LEGGE 1 febbraio 2023, n. 10
Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 5 dicembre 2022. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 53.
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2022, N. 187 All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: «raffinazione di idrocarburi» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «, con ogni mezzo,» sono soppresse; al comma 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 4, al primo periodo, le parole: «periodo di massimo 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «periodo massimo di 12 mesi» e, al terzo periodo, le parole: «per i lavoratori, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori e per i titolari»; al comma 5, dopo le parole: «made in Italy,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»; al comma 6, dopo le parole: «amministrazione temporanea» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto e' nominato il commissario, che puo' avvalersi anche di societa' a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresi' stabiliti termini e modalita' della procedura».All'articolo 2: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali ai fini del mantenimento della continuita' operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio».Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. - (Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni) - 1. In considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e al fine di assicurare l'interesse nazionale ad una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultra larga, all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) e' inserito il seguente: "4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettivita'". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 4-bis), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.