LEGGE 11 luglio 2023, n. 94

Type Legge
Publication 2023-07-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2023 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: dal 1° dicembre 2023.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

Art. 2

(Ordine di esecuzione)

1.Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato-art. 1

Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE La Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, denominate qui di seguito «Parti», desiderando, di comune accordo, regolare e sviluppare le relazioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Definizioni (1) Per l'applicazione del presente Accordo, i seguenti termini ed espressioni significano: 1. legislazione: le leggi e gli altri atti normativi delle Parti che regolano le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo; 2. autorita' competente: i Ministeri delle Parti competenti nelle materie di cui all'articolo 2 del presente Accordo; 3. istituzione competente: l'istituzione responsabile per l'applicazione delle legislazioni previste all'articolo 2 del presente Accordo: (a) per la Repubblica di Moldova: la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la gestione dei pagamenti; il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilita' e della Capacita' lavorativa (CNDDCM), competente per la determinazione della disabilita' e della capacita' lavorativa; (b) per la Repubblica Italiana: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). 4. beneficiario: la persona che e' o e' stata beneficiaria delle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo; 5. periodo di assicurazione: periodo di contribuzione, di occupazione o equivalente maturato in conformita' con la legislazione di ogni Parte; 6. prestazione: le prestazioni di cui all'art. 2 del presente Accordo, previste dalla legislazione di ciascuna Parte; 7. residenza: (a) per la Repubblica Italiana: il luogo in cui una persona risiede abitualmente, come definito dalla propria legislazione; (b) per la Repubblica di Moldova: il temporaneo soggiorno, come definito dalla propria legislazione; 8. dimora: (a) per la Repubblica Italiana: il luogo in cui una persona attualmente si trova, come definito dalla propria legislazione; (b) per la Repubblica di Moldova: la dimora abituale, come definita dalla propria legislazione; 9. familiari: le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione di ogni Parte; (2) Gli altri termini ed espressioni utilizzati nel presente Accordo hanno il significato previsto dalla legislazione applicabile di ogni Parte

Allegato-art. 2

Art. 2. Campo di applicazione per materia (1) Il presente Accordo si applica: 1. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale: a) la pensione per limite d'eta'; b) la pensione di disabilita' causata da una malattia generale; c) la pensione e l'indennita' di disabilita' causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale; d) la pensione ai superstiti; 2. per la Repubblica Italiana: a) alle prestazioni di invalidita', vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). (2) Il presente Accordo si applichera', inoltre, alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le prestazioni previste al paragrafo (1). (3) Il presente Accordo non si applica: (a) per la Repubblica Italiana: all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalita' generale, nonche' all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia; (b) per la Repubblica di Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di eta' e agli assegni sociali. (4) Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto delle legislazioni moldava e italiana, nonche' del diritto nazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Allegato-art. 3

Art. 3. Campo di applicazione personale Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni di cui all'art. 2 conformemente alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonche' ai loro familiari e superstiti.

Allegato-art. 4

Art. 4. Esportabilita' delle prestazioni Se il presente Accordo non prevede diversamente, la legislazione nazionale di una Parte che limita il pagamento delle prestazioni solo perche' un beneficiario oppure un suo familiare o superstite ha la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte, non si applichera' per le persone menzionate nel campo di applicazione personale del presente Accordo che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte.

Allegato-art. 5

Art. 5. Presentazione delle domande 1. Le domande di riconoscimento o di esportabilita' delle prestazioni moldave possono essere presentate, per il tramite dell'istituzione competente italiana, all'istituzione competente moldava (Cassa Nazionale di Assicurazioni Sociali - CNAS). La domanda e le relative informazioni saranno trasmesse senza indugio dall'istituzione competente italiana che le ha ricevute all'istituzione competente moldava, unitamente ai documenti rilevanti. 2. Le domande di pensione italiane dovranno essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico. Le domande di prestazioni italiane relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell'istituzione competente moldava, all'istituzione competente italiana (Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - INAIL). Le domande e le relative informazioni saranno trasmesse senza indugio dall'istituzione competente moldava che le ha ricevute all'INAIL, unitamente ai documenti rilevanti.

Allegato-art. 6

Art. 6. Esami medici Se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di una Parte ha presentato una domanda o usufruisce delle prestazioni conformemente alla legislazione dell'altra Parte ed e' necessario un esame medico, l'istituzione del luogo di residenza o di dimora della prima Parte effettuera' questa perizia su richiesta e a spese dell'istituzione competente della seconda Parte. Nel caso in cui la perizia medica sia necessaria ai fini dell'applicazione delle legislazioni di entrambe le Parti, questa sara' effettuata a proprie spese dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora.

Allegato-art. 7

Art. 7. Assistenza amministrativa e giuridica (1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, le istituzioni competenti delle Parti si forniranno gratuitamente assistenza reciproca, salvo quanto previsto dall'art. 6. I certificati e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti di una Parte sono riconosciuti anche dalle istituzioni competenti dell'altra Parte. (2) Le istituzioni competenti potranno concordare la realizzazione di sistemi di scambio di informazioni rilevanti per la corretta gestione delle prestazioni erogate.

Allegato-art. 8

Art. 8. Recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso L'istituzione competente di una Parte che ha pagato una prestazione non dovuta o in eccesso, puo' chiedere all'istituzione competente dell'altra Parte, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l'importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario. L'istituzione competente dell'altra Parte tratterra' tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasferira' l'ammontare trattenuto all'istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso.

Allegato-art. 9

Art. 9. Protezione dei dati personali Ai fini dell'attuazione del presente accordo, ogni trattamento di dati personali, svolto dalle competenti istituzioni delle Parti, si effettuera' in conformita' alle clausole contenute nell'allegato A.

Allegato-art. 10

Art. 10. Pagamento delle prestazioni Le istituzioni competenti di ogni Parte pagano le prestazioni, in conformita' alle disposizioni dell'Accordo, direttamente alle persone aventi diritto che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte. Le prestazioni sono pagate dalle istituzioni competenti nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

Allegato-art. 11

Art. 11. Lingua di comunicazione (1) Per l'applicazione del presente Accordo, le autorita' e le istituzioni competenti delle Parti possono comunicare in una delle lingue ufficiali delle Parti, nonche' in lingua inglese. (2) Nessuna domanda di prestazione o documento potra' essere respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

Allegato-art. 12

Art. 12. Cooperazione Le Autorita' competenti delle Parti si informeranno reciprocamente sulle modifiche e integrazioni delle proprie legislazioni in materia.

Allegato-art. 13

Art. 13. Soluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Allegato-art. 14

Art. 14. Durata dell'Accordo Il presente Accordo ha durata illimitata. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo notificando per iscritto la denuncia per via diplomatica all'altra Parte. In tal caso l'Accordo cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la notifica.

Allegato-art. 15

Art. 15. Modifica o integrazione dell'Accordo e clausola di neutralita' finanziaria Il presente Accordo potra' essere modificato e/o integrato di comune accordo dalle Parti; eventuali modifiche e integrazioni entreranno in vigore nel rispetto delle procedure di cui all'Articolo 16. Le attivita' previste dal presente Accordo saranno attuate dalle Parti senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari.

Allegato-art. 16

Art. 16. Entrata in vigore dell'Accordo (1) Il presente Accordo sara' ratificato da ogni Parte, secondo le rispettive procedure. (2) Le Parti notificheranno reciprocamente, tramite i canali diplomatici, l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. (3) Il Presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica. Fatto a Roma il 18 giugno 1981 in due originali, ciascuno in lingua italiana e romena, tutti i testi facenti ugualmente fede. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=23G0010200100160110001&dgu=2023-07-25&art.dataPubblicazioneGazzetta=2023-07-25&art.codiceRedazionale=23G00102)

Allegato A

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