LEGGE 8 giugno 2023, n. 84
Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023 Vigenza internazionale delle convenzioni per l'Italia: dal 12 ottobre 2024 Vigenza internazionale del protocollo per l'Italia: dal 12 ottobre 2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena e intera esecuzione e' data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Convention 155
Allegato International Labour Conference Conference internationale du Travail Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione 155-art. 1
Convenzione 155 CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI _ 1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma. La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1981 per la sua sessantasettesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla salute, alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro, questione che costituisce il sesto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventidue giugno millenovecentoottantuno, la convenzione seguente, che verra' denominata Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981. Articolo 1 1. La presente Convenzione si applica a tutte le branche di attivita' economica. 2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione puo', dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione banche specifiche di attivita' economica, come la navigazione marittima o la pesca, qualora l'applicazione della Convenzione a queste branche susciti problemi speciali di natura sostanziale. 3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovra', nel suo primo rapporto sull'applicazione della convenzione da presentare in virtu' dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le branche di attivita' che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, descrivendo le misure adottate per assicurare una protezione sufficiente dei lavoratori nelle branche escluse, ed esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una piu' ampia applicazione.
Convenzione 155-art. 2
Articolo 2 1. La presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori nelle branche di attivita' economica coperte. 2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione puo', dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione alcune limitate categorie di lavoratori qualora l'applicazione della Convenzione a queste categorie susciti problemi speciali di natura sostanziale. 3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovra', nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione da presentare in virtu' dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le categorie limitate di lavoratori che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, e esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una piu' ampia applicazione.
Convenzione 155-art. 3
Articolo 3 Ai fini della presente Convenzione: a) l'espressione «branche di attivita' economica» copre tutte le branche nelle quali i lavoratori sono impiegati, ivi compreso la funzione pubblica; b) il termine «lavoratori» significa tutte le persone impiegate, ivi compreso gli impiegati pubblici; c) l'espressione «luogo di lavoro» significa ogni posto nel quale i lavoratori si devono trovare o si devono recare a causa del proprio lavoro e che sono collocati sotto il controllo diretto o indiretto del datore di lavoro; d) il termine «requisiti» significa ogni disposizione alla quale la o le autorita' competenti hanno conferito forza di legge; e) il termine «salute», in relazione al lavoro, non significa soltanto l'assenza di malattia o di infermita'; il termine include anche gli elementi fisici e mentali che influiscono sulla salute e che sono direttamente legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Convenzione 155-art. 4
Articolo 4 1. Alla luce delle condizioni e della prassi nazionale e in consultazione con le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro dovra' definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro. 2. Lo scopo di questa politica sara' di prevenire gli infortuni e i danni alla salute che risultano dal lavoro, che sono legati al lavoro o che sopraggiungono nel corso del lavoro, riducendo al minimo le cause di rischio inerenti all'ambiente di lavoro, nella misura in cui cio' sia ragionevole e praticamente realizzabile.
Convenzione 155-art. 5
Articolo 5 La politica menzionata all'articolo 4 dovra' tener conto dei grandi ambiti di azione indicati qui sotto, nella misura in cui essi influiscono sulla salute, sulla sicurezza dei lavoratori e sull'ambiente di lavoro: a) la progettazione, il collaudo, la scelta, la sostituzione, l'istallazione, l'adattamento, l'utilizzo e la manutenzione dei componenti materiali del lavoro (luogo di lavoro, ambiente di lavoro, strumenti, macchinari e materiali, sostanze e agenti chimici, fisici e biologici, procedimenti lavorativi); b) i legami esistenti tra i componenti materiali del lavoro e le persone che eseguono o supervisionano il lavoro nonche' l'adattamento dei macchinari, dei materiali, del tempo di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dei procedimenti lavorativi alle capacita' fisiche e mentali dei lavoratori; c) la formazione e la formazione complementare necessaria, le qualifiche e la motivazione delle persone che intervengono, ad un titolo o ad un altro, perche' vengano conseguiti livelli di salute e di sicurezza sufficienti; d) la comunicazione e la cooperazione a livello di gruppo di lavoro e d'impresa e a tutti gli altri livelli appropriati fino al livello nazionale incluso; e) la protezione dei lavoratori e dei loro rappresentanti contro ogni misura disciplinare consecutiva ad azioni da loro effettuate a buon diritto conformemente alla politica menzionata all'articolo 4 qui sopra.
Convenzione 155-art. 6
Articolo 6 La formulazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra dovra' precisare le funzioni e le responsabilita' rispettive, in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e di ambiente di lavoro, delle autorita' pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle altre persone interessate, tenendo conto del carattere complementare di queste responsabilita' nonche' delle condizioni e della prassi nazionale.
Convenzione 155-art. 7
Articolo 7 La situazione in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro dovra' essere oggetto, ad intervalli appropriati, di un esame d'insieme o di un esame relativo a settori particolari per identificare i grandi problemi, stabilire i mezzi efficaci per risolverli e determinare l'ordine delle priorita' nelle misure da adottare, e valutare i risultati.
Convenzione 155-art. 8
Articolo 8 Ogni Membro dovra', per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, e in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, adottare le misure necessarie per dare effetto all'articolo 4 qui sopra.
Convenzione 155-art. 9
Articolo 9 1. Il controllo dell'applicazione delle leggi e delle regole relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente di lavoro dovra' essere assicurata tramite un sistema d'ispezione adeguato e sufficiente. 2. Il sistema di controllo dovra' prevedere sanzioni appropriate in caso di infrazione delle leggi o delle regole.
Convenzione 155-art. 10
Articolo 10 Andranno adottate misure per fornire assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori ed aiutarli a conformasi ai loro obblighi legali.
Convenzione 155-art. 11
Articolo 11 Per dare effetto alla politica menzionata all'articolo 4 qui sopra, l'autorita' o le autorita' competenti dovranno progressivamente assicurare le funzioni seguenti: a) la definizione, laddove lo richiedono la natura e il grado dei rischi, delle condizioni che regolano la progettazione, la costruzione e l'adattamento delle imprese, l'avvio delle loro attivita', le trasformazioni importanti alle quali si devono sottoporre o ogni modifica della loro prima destinazione d'uso, nonche' la sicurezza dei materiali tecnici utilizzati nel lavoro e l'applicazione di procedure definite dalle autorita' competenti; b) la definizione dei procedimenti lavorativi che vanno vietati, limitati o sottoposti ad autorizzazione o controllo dell'autorita' o delle autorita' competenti, nonche' la definizione delle sostanze e degli agenti a cui ogni esposizione va vietata, limitata o sottoposta ad autorizzazione o controllo dell'autorita' o delle autorita' competenti; vanno presi in considerazione i rischi per la salute causati all'esposizione simultanea a piu' sostanze o agenti; c) l'instaurazione e l'applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, quando appropriato, degli istituti di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessate; e la produzione di statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; d) l'avvio di una inchiesta nel caso in cui un infortunio sul lavoro, o un caso di malattia professionale o ogni altro danno alla salute che sopraggiunge sul lavoro o in rapporto al lavoro sembri riflettere situazioni gravi; e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate in applicazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra nonche' sugli infortuni sul lavoro, sui casi di malattie professionali e sugli altri danni alla salute che sopraggiungono sul lavoro o in rapporto al lavoro; f) tenuto conto delle condizioni e delle possibilita' nazionali, l'introduzione o lo sviluppo di sistemi di investigazione degli agenti chimici, fisici o biologici, dal punto di vista del loro rischio per la salute dei lavoratori.
Convenzione 155-art. 12
Articolo 12 Andranno prese misure, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, perche' le persone che progettano, fabbricano, importano, mettono in circolazione o cedono a qualsiasi titolo macchinari, materiali o sostanze ad uso professionale: a) si assicurino che, nella misura in cui cio' sia ragionevole e praticamente realizzabile, i macchinari, materiali o sostanze interessate non presentino pericoli per la salute e la sicurezza delle persone che ne faranno un uso corretto; b) forniscano informazioni relative all'installazione e all'utilizzo corretto dei macchinari e dei materiali, all'uso corretto delle sostanze, ai rischi presentati dai macchinari e dai materiali e alle caratteristiche pericolose delle sostanze chimiche, agenti o prodotti fisici e biologici, nonche' istruzioni sul modo di premunirsi dai rischi conosciuti; c) intraprendano studi e ricerche o siano al corrente in ogni altro modo dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie ad adempiere gli obblighi risultanti dai punti a) e b) qui sopra.
Convenzione 155-art. 13
Articolo 13 Un lavoratore che si e' ritirato da una situazione di lavoro per aver ragionevolmente considerato che questa situazione presentasse un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute dovra' essere protetto contro conseguenze ingiustificate, conformemente alle condizioni e alla prassi nazionale.
Convenzione 155-art. 14
Articolo 14 Andranno prese misure per incoraggiare, in maniera conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, l'inclusione delle questioni di sicurezza, di salute e di ambiente lavorativo nei programmi di educazione e di formazione a tutti i livelli, incluso nell'insegnamento tecnico superiore, medico e professionale, in modo da rispondere ai bisogni di formazione di tutti i lavoratori.
Convenzione 155-art. 15
Articolo 15 1. Per assicurare la coerenza della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra con le misure adottate in applicazione di questa politica, ogni Membro dovra', dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e, se del caso, gli altri organismi appropriati, adottare disposizioni conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, per assicurare il coordinamento necessario tra le diverse autorita' e i diversi organismi incaricati di dare effetto alle parti II e III della Convenzione. 2. Ogniqualvolta lo richiedano le circostanze e lo permettano le condizioni e la prassi nazionale, queste disposizioni dovranno comportare l'istituzione di un organo centrale.
Convenzione 155-art. 16
Articolo 16 1. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, i luoghi di lavoro, i macchinari, i materiali e i procedimenti lavorativi sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, le sostanze e agenti chimici, fisici e biologici sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute qualora venga garantita una protezione adeguata. 3. I datori di lavoro avranno l'obbligo di fornire, in caso di bisogno, indumenti e attrezzature di protezione appropriati per prevenire i rischi di infortuni o gli effetti dannosi per la salute, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile.
Convenzione 155-art. 17
Articolo 17 Ogniqualvolta diverse imprese operino simultaneamente sullo stesso luogo di lavoro, queste imprese dovranno collaborare per applicare le disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione 155-art. 18
Articolo 18 In caso di bisogno, i datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di prevedere misure per fronteggiare le situazioni di emergenza e gli infortuni, con mezzi sufficienti per prestare i primi soccorsi.
Convenzione 155-art. 19
Articolo 19 Andranno prese disposizioni a livello dell'impresa secondo le quali: a) i lavoratori, nel quadro del loro lavoro, coopereranno all'adempimento degli obblighi che spettano al datore di lavoro; b) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa coopereranno con il datore di lavoro per tutto cio' che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro; c) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa riceveranno una informazione sufficiente relativa alle misure adottate dal datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza; essi potranno consultare le loro organizzazioni rappresentative a proposito di questa informazione, a condizione di non divulgare segreti commerciali; d) i lavoratori e i loro rappresentanti nell'impresa riceveranno una formazione adeguata per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro; e) i lavoratori o i loro rappresentanti e, a seconda dei casi, le loro organizzazioni rappresentative nell'impresa saranno abilitati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, ad esaminare ogni aspetto della salute e della sicurezza legato al proprio lavoro e verranno consultati dal datore di lavoro a tale proposito; a tale fine, si potra' richiede, di comune accordo, il parere di consiglieri tecnici esterni all'impresa; f) il lavoratore segnalera' immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che egli sia ragionevolmente giustificato a considerare come rappresentare un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute; in caso di bisogno, fintantoche' il datore di lavoro non avra' adottato eventuali misure necessarie a porre rimedio alla situazione, egli non potra' chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione nella quale persisti un pericolo imminente e grave per la vita o la salute.
Convenzione 155-art. 20
Articolo 20 La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa dovra' essere un elemento essenziale delle disposizioni prese in relazione all'organizzazione e ad altre materie, in applicazione degli articoli 16 a 19 qui sopra.
Convenzione 155-art. 21
Articolo 21 Le misure di salute e di sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per il lavoratore.
Convenzione 155-art. 22
Articolo 22 La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione internazionale del lavoro.
Convenzione 155-art. 23
Articolo 23 Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.
Convenzione 155-art. 24
Articolo 24 1. La presente Convenzione sara' vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. 3. In seguito, questa convenzione entrera' in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.
Convenzione 155-art. 25
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