DECRETO 10 luglio 2023, n. 119
Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2023
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 6, del suddetto decreto legislativo n. 116 del 2020, con il quale e' stato introdotto alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 214-ter, rubricato «Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata», il cui comma 2 prevede l'emanazione, da parte del Ministro della transizione ecologica (oggi Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), di un regolamento che disciplini le modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle suddette operazioni, le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
Visto, altresi', l'articolo 1, comma 7, del suddetto decreto legislativo n. 116 del 2020, con il quale e' stato sostituito l'articolo 181 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, che, come novellato, in tema di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani, introduce ulteriori e specifici obiettivi che consentono di procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse;
Visto l'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, richiamato dall'articolo 214-ter del medesimo decreto, che disciplina la procedura semplificata abilitativa per le operazioni di recupero;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e, in particolare, l'articolo 6, rubricato «Criteri di priorita' nella gestione dei RAEE» che, al comma 1, stabilisce che «la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse»;
Visto l'articolo 7, rubricato «Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo», del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, che stabilisce di avviare i RAEE prioritariamente ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, previa separazione dai RAEE destinati ad altre forme di trattamento, nonche' di individuare nei centri di raccolta apposite aree adibite al «deposito preliminare alla raccolta» dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo;
Visto l'allegato IV del richiamato decreto legislativo n. 49 del 2014, rubricato «Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, «Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121, «Regolamento recante modalita' semplificate per lo svolgimento delle attivita' di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonche' requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49»;
Vista la norma EN 50614:2020, «Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment», elaborata dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), al fine di incoraggiare la preparazione per il riutilizzo dei RAEE e fornire un quadro di riferimento per garantire ai consumatori la sicurezza e la qualita' delle apparecchiature reimmesse sul mercato;
Ritenuto che, in riferimento ai rifiuti soggetti a regimi di responsabilita' estesa del produttore, l'immissione sul mercato dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo non puo' qualificarsi quale «prima messa a disposizione», tale da generare nuovi oneri connessi all'applicazione del suddetto principio;
Considerato che la disciplina delle procedure autorizzative e delle modalita' operative dei centri di preparazione per il riutilizzo consente di regolamentare i profili ambientali di un mercato esistente, promuovendone la trasparenza e rafforzando la fiducia dei consumatori sulla qualita' dei prodotti ottenuti;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», che armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;
Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione), effettuata in data 9 gennaio 2023;
Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, con comunicazione TRIS/(2023) 00942, del 4 aprile 2023, nell'ambito della notifica 2023/0008/I;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 28 aprile 2023, ai sensi della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55: «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato "Ministero della transizione ecologica". 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28: 1) al comma 1, lettera c), le parole da "definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza energetica" sono soppresse; 2) al comma 2, le parole "rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria" sono soppresse; b) all'articolo 29, comma 1, le parole "undici direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "nove direzioni generali"; c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione ecologica"; d) all'articolo 35: 1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "della transizione ecologica"; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti; e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare; f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali; h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e' individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali; l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali."; e) all'articolo 37, comma 1: 1) le parole "non puo' essere superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere superiore a tre"; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.". 3. Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico". 5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono inserite le seguenti: "e la transizione ecologica". 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica. 7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita' delle societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali societa'; b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa; c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori energetici. 8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica".». - Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. «Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). - 1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) al comma 2: 2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza energetica"; 2.2. alle lettere a) e f) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste"; 2.3. alla lettera b), dopo le parole: "provvedimenti ad essi inerenti" sono inserite le seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilita' e la continuita' degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili"; 3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Attribuzioni)"; b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica". 3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica". 3-bis. In relazione alle accresciute attivita' connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e' incrementato fino a un massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) pubblicato nella Gazz. Uff. 11 settembre 2020, n. 226: «Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti). - Omissis. 6. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: "Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata). - 1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, mediante segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.".». - La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati». - Si riporta il testo dell'art. 214-ter, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata). - 1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), e' avviato, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita', entro i quali le province o le citta' metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalita' indicate dall'articolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del citato decreto legislativo n. 116, del 2020: «Art. 1. (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali). - Omissis. 7. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' sostituito dal seguente: "Art. 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti). - 1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalita' autorizzative semplificate nonche' le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture. 2. I regimi di responsabilita' estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza. 3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell'ambiente. 4. Al fine di rispettare le finalita' del presente decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorita' competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso; b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso; c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso; d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso; e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso. 5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e' sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il piu' possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimita' agli impianti di recupero. 6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi' essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.". Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 216, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali impianti mobili; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. 4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. 6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto. 7. Alle attivita' di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero. 8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto. 8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni. 8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento: a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita'; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento: a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita'; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo. 8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 9. - 15.». - Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2014, n. 73, S.O.: «Art. 6 (Criteri di priorita' nella gestione dei RAEE). - 1. La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse. 2. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorita' di cui al comma 1, i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalita' di cui all'articolo 18.». - Si riporta il testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 49, del 2014: «Art. 7 (Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo). - 1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformita' al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi dell'articolo 18. 2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.». - Si riporta il testo dell'allegato IV, del citato decreto legislativo n. 49, del 2014: «Allegato IV (Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III) 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 1.1 Frigoriferi 1.2 congelatori 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, 1.5 radiatori a olio 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua. 2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 2.1 Schermi 2.2 televisori 2.3 cornici digitali LCD 2.4 monitor, 2.5 laptop, notebook. 3. Lampade 3.1 Tubi fluorescenti 3.2 lampade fluorescenti compatte 3.3 lampade fluorescenti 3.4 lampade a scarica ad alta densita', comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione 3.5 LED. 4. Apparecchiature di grandi dimensioni 4.1 Lavatrici 4.2 asciugatrici 4.3 lavastoviglie 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche 4.5 lampadari 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese) 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria, 4.7 mainframe 4.6 grandi stampanti 4.9 grandi copiatrici 4.10 grandi macchine a gettoni 4.11 grandi dispositivi medici 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro 4.14 pannelli fotovoltaici. 5. Apparecchiature di piccole dimensioni 5.1 Aspirapolvere 5.2 scope meccaniche 5.3 macchine per cucire 5.4 lampadari 5.5 forni a microonde 5.6 ventilatori elettrici 5.7 ferri da stiro 5.8 tostapane 5.9 coltelli elettrici 5.10 bollitori elettrici 5.11 sveglie e orologi 5.12 rasoi elettrici 5.13 bilance 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo 5.15 calcolatrici 5.16 apparecchi radio 5.17 videocamere, videoregistratori 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., 5.21. rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo, 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati. 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) 6.1 Telefoni cellulari 6.2 navigatori satellitari (GPS), 6.3 calcolatrici tascabili 6.4 router 6.5 PC 6.6 stampanti 6.7 telefoni.». - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2010, n. 102. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 (Regolamento recante modalita' semplificate per lo svolgimento delle attivita' di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonche' requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2016, n. 157. - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazz. Uff 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. - La direttiva 2015/1535/UE del 9 settembre 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione), e' pubblicata nella G.U.C.E. del 17 settembre 2015, n. L 241. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 181, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti). - 1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalita' autorizzative semplificate nonche' le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture. 2. I regimi di responsabilita' estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza. 3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell'ambiente. 4. Al fine di rispettare le finalita' del presente decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorita' competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso; b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso; c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso; d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso; e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso. 5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e' sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il piu' possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimita' agli impianti di recupero. 6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi' essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.». - Il testo dell'art. 214-ter, del decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 2
Definizioni
Note all'art. 2: - Il testo della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo n. 49, del 2014: «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; b) 'utensili industriali fissi di grandi dimensioni': un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo; c) 'installazioni fisse di grandi dimensioni': una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che: 1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti; 2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; 3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate; d) 'macchine mobili non stradali': le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilita' o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse; e) 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene; f) 'RAEE di piccolissime dimensioni': i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm; g) 'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza: 1) e' stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); 3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita' professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 4) e' stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici; h) 'distributore': persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g); i) 'distributore al dettaglio': una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale; l) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantita', a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici; m) 'RAEE professionali': i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l); n) 'RAEE equivalenti': i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita; o) 'RAEE storici': i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005; p) 'accordo finanziario': qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilita' del trasferimento della proprieta' di tale apparecchiatura; q) 'messa a disposizione sul mercato': la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; r) 'immissione sul mercato': la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attivita' professionale; s) 'rimozione': l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o una componente e' identificabile se puo' essere monitorata per verificare che il trattamento e' sicuro per l'ambiente; t) 'dispositivo medico': un dispositivo medico o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b) dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sui dispositivi medici, che costituisca un'AEE; u) 'dispositivo medico-diagnostico in vitro': un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere b) o c), dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca un'AEE; v) 'dispositivo medico impiantabile attivo': un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi, dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, che costituisca un'AEE; z) 'rifiuto pericoloso': i rifiuti che presentano le caratteristiche indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; aa) 'prevenzione': le misure indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; bb) 'raccolta': le operazioni definite all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm); cc) 'deposito preliminare alla raccolta': il deposito temporaneo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'Allegato I e al punto R13 dell'Allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008; dd) 'raccolta differenziata': la raccolta definita nell'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ee) 'riutilizzo': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ff) 'preparazione per il riutilizzo': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; gg) 'recupero': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; hh) 'riciclaggio': le operazioni di recupero indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ii) 'smaltimento': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ll) 'trattamento': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; mm) 'centro di raccolta dei RAEE': centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE; nn) 'marchio': immagine, simbolo o iscrizione apposta sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dell'articolo 28, che permette l'identificazione del produttore; oo) 'raggruppamento': ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all'Allegato 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185; pp) 'luogo di raggruppamento': deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori ai sensi dell'articolo 11; qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici': sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali. 2. Non e' 'produttore' ai sensi della lettera g) chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della lettera g). 3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'esportazione il produttore e' considerato tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.». - Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 183 (Definizioni). - (Omissis). mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 49, del 2014: «Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici). - 1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti, mediante il raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE raccolti al trattamento adeguato di cui all'articolo 18, devono essere attivate le seguenti misure ed azioni: a) i Comuni assicurano la funzionalita' e l'adeguatezza, in ragione della densita' della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilita' ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione e' obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE. b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) e ai commi 1 e 3 dell'articolo 11, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal presente decreto legislativo. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 121, del 2016: «Art. 4 (Ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici). - 1. I distributori effettuano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici nel rispetto delle previsioni del presente decreto, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (criterio dell'uno contro zero). 2. I distributori hanno l'obbligo di informare esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuita' del ritiro e del fatto che esso non comporta l'obbligo di acquistare altra o analoga merce, con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente leggibili collocati nei locali commerciali. 3. Al fine di favorire il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici da parte degli utilizzatori finali, i distributori promuovono, anche attraverso le associazioni di categoria, campagne informative o di sensibilizzazione, e iniziative commerciali incentivanti o premiali.». «Art. 5 (Luogo di ritiro). - 1. Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici e' effettuato all'interno dei locali del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimita' immediata dello stesso, purche' di pertinenza del punto vendita. 2. Presso il luogo di ritiro di cui al comma 1, il distributore mette a disposizione degli utilizzatori finali uno o piu' contenitori, che rispondono alle seguenti caratteristiche: a) essere liberamente e facilmente fruibili da parte dell'utilizzatore finale; b) essere adeguatamente segnalati dal distributore e chiaramente riconducibili alla disponibilita' del distributore cui afferiscono; c) qualora collocati all'interno del punto di vendita, essere preferibilmente ubicati in prossimita' del punto di accesso o di uscita; d) qualora non siano collocati all'interno del punto di vendita essere ubicati in un'area di pertinenza dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da agenti atmosferici, e comunque facilmente ricollocabili all'interno dei punti vendita a fine giornata; e) essere predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito dei RAEE di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischio per l'ambiente e la salute umana; f) essere strutturati in modo che i RAEE, precedentemente conferiti, non siano accessibili e asportabili anche attraverso la dotazione di un mascherino anti intrusione, e preferibilmente realizzati in modo che siano visibili i RAEE conferiti; g) riportare visibilmente l'indicazione delle tipologie di RAEE conferibili. 3. In ogni caso, i distributori garantiscono la raccolta separata dei RAEE di piccolissime dimensioni pericolosi dagli stessi non pericolosi raccolti in sicurezza, al fine di preservarne l'integrita' anche in fase di trasporto. 4. I distributori sono responsabili della sicurezza dei contenitori e dei luoghi di ritiro e adottano a tal fine tutte le precauzioni atte a evitare il furto, il danneggiamento e il deterioramento dei RAEE ivi depositati, nonche' la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose dagli stessi. 5. Il distributore effettua periodicamente lo svuotamento dei contenitori situati nel luogo di ritiro e il successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di deposito preliminare allestito in conformita' alle previsioni dell'articolo 6. 6. I distributori sono tenuti a compilare il modulo di carico e scarico di cui all'allegato 1 al momento dell'effettuazione delle operazioni di cui al comma 5. I moduli, compilati e sottoscritti, contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto di cui all'articolo 7, comma 2 del presente decreto. I dati raccolti mediante la compilazione del modulo di cui all'allegato 1 contribuiscono ad integrare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.». - Si riporta il testo dell'art. 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65, del 2010: «Art. 1 (Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai centri di raccolta). - 1. I distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso AEE, destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro, con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili. [2. Rientra nella fase della raccolta, cosi' come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del presente decreto, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici; b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg; c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.]. 3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, e' conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.». - Si riporta il testo dell'art. 216, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283: «Art. 4 (Persone svantaggiate). - 1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.».
Art. 3
Ambito di applicazione ed esclusioni
1.Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l'idoneita' sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5.
2.La conformita' di cui al comma 1 e' garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalita' per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.
3.Il prodotto ottenuto dalle operazioni di cui al comma 1 e' munito di etichetta recante l'indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l'etichettatura puo' essere apposta per singolo lotto imballato. Per i PPRAEE si applicano le modalita' di cui all'articolo 7, comma 5.
5.Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell'allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonche' i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.
Note all'art. 3: - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182 (Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2020, n. 93.
Art. 4
Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata
1.Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformita' alle modalita' individuate all'articolo 216, commi 1 e 2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente, la qualita' dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformita' alla legislazione vigente.
2.L'esercizio delle operazioni di cui al comma 1 e' avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attivita', entro i quali l'amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La comunicazione di inizio attivita', a firma del gestore, e' compilata secondo il modello di cui all'allegato 2. Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l'avvio dell'esercizio e' subordinato alla visita preventiva da parte dell'amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione. La visita preventiva verifica la conformita' delle attivita' di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014.
5.Alla relazione di cui al comma 3 sono allegati gli elaborati grafici indicati nel modello di cui all'allegato 2 e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 5, comma 4.
6.L'amministrazione dispone l'iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle societa' per le quali e' effettuata la comunicazione di inizio di attivita', informandone il gestore.
7.Se l'amministrazione accerta, in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva effettuata in presenza del gestore, l'insussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attivita', dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle stesse, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall'amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. A tal fine, il responsabile del procedimento, oltre all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' richiedere all'impresa interessata le modifiche alla comunicazione e alla relazione, di cui al comma 4, necessarie per l'approvazione, subordinando l'approvazione stessa all'accettazione, da parte del privato, delle modifiche richieste.
8.In sede di controllo successivo, nel caso in cui l'amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo non siano svolte in conformita' ai requisiti dichiarati nella comunicazione di cui al comma 1, sospende le suddette attivita', ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell'amministrazione.
9.La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di variazione dei dati di cui alle lettere a) e c), comma 4 del presente articolo.
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