DECRETO 28 dicembre 2022, n. 202
Art. 2
Rilascio di concessione demaniale in ambito portuale
1.L'autorita' concedente provvede, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte e previa valutazione della stessa ai sensi dei commi 8, 9 e 10, nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione in ambito portuale e di programmazione dei traffici, sono destinate allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della medesima legge, in coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore.
2.L'autorita' provvede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del regolamento della navigazione marittima e secondo le modalita' di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla pubblicazione del bando nel caso di procedimento avviato d'ufficio o alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedimento avviato a seguito di istanza di parte, nel quale si da' contezza della presentazione dell'istanza medesima.
5.I parametri di valutazione delle domande, stabiliti ai sensi del comma 4, sono pubblicati contestualmente al bando o all'avviso di cui al comma 2 e ne costituiscono parte integrante.
6.L'autorita' concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacita' operativa e delle funzioni del porto medesimo, adotta le misure necessarie affinche' congrui spazi siano disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie. Nel caso in cui tutte le aree portuali sono gia' affidate in concessione, l'autorita' concedente provvede alla pianificazione per assicurare la riserva di spazi operativi per le imprese non concessionarie, ovvero all'inserimento negli atti di concessione di previsioni che, ove necessario, assicurano la disponibilita' di detti spazi operativi.
7.In ogni caso il rilascio delle concessioni non puo' pregiudicare l'esercizio delle attivita' delle imprese, gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e non concessionarie di aree, all'effettuazione delle operazioni portuali.
8.L'autorita' concedente verifica, in caso di pubblicazione dell'avviso, ai fini dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, la coerenza delle istanze pervenute e dei relativi programmi di attivita' con il Piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Prima di procedere alla verifica di cui al primo periodo, l'autorita' concedente richiede, in relazione alle istanze che prevedono una durata della concessione superiore a quaranta anni, il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa la coerenza di dette istanze con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorita' concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.
9.Per le finalita' di cui al comma 8, sono dichiarate inammissibili le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore.
10.L'autorita' concedente cura lo svolgimento dell'istruttoria delle domande ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11.Nel caso di piu' domande di concessione, l'autorita' concedente procede, nell'ambito della procedura a evidenza pubblica, alla valutazione comparativa delle domande concorrenti secondo i criteri stabiliti dal comma 4.
12.Gli esiti della procedura di affidamento sono tempestivamente comunicati ai partecipanti e resi pubblici con le medesime forme del bando o dell'avviso di cui al comma 2.
13.Nel caso in cui l'istante selezionato all'esito della procedura abbia chiesto di svolgere direttamente anche i servizi di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, nelle aree demaniali e nelle banchine comprese nell'ambito portuale oggetto di affidamento, l'autorita' concedente verifica, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 16, la sussistenza dei requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita', di mezzi, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori idoneo allo svolgimento di tali attivita'. In caso di esito positivo della verifica di cui al primo periodo, l'atto concessorio riporta anche l'elenco dettagliato dei servizi autorizzati per l'intera durata della concessione e sostituisce l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994.
14.Nel caso di aree gia' oggetto di concessione, l'autorita' concedente provvede all'avvio delle procedure, ai sensi del presente articolo, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione, anche a seguito della presentazione di istanza di rinnovo da parte del concessionario uscente.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)): «Art. 18 (Pubblicazione della domanda). - Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entita' o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove e' situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorita' decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale. SOPPRESSO. In ogni caso non si puo' procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni. Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.». - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): «Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorita'. 3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; d) 4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'art. 17, la nave e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che: a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni; c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione. 4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis e' rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e' compresa nel numero massimo di cui al comma 7. 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche' ogni successiva variazione. 6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. 7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. 7-ter. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.». - Si riporta il testo dell'art. 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilita' posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.».
Art. 3
Soggetti ammessi a presentare istanze ai fini del rilascio della concessione demaniale
1.Le domande per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 2 possono essere presentate da imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ovvero che abbiano contestualmente presentato istanza di rilascio di detta autorizzazione, nonche' dei necessari requisiti di capacita' professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione.
2.Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3.Ai bandi e agli avvisi di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano, in quanto non in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 84 del 1994, le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note all'art. 2. - Per il testo degli articoli 80 e 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.
Art. 4
Pubblicita' del bando e dell'avviso
1.Il bando o l'avviso di cui all'articolo 2, comma 2, e' pubblicato sul sito internet dell'autorita' concedente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sull'albo pretorio on-line del comune ove e' situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonche', per le concessioni demaniali di durata superiore a dieci anni, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
2.La pubblicazione del bando di cui al comma 1 avviene per estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima e la documentazione integrale inerente alla concessione e' consultabile dagli interessati presso l'autorita' concedente.
3.L'autorita' concedente puo' prevedere ulteriori strumenti di pubblicita', nel rispetto del principio generale di proporzionalita'.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, si vedano le note all'art. 2.
Art. 5
Criteri per la determinazione del canone
1.Ai sensi dell'articolo 10 del decreto 19 luglio 1989 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 1989, ciascuna Autorita' di sistema portuale individua con proprio regolamento i criteri per la definizione dei canoni demaniali da applicare nei singoli porti dalla stessa amministrati, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti e agli impegni in termini di volumi e tipologia di investimenti, annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, secondo la modalita' prevista dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
3.La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale, determinato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, risulti inferiore a detta misura minima che e' rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalita' di cui al medesimo comma 1.
4.Ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 2, lettera b), nonche' dell'esercizio dell'attivita' di verifica da parte dell'autorita' concedente ai sensi dell'articolo 9, i concessionari provvedono alla tenuta di specifica contabilita' in base ai criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti con la delibera 30 maggio 2018, n. 57.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Ministro della Marina mercantile 19 luglio 1989 (Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime): «Art. 10. - 1. Resta ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione dei criteri e delle misure dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali marittimi compresi nelle circoscrizioni di rispettiva giurisdizione, salvo che per gli immobili in uso governativo.». - Si riporta il testo dell'art. 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime): «Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso. 2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): «4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non puo' essere inferiore a euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attivita' sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalita' di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non puo' essere inferiore a euro 500.».
Art. 6
Modifica del contenuto della concessione demaniale
1.La variazione dell'estensione della area concessa o delle opere o delle modalita' di esercizio puo' essere consentita dall'autorita' concedente ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 24 del regolamento della navigazione marittima.
2.L'estensione della durata della concessione, in ogni caso non superiore a cinque anni, puo' essere consentita dall'autorita' concedente per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti relativi ad interventi occorrenti per l'adeguamento delle strutture portuali o per il mantenimento della funzionalita' della concessione.
3.Fermo quanto previsto dal comma 2, ai fini del riconoscimento dell'estensione della durata della concessione ai sensi del medesimo comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), punto 1), proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le modalita' di cui all'articolo 4, ai soli fini della proposizione di osservazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima, e autorizzati dell'autorita' concedente. Non possono essere autorizzati nuovi interventi nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione.
4.Nel caso di istanza di concessione di durata superiore a quaranta anni, l'autorita' concedente acquisisce preventivamente il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alla coerenza della variazione della durata con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si esprime entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorita' concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.
5.Al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, per le istanze che prevedano mutamenti sostanziali dei contenuti della concessione, l'autorita' concedente procede secondo quanto previsto dall'articolo 2.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)): «Art. 24 (Variazioni al contenuto della concessione). - La concessione e' fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facolta' risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalita' di esercizio deve essere richiesta preventivamente e puo' essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione puo' essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorita' che ha approvato l'atto di concessione.». - Per il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, si vedano le note all'art. 2.
Art. 7
Vicende soggettive successive al rilascio della concessione
1.Nel caso in cui il concessionario sia una societa' di capitali, in relazione al trasferimento di quote societarie che determini una modificazione del controllo della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria partecipazione e' tenuto a chiedere preventivamente l'autorizzazione all'autorita' concedente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo periodo, l'autorita' concedente verifica l'eventuale incidenza della modificazione della compagine societaria sull'attuazione del programma degli investimenti e delle attivita' presentate dal concessionario, nonche' sul relativo piano economico-finanziario, comunicando l'esito della valutazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di comunicazione nel termine previsto, l'autorizzazione si intende rilasciata.
2.In caso di cessione d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del Codice della navigazione.
3.Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della societa' concessionaria sono comunicate tempestivamente all'autorita' concedente.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2359 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice civile): «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.». - Si riporta il testo dell'art. 46 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): «Art. 46 (Subingresso nella concessione). - Fermi i divieti ed i limiti di cui all'art. 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' concedente. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non puo' subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorita' concedente. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneita' tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.».
Art. 8
Avvicendamento di concessionari demaniali
1.In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'autorita' concedente puo' ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
2.La demolizione delle opere di cui al comma 1 e' disposta in presenza di circostanze, imprevedibili e sopravvenute al rilascio da parte dell'autorita' concedente dell'autorizzazione alla loro realizzazione, che rendono l'uso dell'area in concessione incompatibile con il permanere delle medesime opere e non piu' rispondente all'interesse pubblico.
3.Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorita' concedente e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Il valore di detti beni, come risultante dalla specifica contabilita', e' determinato sulla base di una perizia redatta da un esperto individuato dal concessionario uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore, iscritti in apposito elenco tenuto dall'autorita' concedente. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente.
4.Il concessionario uscente puo' disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate, anche mediante accordo con il concessionario subentrante, sentita l'autorita' concedente. L'autorita' concedente valuta l'eventuale acquisto dei beni e delle opere amovibili, ovvero promuove la conclusione di accordi tra il concessionario uscente e il concessionario subentrante al fine di garantire la continuita' operativa del porto, anche mediante l'inserimento di apposite previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): «Art. 49 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi d'ufficio a termini dell'art. 54.».
Art. 9
Attivita' di verifica dell'autorita' concedente
1.L'autorita' concedente svolge annualmente attivita' di verifica sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attivita' correlate, presentato dal concessionario ed eventualmente aggiornato previo accordo con la medesima autorita'. Gli esiti della verifica effettuata dall'autorita' concedente sono tempestivamente comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2.In relazione alle concessioni aventi durata superiore a cinque anni, l'autorita' concedente svolge ogni cinque anni un'approfondita analisi dell'andamento del rapporto concessorio, verificando il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario e i risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell'occupazione, anche rispetto all'andamento dello specifico mercato settoriale in cui opera il concessionario. L'autorita' concedente relaziona tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito dell'analisi effettuata, proponendo, anche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal medesimo Ministero, le modifiche del programma e del piano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), punti 1) e 2), occorrenti per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico.
3.L'autorita' concedente, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali previste nell'atto di concessione, puo' disporre l'avvio della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione, anche in caso di accertamento della mancata attuazione del piano degli investimenti e delle attivita' correlate, del mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento dei traffici portuali indicati nell'istanza di concessione o del verificarsi di fatti che comunque evidenziano grave negligenza o imperizia del concessionario nella gestione del bene affidato in concessione.
4.L'autorita' concedente puo' disporre la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 42 del Codice della navigazione.
5.Sulla base delle comunicazioni delle Autorita' di sistema portuali di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta un piano permanente di monitoraggio anche attraverso i dati presenti nel Sistema informativo del demanio marittimo SID - il portale del mare che e' adeguatamente implementato.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 42 e 47 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): «Art. 42 (Revoca delle concessioni). - Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non da' diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta' prevista dal primo comma dell'art. 44. Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, e' tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.». «Art. 47 (Decadenza dalla concessione). - L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del concessionario: a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati; b. per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; c. per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale e' stata fatta la concessione; d. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione; e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti. Nel caso di cui alle lettere a e b l'amministrazione puo' accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite ne' per spese sostenute.».
Art. 10
Norme transitorie e finali
1.Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 6, 7, 8 e 9, non si applicano agli atti concessori e agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994 rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.I canoni degli atti concessori e degli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994, rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, secondo la modalita' prevista all'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993. La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale di cui al primo periodo risulti inferiore a detta misura minima, che e' rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalita' di cui all'articolo 04 del citato decreto-legge n. 400 del 1993.
3.Le Autorita' di sistema portuale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente regolamento entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Decorso detto termine, non sono applicabili le disposizioni dei regolamenti in contrasto o comunque non compatibili con il presente regolamento.
4.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 e 54 del Codice della navigazione, nonche' le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 35 del regolamento della navigazione marittima.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si vedano le note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si vedano le note all'art. 5. - Per il testo degli articoli 36 e 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 si vedano, rispettivamente, le note agli articoli 1 e 8. - Si riporta il testo dell'art. 54 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): «Art. 54 (Occupazioni e innovazioni abusive). - Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.». - Si riporta il testo degli articoli da 5 a 17, da 19 a 23 e da 25 a 35 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.: «Art. 5 (Presentazione della domanda di concessione). - Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio. Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non inducano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'art. 22. Art. 6 (Contenuto e documentazione della domanda di concessione). - La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della localita' e dai disegni particolari degli impianti. Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato. Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni. Art. 7 (Presentazione di altri documenti). - Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi. Art. 8 (Concessioni per licenza). - Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalita' di istruttoria, salvo il parere della intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'art. 16. Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la precedente misura del canone. Art. 9 (Concessioni di durata superiore al quadriennio). - Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato con decreto del capo del compartimento. In qualita' di rappresentante dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l'ufficiale piu' elevato in grado dopo il capo del compartimento. Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile. Art. 10 (Concessioni provvisorie). - La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione, e' regolata, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile (1), con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalita' di istruttoria nei modi prescritti dall'articolo precedente. Per il periodo di validita' dell'atto di concessione provvisoria il canone e' fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Puo' essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non e' rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma dell'art. 16. Art. 11 (Spese di istruttoria). - Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita. Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente. Tale nota deve essere inviata all'autorita' competente a decidere sulla domanda di concessione. Art. 12 (Parere del genio civile). - Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l'esattezza. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entita' ad opere marittime. In ogni caso, l'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entita' e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari. L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario. Art. 13 (Parere dell'intendenza di finanza). - Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprieta' demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere e' richiesto sulla misura del canone, se questa non sia gia' stata fissata a norma del penultimo comma dell'art. 16. Art. 14 (Parere dell'autorita' doganale). - Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorita' doganale competente. Art. 15 (Dissenso sulle domande di concessione). - Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati. In caso di dissenso sulla misura del canone, la decisione e' presa dal ministro per la marina mercantile d'accordo con quello per le finanze. Art. 16 (Canone). - Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone e' pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone e' pagato anticipatamente a rate biennali. Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell'art. 40 del codice. La misura minima normale del canone per le concessioni e' stabilita da leggi o regolamenti speciali. La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l'intendente di finanza in relazione alla entita' delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che puo' trarne il concessionario. Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie specie di concessioni, puo' essere stabilita in via generale dal capo di compartimento d'accordo con l'intendente di finanza. Il concessionario e' obbligato, quando ne sia richiesto, a esibire all'ufficio del compartimento la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone. Art. 17 (Cauzione). - Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare e' determinato in relazione al contenuto, all'entita' della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'art. 47 lettera d del codice. Per le concessioni con licenza il capo del compartimento puo' richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza. Con l'atto di concessione o con la licenza puo' essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e cio' anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facolta' di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito. In nessun caso l'importo della cauzione puo' essere inferiore a due annualita' del canone». «Art. 19 (Contenuto dell'atto di concessione). - Nell'atto di concessione devono essere indicati: 1. l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione; 2. lo scopo e la durata della concessione; 3. la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione; 4. le modalita' di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti; 5. il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonche' il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'art. 47 del codice; 6. la cauzione; 7. le condizioni particolari alle quali e' sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi; 8. il domicilio del concessionario. Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni. Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entita' della concessione. Art. 20 (Custodia degli atti di concessione). - Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilita' dell'ufficiale destinato a riceverli. Art. 21 (Registri delle concessioni). - Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione e' riportato sugli atti e sulle licenze. Presso gli uffici circondariali e' presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario. Art. 22 (Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo). - L'autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all'art. 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo. Art. 23 (Responsabilita' del concessionario). - Il concessionario e' responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.». «Art. 25 (Scadenza della concessione). - Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora. Art. 26 (Revoca e decadenza della concessione). - La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'art. 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa. Nel caso previsto dall'art. 47, lettera d, del codice, la decadenza e' pronunciata sentita l'intendenza di finanza. Art. 27 (Vigilanza). - L'esercizio della concessione e' soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorita' marittima mercantile vigila sull'osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui e' sottoposta la concessione. Il concessionario e' inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico. Art. 28 (Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza). - Il concessionario e' obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio. Art. 29 (Limiti dei diritti del concessionario). - La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione. Art. 30 (Subingresso). - Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'art. 46 del codice, e' data dall'autorita' che ha approvato la concessione e il relativo atto e' rilasciato dal capo del compartimento. Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca. Art. 31 (Demolizione delle opere). - Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l'amministrazione non intenda avvalersi della facolta' di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati. Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si fa luogo all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 49 del codice. Art. 32 (Efficacia della concessione nei confronti dell'amministrazione). - L'atto di concessione non vincola l'amministrazione fino a che non e' stato approvato nelle forme prescritte. Art. 33 (Esibizione del titolo di concessione). - Il concessionario e' obbligato a produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica. Art. 34 (Consegna e riconsegna dei beni concessi). - Dopo l'approvazione dell'atto di concessione il capo del compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale. Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione. Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali e' descritto lo stato di consistenza. Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile. Art. 35. (Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi). - L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 9, previa autorizzazione dell'autorita' cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.». - Per il testo degli articoli 18 e 24 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 si vedano, rispettivamente, le note agli articoli 2 e 6.
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, n. 4099
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