'anno 2023, di 46.655.957 euro per l'anno 2024, di 50.417.925 euro per l'anno 2025, di 64.946.499 euro per l'anno 2026 e di 16.173.315 euro per l'anno 2027.

669.Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, e' prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalita' previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

670.All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « con termine non oltre il 31 dicembre 2022 » sono soppresse.

671.Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attivita' e delle misure di cui ai commi 669 e 670 garantendo la continuita' della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attivita' e della misure medesime.

672.Al fine di sviluppare la capacita' operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'uso di nuove tecnologie, e' autorizzata, nell'ambito del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025.

673.In relazione alla necessita' di rafforzare le capacita' operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, e' autorizzata, nell'ambito dell'azione « Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025.

674.Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 2.350.000 euro per l'anno 2026, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

675.Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per le esigenze del medesimo Corpo.

676.Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

677.Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676.

678.Al fine di assicurare la piu' efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

679.Ai fini di cui al comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025.

680.In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalita' delle questure, delle commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il Ministero dell'interno e' autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022.

681.Agli oneri derivanti dal comma 680, pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui al medesimo comma 680.

682.Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del potenziamento e dell'aggiornamento del sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico, e' autorizzata, nell'ambito dell'azione « Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

683.Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno e' autorizzato a utilizzare per gli anni 2023, 2024 e 2025, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per l'anno 2025, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

685.Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonche' al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022.

686.Per le medesime finalita' di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro e' riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

687.Il credito d'imposta di cui al comma 686 e' riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

688.Il credito d'imposta di cui al comma 686 e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686.

689.Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».

690.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687.

691.Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di ecocompattatori, il fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

692.Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

693.Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilita' speciale n. 6056 intestata al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un documento relativo alla ricognizione degli interventi realizzati con indicazione dei costi, delle fonti finanziarie e dei codici unici di progetto, provvedendo all'allineamento delle informazioni contenute nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

694.Per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondita' delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altri inquinanti, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento di progettazione di natura specialistica e per le relative attivita' connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare le modalita' necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziate nel proprio bilancio.

695.Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

696.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 695 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalita' di revoca delle risorse.

697.Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni nonche' per le finalita' di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta in favore della regione Calabria l'assegnazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Tale assegnazione e' considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027. Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonche' il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

698.Al fine di consentire alle Autorita' di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del Fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresi' all'implementazione e all'estensione all'intero distretto dei servizi informativi e applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati e attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo, nonche' ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, e' assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, cosi' ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorita' di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorita' di bacino distrettuale della Sicilia.

699.Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 698, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

700.Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' inserito il seguente: « 607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 e' riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

701.Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, comprese quelle connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' autorizzata a favore del medesimo Istituto la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

702.Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonche' per le connesse attivita' strumentali, e' assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. (62)

703.Le attivita' per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 702 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, mediante la stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 702.

704.Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 702 puo' essere destinata all'ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attivita' di completamento della Carta geologica d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia.

705.Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attivita' di completamento della Carta geologica d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dal Progetto CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 702.

706.Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilita' del territorio italiano, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

707.All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: « 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualita'. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, e' destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilita' ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

708.Le risorse a titolo di aiuto per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono erogate, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, entro novanta giorni dalla disponibilita' di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei proventi relativi all'annualita' 2020, di cui all'articolo 23, comma 8-bis, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dal comma 707 del presente articolo.

709.All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».

711.Per l'attuazione del comma 710 e' autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

712.All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: « nel limite di » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita' ». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, e' autorizzata la spesa di euro 1.111.500 per l'anno 2023, di euro 2.289.700 per l'anno 2024, di euro 2.358.350 per l'anno 2025, di euro 2.429.100 per l'anno 2026, di euro 2.502.000 per l'anno 2027, di euro 2.577.050 per l'anno 2028, di euro 2.654.350 per l'anno 2029, di euro 2.734.000 per l'anno 2030, di euro 2.816.000 per l'anno 2031 e di euro 2.900.500 annui a decorrere dall'anno 2032.

713.Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 714, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a bandire uno o piu' concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unita' di personale da inquadrare nell'Area degli assistenti per l'anno 2023 e 420 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.

715.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 714 e' autorizzata la spesa di 937.655 euro per l'anno 2023, di 8.516.238 euro per l'anno 2024 e di 22.813.099 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

716.E' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

717.All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: « 1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

718.Per le attivita' di carattere logisticoorganizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, da concludere entro il 31 dicembre 2025. Per le finalita' di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 puo' stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della societa' Eutalia Srl.

719.Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operativita' del Resilience and Sustainability Trust, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere al Fondo monetario internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di prelievo, secondo modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

720.Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 719, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Resilience and Sustainability Trust, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere al Fondo monetario internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di diritti speciali di prelievo, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

721.Sul prestito autorizzato dal comma 719 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la loro successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

722.Per le attivita' di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonche' per le attivita' di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della societa' Eutalia Srl. La societa' Eutalia Srl provvede alle relative attivita' di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economicofinanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attivita' e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025 e per il Dipartimento delle finanze e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

723.E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento e' effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento e' effettuato entro l'anno 2023. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

724.Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalita' di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

725.Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo in Italia e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.

726.Al fine del rafforzamento delle capacita' amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, sul monitoraggio, sulla rendicontazione e sul controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, e' autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari e 50 unita' nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilita' ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

727.Per le finalita' di cui al comma 726 e' autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 726 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. E' altresi' autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

728.Per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a societa' partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di societa', esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacita' operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

729.All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

730.Ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 GENNAIO 2023, N. 3.

731.In relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre 2022, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attivita' economiche e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

732.Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle conseguenti attivita' si fa fronte nel limite delle risorse gia' stanziate per l'emergenza.

733.I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2023; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.

734.Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato al 31 dicembre 2023. Per le attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e' autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2023.

736.Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. I relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

737.E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.

738.Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023 ».

739.Per le medesime finalita' di cui al comma 738, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 ». A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023.

740.Per le medesime finalita' di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unita' di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.

741.Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2023.

742.Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023.

743.Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026. Il Commissario straordinario attua quanto previsto dal primo periodo del presente comma con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con le societa' di cui all'articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

744.Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementata dall'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di euro per l'anno 2048 e di 500 milioni di euro per l'anno 2049.

745.All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 » e le parole: « e al quinto anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al quinto e al sesto anno ».

747.Agli oneri derivanti dal comma 746, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

748.Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 746 e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, puo' prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno gia' ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti.

749.Per garantire la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzato l'utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse disponibili nella contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

751.Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro.

752.All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

753.All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

754.Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 752 e 753 nel limite di spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023.

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