DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45

Type Decreto
Publication 2023-01-26
Ultimo aggiornamento 2023-04-26
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 19, della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia):. - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (Omissis)». - Per la Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'articolo 1. - Il testo dell'articolo 242, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note all'articolo 3. - Per i riferimenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse.

Art. 6

Interventi e opere in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)

1.Laddove intenda effettuare uno o piu' interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, terzo periodo, e 242-ter, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, il proponente ne da' comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'avvio dei lavori, all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, dandone notizia anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2.Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente dispone nel termine perentorio di quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l'avvio con prescrizioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, gli interventi e le opere si intendono assentiti.

Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 242, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 3. - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 7

Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale

1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono realizzati mediante relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, gli interventi e le opere che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al presente regolamento, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo.

3.Ai fini del controllo di cui all'articolo 11, la relazione tecnica asseverata e' trasmessa all'Autorita' procedente nonche' alla provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate.

4.In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5.Qualora dall'applicazione delle procedure di indagine di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 emerga un quadro ambientale conoscitivo differente rispetto al modello concettuale del sito, le procedure amministrative previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono conseguentemente aggiornate.

Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 19, della legge n. 241 del 1990, e' riportato nelle note all'articolo 5. - Il testo dell'articolo 242-ter, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 242, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 25, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 120, del 2017: «Art. 25 (Attivita' di scavo). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attivita' di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica gia' caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure: a) nella realizzazione degli scavi e' analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori; b) le attivita' di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono, altresi', adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.» - Per i riferimenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse. - Per la Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'articolo 1.

Capo III Interventi soggetti a valutazione delle interferenze e disciplina dei criteri e delle modalità procedurali

Art. 8

Interventi soggetti a valutazione delle interferenze

1.Il presente Capo stabilisce i criteri e le procedure per effettuare la valutazione delle condizioni di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, e le relative modalita' di controllo.

2.Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nei siti di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione delle interferenze secondo le procedure previste dall'articolo 9 anche gli interventi e le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.

Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse - Il testo dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, e' riportato nelle note all'articolo 7.

Art. 9

Procedure per la valutazione delle interferenze

1.Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esprime la valutazione di cui all'articolo 8 nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3.Fuori dei casi di cui al comma 1, il proponente presenta l'istanza, corredata della necessaria documentazione tecnica, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In tal caso il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

4.Ricevuta l'istanza di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la trasmette senza indugio al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), all'Istituto superiore di sanita' (ISS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel caso di attivita' produttive in esercizio, e all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente.

5.Per l'istruttoria tecnica si applica l'articolo 252, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

6.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono adottati i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al presente articolo e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 252, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - (Omissis). 4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo' essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita' al Ministero della transizione ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis). 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. (Omissis).».

Art. 10

Criteri per la valutazione delle interferenze

Art. 11

Modalita' di controllo

1.Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni del presente regolamento sono esercitate dalla provincia e dall'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'Agenzia regionale verifica, in particolare, anche mediante ispezioni, prelievi ed analisi, i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2.La verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le categorie di cui all'articolo 5 compete all'Autorita' procedente.

Capo IV Norme transitorie e finali

Art. 12

Norme transitorie e finali

1.Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017.

2.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonche' con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti.

Il Ministro: Pichetto Fratin

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione

ecologica, n. 1165

Note all'art. 12: - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, e' riportato nelle note all'articolo 7.

Allegato

Allegato (articolo 2, comma 1, lettera d) Requisiti tecnico-costruttivi che devono essere contestualmente presenti: 1) Interventi/opere che necessitano di uno scavo di progetto di profondita' non superiore a 1,5 m dal piano di campagna. Gli scavi non devono interessare la porzione satura dell'acquifero, dovendosi mantenere costantemente all'interno dell'orizzonte insaturo del terreno. In deroga al primo periodo, nell'ambito dell'orizzonte saturo del terreno e' consentito l'inserimento di elementi puntuali (es. plinti 1,5×1,5 m max) o fondazioni su pali sufficientemente distanziati tali da non interferire in maniera significativa con il deflusso delle acque sotterranee. Il limite di profondita' pari a 1,5 m di scavo di progetto puo' essere aumentato di ulteriori 50 cm nel caso di esecuzione di opere lineari. Sono esclusi i pozzi di emungimento per le finalita' di cui al Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2) Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15 per cento della parte del lotto (intero sito) non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500 m². La condizione n. 2 non si applica: a) alle opere lineari di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) agli impianti fotovoltaici sino a 10 MW nonche' alle opere connesse; c) alle unita' sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Requisiti ambientali: Le indagini necessarie a verificare i requisiti ambientali, eseguite prima della realizzazione degli interventi/opere, devono essere sufficientemente rappresentative dell'estensione dell'area di intervento. Nella tabella 1 sono riportati i requisiti ambientali il cui rispetto, congiuntamente al rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, consente di qualificare gli interventi/opere come non soggetti a valutazione delle interferenze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento. Ai fini della dimostrazione dei requisiti ambientali, per ogni sondaggio/saggio di scavo i campioni sono prelevati alle seguenti profondita': un campione rappresentativo del primo metro di profondita'; un campione di terreno rappresentativo della quota di progetto del fondo scavo prevista per l'intervento/opera; un campione di terreno rappresentativo della frangia capillare qualora la stessa sia rinvenibile ad una profondita' inferiore ai 5 metri dal piano campagna. Per soggiacenza della falda maggiore di 5 m, l'indagine puo' arrestarsi con il prelievo di un campione alla profondita' di 5 m. La presenza di sostanze volatili nei terreni in concentrazione superiore alla concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso (CSC) impone che siano previste in fase progettuale/esecutiva misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell'area, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. I requisiti ambientali non possono ritenersi rispettati qualora le indagini condotte rilevino, a qualsiasi profondita', la presenza di rifiuti. All'esito della fase di caratterizzazione dell'area di intervento, i requisiti ambientali si intendono rispettati nei seguenti casi: Tabella 1

CASO [C] Alla profondita' del fondo scavo di progetto [C] In frangia capillare NOTE/ PRESCRIZIONI

CASO 1 <CSC <CSC L'intervento/opera non insiste su volumi di terreno potenzialmente contaminato, ovvero per i suoli risulta conforme alle CSR approvate ai sensi dell'

articolo 242, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , e l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifica il modello concettuale definitivo approvato.

CASO 2 <CSC

CSC L'intervento/opera: a) non deve interessare la frangia capillare e il suo stato di potenziale contaminazione o contaminazione in profondita'; b) non deve prevedere la presenza prolungata dell'uomo. Qualora le concentrazioni superiori alle CSC siano riferibili a sostanze volatili, in fase progettuale/esecutiva dell'opera devono essere previste misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell'area.

CASO 3

CSC <CSC I valori di concentrazione sono stati riportati al di sotto delle CSC mediante le procedure semplificate di cui all'allegato 4, titolo V, parte quarta, del

decreto legislativo n. 152 del 2006 , rimuovendo le sorgenti secondarie afferenti all'insaturo (1° caso).

[C] - concentrazione riscontrata CSC - concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso CSR - concentrazione soglia di rischio

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