DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2023, n. 66

Type DPR
Publication 2023-04-21
Ultimo aggiornamento 2023-06-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza», e, in particolare, l'articolo 111;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante «Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Ritenuta la necessita' di integrare il decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985 con norme volte a disciplinare le modalita' di impiego del personale della Polizia di Stato che versa in condizioni temporanee di disagio psico-sociale;

Ritenuto altresi' che occorre modificare la composizione dei Consigli per le ricompense, previsti dagli articoli 74 e 75 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985, al fine di assicurare, nell'ambito dei procedimenti per il conferimento della promozione per merito straordinario, un equilibrato apprezzamento discrezionale delle diverse situazioni;

Considerato che appare opportuno introdurre un meccanismo partecipativo in grado di valorizzare il dialogo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di garantire l'effettivo riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalita' espressi dal personale della Polizia di Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Norme in materia di tutela del personale della Polizia di Stato nelle situazioni di disagio psico-sociale

NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e).». - Si riporta il testo dell'art. 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 111 (Regolamento di servizio della Amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza). - Il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni. In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O. - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante «Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305, S.O.: «Art. 74 (Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali). - 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e' istituito il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. Il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera relativamente al conferimento dell'encomio solenne. 2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 e' presieduto e convocato dal vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed e' composto da quattro rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, individuati annualmente con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentativita' ed in base a criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni con accordo tra l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalita' applicate per i rispettivi componenti titolari. 3. Il consiglio e' regolarmente costituito con la presenza di almeno meta' di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parita' di voti. 4. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, comprensiva di ogni verifica e approfondimento necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense, istituito presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. 5. Il consiglio e' competente, altresi', ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.» «Art. 75 (Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento). - 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e' istituito il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera relativamente al conferimento dell'encomio e della lode. 2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 e' presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed e' composto da quattro rappresentanti dell'amministrazione della pubblica sicurezza individuati annualmente con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui uno scelto tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli altri tra i dirigenti di uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo dirigente della Polizia di Stato nonche' da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentativita' ed in base a criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni con accordo tra l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalita' applicate per i rispettivi componenti titolari. 3. Il consiglio e' regolarmente costituito con la presenza di almeno meta' di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parita' di voti. 4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense di cui all'art. 74, comma 4.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782: «Art. 48 (Disposizioni comuni). - La tessera deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, in uniforme ed in abito civile. Ha validita' decennale salvo limitazioni di validita' in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego o di servizio. Deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermita' neuro-psichiche. Le tessere di riconoscimento vengono rilasciate dal Capo della Polizia o da funzionari a cio' espressamente delegati. Il documento per il Capo della Polizia viene rilasciato dal Ministro.». - Si riporta il testo dell'art. 43 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: «Art. 43 (Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue: a) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche: medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; medico principale; medico capo; medico superiore; primo dirigente medico; dirigente superiore medico; dirigente generale medico; b) carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche: medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; medico veterinario principale; medico veterinario capo; medico veterinario superiore; primo dirigente medico veterinario.». - Si riporta il testo dell'art. 39 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «Art. 39. - Il prefetto ha facolta' di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di centocinquanta giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.».

Art. 2

Modificazioni al capo I del titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in materia di tipologie e requisiti per il conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato

2.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti relativi al conferimento di ricompense avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

Clausola di neutralita' finanziaria

1.Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le articolazioni da esso comunque dipendenti provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Piantedosi, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del

Ministero della difesa, n. 1869

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