LEGGE 31 luglio 2023, n. 117

Type Legge
Publication 2023-07-31
Ultimo aggiornamento 2023-08-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data dall'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4.13 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, unita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 luglio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio

Accordo-art. 1.1

Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione", IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, e IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD da una parte, di seguito denominati congiuntamente la "parte UE", e LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, dall'altra, di seguito denominata "Vietnam", di seguito denominate congiuntamente le " parti", CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012 ("accordo di partenariato e cooperazione"), nonche' dell'importanza del vincolo economico, commerciale e di investimento che le unisce, il quale trova riscontro anche nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, firmato a Hanoi il 30 giugno 2019 ("accordo di libero scambio"); DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto economico nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che il presente accordo creera' un nuovo clima favorevole allo sviluppo degli investimenti tra le parti; RICONOSCENDO che il presente accordo completera' e promuovera' iniziative di integrazione economica regionale; DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, e a promuovere gli investimenti nel quadro del presente accordo nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonche' dei pertinenti accordi dei quali sono parti e delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute; DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilita', creare nuove possibilita' di impiego e migliorare il benessere generale, riaffermando a tal fine la loro volonta' di promuovere gli investimenti; RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'accordo di libero scambio; RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza, che trova riscontro nei rispettivi impegni nel quadro dell'accordo di libero scambio; RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 ("accordo OMC"), e da altri accordi e intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono firmatarie, in particolare l'accordo di libero scambio; DESIDEROSE di promuovere la competitivita' delle loro aziende garantendo loro un quadro giuridico prevedibile per le loro relazioni di investimento, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1.1 Obiettivo Il presente accordo ha per obiettivo il miglioramento delle relazioni di investimento tra le parti, conformemente alle sue disposizioni.

Accordo-art. 1.2

ARTICOLO 1.2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: a) "persona fisica di una parte", nel caso della parte UE, un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione, conformemente alle rispettive disposizioni legislative1 e regolamentari interne e, nel caso del Vietnam, un cittadino del Vietnam, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari interne; _ 1 Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia che non sono cittadini della Lettonia o di nessun altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri). b) "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; c) "persona giuridica di una parte", una persona giuridica della parte UE o una persona giuridica del Vietnam, costituita rispettivamente secondo le disposizioni legislative e regolamentari interne di uno Stato membro dell'Unione o del Vietnam, che eserciti un'attivita' commerciale sostanziale1 rispettivamente nel territorio dell'Unione o del Vietnam; una persona giuridica e': i) "di proprieta' di" persone fisiche o giuridiche di una delle parti, se piu' del 50 % del capitale sociale e' di effettiva proprieta' di persone, rispettivamente, della parte UE o del Vietnam; o _ 1 Conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunita' europea all'Organizzazione mondiale del commercio (WT/REG39/1), l'Unione e i suoi Stati membri riconoscono che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attivita' commerciale sostanziale". Di conseguenza, l'Unione e i suoi Stati membri estendono i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite secondo le disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio del Vietnam, unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia del Vietnam. ii) "controllata da" persone fisiche o giuridiche di una delle parti, se le persone, rispettivamente, della parte UE o del Vietnam hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attivita'; d) "servizi prestati e attivita' svolte nell'esercizio dei pubblici poteri", servizi che non sono prestati o attivita' che non sono svolte ne' su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; e) "attivita' economiche", le attivita' di natura industriale, commerciale, professionale e artigianale, esclusi i servizi prestati e le attivita' svolte nell'esercizio dei pubblici poteri; f) "esecuzione", in relazione a un investimento, la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento, la vendita o altri atti di disposizione dell'investimento1; g) "misure adottate o mantenute in vigore da una parte", le misure prese da: i) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; e ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali; _ 1 Si precisa che la definizione non comprende le misure in corso nel momento o prima dell'espletamento delle procedure necessarie per effettuare l'investimento connesso, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. h) "investimento", qualunque tipo di attivita' di proprieta' diretta o indiretta di un investitore di una parte o controllata direttamente o indirettamente da tale investitore nel territorio1 dell'altra parte, che presenti le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili, l'assunzione di un rischio e una certa durata. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui: i) beni materiali o immateriali, beni mobili o immobili, nonche' qualsiasi altro diritto patrimoniale, per esempio a titolo di locazione finanziaria, mutuo ipotecario, diritto di ritenzione e pegno; ii) un'impresa2 , come pure quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa, inclusi i diritti che ne derivano; iii) obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito, compresi i diritti che ne derivano; iv) contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, condivisione dei proventi e altri contratti simili; _ 1 Si precisa che il territorio di una parte comprende la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, secondo quanto disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (di seguito "UNCLOS"). 2 Ai fini della definizione di "investimento", il termine "impresa" non comprende un ufficio di rappresentanza. Si precisa che il fatto che un ufficio di rappresentanza sia stabilito nel territorio di una parte non e' di per se' considerato prova dell'esistenza di un investimento. v) crediti monetari o diritti su altre attivita' o all'adempimento di una prestazione contrattuale a carattere patrimoniale1 ; e vi) diritti di proprieta' intellettuale2 e avviamento; i rendimenti che vengono investiti sono trattati come investimenti, purche' presentino le caratteristiche di un investimento, e i mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attivita' non ne alterano la qualifica di investimenti, purche' mantengano le caratteristiche di un investimento; _ 1 Si precisa che i crediti monetari non comprendono crediti monetari derivanti unicamente da contratti commerciali di vendita di beni o servizi da parte di una persona fisica o giuridica nel territorio di una parte a una persona fisica o giuridica nel territorio dell'altra parte, ne' dal finanziamento di contratti simili, diverso da un prestito di cui al punto iii), ne' da ordinanze, sentenze o lodi arbitrali connessi. 2 Ai fini del presente accordo, i "diritti di proprieta' intellettuale" si riferiscono perlomeno a tutte le categorie di proprieta' intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS, in particolare: a) il diritto d'autore e i diritti connessi; b) i marchi; c) le indicazioni geografiche; d) i disegni e modelli industriali; e) i brevetti; f) le topografie di prodotti a semiconduttori (topografie di circuiti integrati); g) la protezione di informazioni segrete; e h) le varieta' vegetali. i) "investitore di una parte", una persona fisica o giuridica di una parte che ha effettuato un investimento nel territorio dell'altra parte; j) "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprieta' intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo; k) "misura", qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma; l) "persona", una persona fisica o una persona giuridica; m) "paese terzo", un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo quale definito all'articolo 4.22 (Applicazione territoriale); n) "parte UE", l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea; o) "parte", la parte UE o il Vietnam; p) "interno", con riferimento alla legislazione, al diritto o alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione e dei suoi Stati membri1 e del Vietnam, rispettivamente, la legislazione, il diritto o le disposizioni legislative e regolamentari a livello centrale, regionale o locale; e _ 1 Si precisa che le disposizioni legislative e regolamentari interne degli Stati membri dell'Unione comprendono le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. q) "investimento disciplinato", un investimento di un investitore di una parte nel territorio dell'altra parte, esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o realizzato o acquisito in seguito, che e' stato effettuato secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili dell'altra parte.

Accordo-art. 2.1

ARTICOLO 2.1 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica: a) agli investimenti disciplinati, e b) agli investitori di una parte in relazione all'esecuzione dei loro investimenti disciplinati. 2. Gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita) non si applicano: a) ai servizi audiovisivi; b) all'estrazione, alla fabbricazione e alla lavorazione1 di materiali nucleari; __ 1 Si precisa che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attivita' incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attivita' economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, N4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330. c) alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; d) al cabotaggio marittimo nazionale2 ; _ 2 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che costituiscono il "cabotaggio" in virtu' delle disposizioni legislative e regolamentari interne, a norma della presente sottosezione il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e un altro porto o luogo ubicato nello stesso Stato membro dell'Unione o in Vietnam, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione UNCLOS, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo ubicato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e destinato allo stesso porto o luogo. e) ai servizi di trasporto aereo interno e internazionale, con voli di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i servizi di sistemi telematici di prenotazione; iv) i servizi di assistenza a terra; e v) i servizi di gestione degli aeroporti; e f) ai servizi prestati e alle attivita' svolte nell'esercizio dei pubblici poteri. 3. Gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita) non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti1 . ___ 1 Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" si intendono anche gli "aiuti di Stato" quali definiti nel diritto dell'Unione. Per il Vietnam, per "sovvenzione" si intendono anche gli incentivi e gli aiuti agli investimenti quali gli aiuti concessi agli impianti di produzione, la formazione delle risorse umane e le attivita' volte a rafforzare la competitivita', come gli aiuti a livello di tecnologia, ricerca e sviluppo, il patrocinio gratuito, le informazioni di mercato e la promozione commerciale. 4. Il presente capo non si applica ai regimi previdenziali delle parti ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. 5. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte, ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. 6. A eccezione degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione), nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di limitare gli obblighi delle parti di cui al capo 9 (Appalti pubblici) dell'accordo di libero scambio o di imporre ulteriori obblighi in materia di appalti pubblici. Si precisa che le misure in materia di appalti pubblici conformi al capo 9 (Appalti pubblici) dell'accordo di libero scambio non sono considerate una violazione degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione).

Accordo-art. 2.2

ARTICOLO 2.2 Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione 1. Le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori o la promozione e la tutela della diversita' culturale. 2. Si precisa che il presente capo non puo' essere interpretato come un impegno di una parte a non modificare il proprio quadro giuridico e regolamentare, anche in un modo tale da incidere negativamente sull'esecuzione degli investimenti o sulle aspettative di profitto di un investitore. 3. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 4, nei seguenti casi la decisione di una parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione non costituisce una violazione del presente capo: a) in assenza di un impegno specifico, nei confronti di un investitore dell'altra parte o di un investimento disciplinato dal diritto o da un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; o b) in conformita' di condizioni che regolano la concessione, il rinnovo o il mantenimento di tale sovvenzione. 4. Si precisa che nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata nel senso di impedire a una parte di interrompere la concessione di una sovvenzione1 o di richiederne il rimborso, oppure nel senso di imporre a tale parte di compensare l'investitore per tale interruzione o rimborso, se questi ultimi sono stati ordinati da una delle sue autorita' competenti di cui all'allegato 1 (Autorita' competenti). ______ 1 Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" si intendono anche gli "aiuti di Stato" quali definiti nel diritto dell'Unione. Per il Vietnam, per "sovvenzione" si intendono anche gli incentivi e gli aiuti agli investimenti quali gli aiuti concessi agli impianti di produzione, la formazione delle risorse umane e le attivita' volte a rafforzare la competitivita', come gli aiuti a livello di tecnologia, ricerca e sviluppo, il patrocinio gratuito, le informazioni di mercato e la promozione commerciale.

Accordo-art. 2.3

ARTICOLO 2.3 Trattamento nazionale 1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda la loro esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri investitori e ai loro investimenti. 2. In deroga al paragrafo 1 e, nel caso del Vietnam, fatto salvo l'allegato 2 (Esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale), una parte puo' adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'esecuzione di un investimento disciplinato purche' tali misure non siano incompatibili con gli impegni di cui, rispettivamente, all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) dell'accordo di libero scambio, qualora si tratti di: a) misure adottate alla data di entrata in vigore del presente accordo o anteriormente a tale data; b) misure di cui alla lettera a), che vengono prorogate, sostituite o modificate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, purche' tali misure, una volta prorogate, sostituite o modificate, non si rivelino meno compatibili con il dettato del paragrafo 1 rispetto alle stesse misure esistenti prima della proroga, sostituzione o modifica; o c) misure non contemplate dalla lettera a) o b), purche' non siano applicate a investimenti effettuati nel territorio della parte prima della data di entrata in vigore di tali misure1 o in modo tale da causare danni o perdite a tali investimenti. ______ 1 Ai fini della presente lettera, le parti convengono che, se una parte ha previsto un ragionevole periodo di introduzione progressiva ai fini dell'attuazione di una misura, oppure se ha cercato in qualsiasi altro modo di affrontare gli effetti di tale misura sugli investimenti effettuati prima della data di entrata in vigore della misura stessa, occorre tenere conto di tali fattori per determinare se la misura causi danni o perdite agli investimenti effettuati prima della data di entrata in vigore della misura.

Accordo-art. 2.4

ARTICOLO 2.4 Trattamento della nazione piu' favorita 1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda l'esecuzione di questi ultimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai seguenti settori: a) servizi di comunicazione, esclusi i servizi postali e i servizi di telecomunicazione; b) servizi ricreativi, culturali e sportivi; c) pesca e acquacoltura; d) silvicoltura e caccia; e e) attivita' estrattive, compresi il petrolio e il gas. 3. Il paragrafo 1 non puo' essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere agli investitori dell'altra parte o agli investimenti disciplinati i benefici di qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o internazionale entrato in vigore prima della data di entrata in vigore del presente accordo. 4. Il paragrafo 1 non puo' essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere agli investitori dell'altra parte o agli investimenti disciplinati i benefici di: a) qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o multilaterale che comprende impegni a eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli agli investimenti tra le parti o impone il ravvicinamento delle legislazioni delle parti in uno o piu' settori economici1 ; __ 1 Si precisa che, a norma della presente lettera, la Comunita' economica ASEAN rientra nel concetto di accordo regionale. b) qualsiasi trattamento derivante da un accordo internazionale diretto a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalita'; o c) qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o misure prudenziali conformemente all'articolo VII dell'accordo generale sugli scambi di servizi1 o al suo allegato sui servizi finanziari. _ 1 Quale contenuto nell'allegato 1b dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994. 5. Si precisa che il termine "trattamento" di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure o i meccanismi di risoluzione delle controversie, quali quelli di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), previsti da altri accordi bilaterali, regionali o internazionali. Gli obblighi sostanziali previsti da tali accordi non sono qualificabili di per se' come "trattamento" e non possono pertanto essere presi in considerazione nel valutare una violazione del presente articolo. Le misure di una parte a norma di tali obblighi sostanziali sono considerate "trattamento". 6. Il presente articolo e' interpretato conformemente al principio eiusdem generis2 . ___ 2 Si precisa che il presente paragrafo non puo' essere interpretato nel senso di impedire l'interpretazione di altre disposizioni del presente accordo, ove opportuno, conformemente al principio eiusdem generis.

Accordo-art. 2.5

ARTICOLO 2.5 Trattamento degli investimenti 1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo e ne garantisce la piena protezione e sicurezza conformemente ai paragrafi da 2 a 7 e all'allegato 3 (Intesa sul trattamento degli investimenti). 2. Una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 se una misura, o una serie di misure, da essa adottata costituisce: a) un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi; b) una violazione fondamentale del principio del giusto processo nei procedimenti giudiziari e amministrativi; c) un comportamento manifestamente arbitrario; d) una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso; e) un trattamento abusivo come coercizione, abuso di potere o simili comportamenti lesivi della buona fede; o f) una violazione di qualunque altro elemento dell'obbligo di trattamento giusto ed equo assunto dalle parti conformemente al paragrafo 3. 3. Un trattamento non elencato al paragrafo 2 puo' costituire una violazione del trattamento giusto ed equo qualora le parti abbiano cosi' concordato secondo le procedure di cui all'articolo 4.3 (Modifiche). 4. Nell'applicare i paragrafi da 1 a 3 un organo di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie) puo' tener conto di eventuali dichiarazioni specifiche effettuate da una parte a un investitore dell'altra parte per indurlo a effettuare un investimento disciplinato, tali da ingenerare legittime aspettative successivamente deluse da tale parte, e sulle quali l'investitore abbia fatto affidamento nel decidere di effettuare o mantenere detto investimento. 5. Si precisa che l'espressione "piena protezione e sicurezza" di cui al paragrafo 1 si riferisce agli obblighi di una parte di agire nel modo che possa ritenersi ragionevolmente necessario per tutelare la sicurezza fisica degli investitori e degli investimenti disciplinati. 6. Qualora una parte abbia concluso un accordo scritto con investitori dell'altra parte o con investimenti disciplinati che soddisfa tutte le condizioni seguenti, tale parte non puo' violare tale accordo mediante l'esercizio dei pubblici poteri. Le condizioni sono le seguenti: a) l'accordo scritto e' concluso e prende effetto dopo la data di entrata in vigore del presente accordo1 ; __ 1 Si precisa che un accordo scritto che e' concluso e prende effetto dopo la data di entrata in vigore del presente accordo non comprende il rinnovo o la proroga di un accordo conformemente alle disposizioni dell'accordo originario e a condizioni identiche o sostanzialmente identiche all'accordo originario che e' stato concluso ed e' entrato in vigore prima della data di entrata in vigore del presente accordo. b) l'investitore fa affidamento sull'accordo scritto nel decidere di effettuare o mantenere l'investimento disciplinato diverso dall'accordo scritto stesso e la violazione danneggia effettivamente tale investimento; c) l'accordo scritto1 crea diritti e obblighi reciproci e vincolanti per entrambe le parti in relazione a detto investimento; e ____ 1 Per "accordo scritto" si intende un accordo scritto concluso da una parte con un investitore dell'altra parte o con un suo investimento, negoziato ed eseguito da entrambe le parti, per mezzo di uno o piu' strumenti. d) l'accordo scritto non contiene alcuna clausola in materia di risoluzione delle controversie tra le parti di tale accordo mediante arbitrato internazionale. 7. La violazione di un'altra disposizione del presente accordo o di un altro accordo internazionale non implica necessariamente una violazione del presente articolo.

Accordo-art. 2.6

ARTICOLO 2.6 Indennizzo delle perdite 1. Gli investitori di una parte, i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio dell'altra parte, ottengono da quest'ultima, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da tale altra parte ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi paese terzo. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, agli investitori di una parte che, in una delle situazioni previste dal paragrafo 1, subiscano perdite nel territorio dell'altra parte, e' accordata una restituzione o un'indennita' tempestiva, congrua ed effettiva dall'altra parte, qualora tali perdite derivino: a) dalla requisizione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, a opera delle forze armate o delle autorita' dell'altra parte; o b) dalla distruzione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, a opera delle forze armate o delle autorita' dell'altra parte, senza che la situazione lo richiedesse.

Accordo-art. 2.7

ARTICOLO 2.7 Espropriazione 1. Nessuna parte puo' nazionalizzare o espropriare gli investimenti disciplinati di investitori dell'altra parte, ne' direttamente ne' indirettamente, mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione ("espropriazione"), tranne nei casi in cui l'espropriazione sia effettuata: a) per un fine pubblico; b) conformemente al principio del giusto procedimento; c) su base non discriminatoria; e d) dietro pagamento di un'indennita' tempestiva, congrua ed effettiva. 2. L'ammontare dell'indennita' di cui al paragrafo 1 corrisponde al valore equo di mercato dell'investimento disciplinato immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione, se anteriore, divenisse di pubblico dominio, maggiorato degli interessi a un tasso ragionevole determinati in base a criteri commerciali e calcolati dalla data di espropriazione alla data del pagamento. Tale indennita' deve essere effettivamente riscuotibile, liberamente trasferibile conformemente all'articolo 2.8 (Trasferimenti) e corrisposta senza indugio. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora il Vietnam sia la parte che espropria, qualsiasi misura di espropriazione diretta di terreni deve essere: a) effettuata per uno scopo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili1 ; e ______ 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili del Vietnam sono la legge fondiaria n. 45/2013/QH13 e il decreto n. 44/2014/ND-CP, che disciplina i prezzi dei terreni. b) accompagnata dal pagamento di un'indennita' pari al prezzo di mercato, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili. 4. Il rilascio di licenze obbligatorie in relazione ai diritti di proprieta' intellettuale non costituisce un'espropriazione ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui il rilascio di tali licenze sia compatibile con l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC ("accordo TRIPS"). 5. Un investitore interessato da un'espropriazione ha il diritto, conformemente alla legislazione della parte che espropria, di ottenere un rapido riesame, da parte delle autorita' giudiziarie o di altre autorita' indipendenti di tale parte, della sua domanda e della valutazione del suo investimento. 6. Il presente articolo deve essere interpretato conformemente all'allegato 4 (Intesa sull'espropriazione).

Accordo-art. 2.8

ARTICOLO 2.8 Trasferimento Ciascuna parte consente che tutti i trasferimenti relativi agli investimenti disciplinati siano effettuati in una valuta liberamente convertibile, senza restrizioni o ritardi e al tasso di cambio di mercato applicabile alla data del trasferimento. Tali trasferimenti comprendono: a) conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento; b) utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento; c) pagamenti di interessi, canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altre competenze; d) versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore o da un investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo; e) redditi e altri compensi del personale assunto all'estero in relazione all'investimento; f) versamenti a norma degli articoli 2.6 (Indennizzo delle perdite) e 2.7 (Espropriazione); e g) il pagamento di risarcimenti in esecuzione di una sentenza pronunciata a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti).

Accordo-art. 2.9

ARTICOLO 2.9 Surrogazione Qualora una parte, o un organismo che opera per conto della parte, effettui un pagamento in forza di un obbligo indennitario, di una garanzia o di un contratto di assicurazione concluso in relazione a un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra parte, quest'ultima riconosce la surrogazione, il trasferimento di qualsiasi diritto o titolo o la cessione di qualsiasi pretesa in relazione a tale investimento. La parte o l'organismo che opera per conto della parte puo' far valere il diritto o la pretesa surrogati o ceduti allo stesso titolo con cui l'investitore avrebbe potuto far valere il diritto o la pretesa originari. Tali diritti possono essere esercitati dalla parte o dall'organismo che opera per conto della parte, oppure dall'investitore unicamente previa autorizzazione della parte o dell'organismo che opera per conto della parte.

Accordo-art. 3.1

ARTICOLO 3.1 Obiettivo La presente sezione ha per obiettivo l'istituzione di un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo al fine di pervenire a una soluzione concordata.

Accordo-art. 3.2

ARTICOLO 3.2 Ambito di applicazione La presente sezione si applica alla prevenzione e alla risoluzione di qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente accordo.

Accordo-art. 3.3

ARTICOLO 3.3 Consultazioni 1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata. 2. Una parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato istituito a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), e individuando la misura contestata e le pertinenti disposizioni del presente accordo. 3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2 e hanno luogo nel territorio della parte cui e' rivolta la richiesta, salvo diversa decisione delle parti. Le consultazioni si ritengono concluse entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che le entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni e, in particolare, tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi. 4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese le questioni che coinvolgono merci deperibili e merci o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2. Le consultazioni si ritengono concluse entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, a meno che le entrambe le parti decidano di proseguirle. 5. La parte che ha chiesto l'avvio delle consultazioni puo' avvalersi dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale) se: a) l'altra parte non risponde alla richiesta di consultazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa; b) le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui al paragrafo 3 o 4; c) le parti decidono di non tenere le consultazioni; o d) le consultazioni si sono concluse senza pervenire a una soluzione concordata. 6. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali ai fini di un'analisi del modo in cui la misura contestata potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.

Accordo-art. 3.4

ARTICOLO 3.4 Meccanismo di mediazione Le parti possono convenire in qualsiasi momento di avviare un procedimento di mediazione a norma dell'allegato 9 (Meccanismo di mediazione) in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti.

Accordo-art. 3.5

ARTICOLO 3.5 Avvio del procedimento arbitrale 1. Se le parti non riescono a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni), la parte che ha chiesto l'avvio delle consultazioni puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto all'altra parte, una cui copia e' presentata al comitato. La parte attrice indica nella propria richiesta la misura contestata e spiega, in modo tale da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura sarebbe incompatibile con le disposizioni del presente accordo.

Accordo-art. 3.6

ARTICOLO 3.6 Mandato del collegio arbitrale Salvo diversa decisione delle parti entro 10 giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale e' investito del mandato di: "esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente accordo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale), pronunciarsi sulla conformita' della misura contestata alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) ed esporre nella sua relazione le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni conformemente agli articoli 3.10 (Relazione interinale) e 3.11 (Relazione finale).".

Accordo-art. 3.7

ARTICOLO 3.7 Costituzione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri. 2. Entro 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio. 3. Se le parti non giungono a un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna parte puo', entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nominare un arbitro dal proprio sottoelenco istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri). Se una parte non nomina un arbitro dal proprio sottoelenco, l'arbitro, su richiesta dell'altra parte, viene estratto a sorte dal presidente del comitato o da un suo delegato mediante estrazione a sorte dal sottoelenco di tale parte istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri). 4. Se le parti non giungono a un accordo sul presidente del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, il presidente del comitato o un suo delegato, su richiesta di una parte, designa il presidente del collegio arbitrale mediante estrazione a sorte dal sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri). 5. Il presidente del comitato o un suo delegato designa gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3 o 4. 6. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui l'ultimo dei tre arbitri designati comunica alle parti di accettare la sua nomina conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura). 7. Se, quando e' presentata una richiesta a norma del paragrafo 3 o 4, uno degli elenchi di cui all'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri) non e' ancora stato istituito o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da entrambe le parti o da una parte, qualora la proposta sia stata presentata solo da una di esse.

Accordo-art. 3.8

ARTICOLO 3.8 Procedimenti di risoluzione delle controversie del collegio arbitrale 1. Le norme e le procedure di cui al presente articolo e agli allegati 7 (Regolamento di procedura) e 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) disciplinano i procedimenti di risoluzione delle controversie di un collegio arbitrale. 2. Salvo diversa decisione delle parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro 10 giorni dalla sua costituzione al fine di individuare tutte le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il calendario del procedimento e i compensi e il rimborso delle spese degli arbitri, conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura). Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza. 3. La sede dell'udienza e' decisa di comune accordo tra le parti. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla sede, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice e' il Vietnam e ad Hanoi se la parte attrice e' la parte UE. 4. Le udienze sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto nell'allegato 7 (Regolamento di procedura). 5. Conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura), alle parti viene data la possibilita' di assistere alle presentazioni, dichiarazioni, argomentazioni o contestazioni nell'ambito del procedimento. Tutte le informazioni o comunicazioni scritte presentate al collegio arbitrale da una parte sono messe a disposizione dell'altra parte, comprese eventuali osservazioni sulla parte descrittiva della relazione interinale, risposte del collegio arbitrale alle domande e osservazioni di una parte su tali risposte. 6. Salvo diversa decisione delle parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo puo' ricevere, conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura), comunicazioni scritte non richieste (comunicazioni amicus curiae) da una persona fisica o giuridica stabilita nel territorio di una parte. 7. Per le discussioni interne il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse in presenza dei soli arbitri. Il collegio arbitrale puo' tuttavia autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni. Le discussioni del collegio arbitrale e i documenti a esso presentati rimangono riservati.

Accordo-art. 3.9

ARTICOLO 3.9 Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza Su richiesta di una parte, entro 10 giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via pregiudiziale circa l'effettiva urgenza del caso.

Accordo-art. 3.10

ARTICOLO 3.10 Relazione interinale 1. Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne informa per iscritto le parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione interinale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. 2. Una parte puo' presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta, comprensiva di osservazioni, di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica. 3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per presentare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Una parte puo' presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta, comprensiva di osservazioni, di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro sette giorni dalla data della sua notifica. 4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti, comprensive di osservazioni, sulla relazione interinale, il collegio arbitrale puo' modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.

Accordo-art. 3.11

ARTICOLO 3.11 Relazione finale 1. Il collegio arbitrale presenta la relazione finale alle parti e al comitato entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne informa per iscritto le parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per presentare la propria relazione finale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione finale entro 75 giorni dalla data della sua costituzione. 3. La relazione finale comprende un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e risponde con chiarezza alle osservazioni delle parti.

Accordo-art. 3.12

ARTICOLO 3.12 Esecuzione della relazione finale La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale.

Accordo-art. 3.13

ARTICOLO 3.13 Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Qualora non sia possibile ottenere un'esecuzione immediata, le parti si adoperano per decidere di comune accordo il periodo di tempo necessario a dare esecuzione alla relazione finale. In tal caso la parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, notifica alla parte attrice e al comitato il periodo di tempo di cui avra' bisogno per darvi esecuzione ("periodo di tempo ragionevole"). 2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della relazione finale, la parte attrice, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica effettuata conformemente al paragrafo 1 dalla parte convenuta, chiede per iscritto al collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) ("collegio arbitrale originario") di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta e' notificata alla parte convenuta e una copia e' inviata al comitato. 3. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo sul periodo di tempo ragionevole alle parti e al comitato entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2. 4. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione della relazione finale almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole. 5. Le parti possono convenire di prorogare il periodo di tempo ragionevole.

Accordo-art. 3.14

ARTICOLO 3.14 Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale 1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato le misure che ha adottato per dare esecuzione alla relazione finale. 2. Se le parti non concordano sull'esistenza delle misure adottate per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) e notificate a norma del paragrafo 1 o sulla compatibilita' di tali misure, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta e' notificata alla parte convenuta e una copia e' inviata al comitato. La parte attrice indica nella richiesta la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tale misura e' incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione). 3. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

Accordo-art. 3.15

ARTICOLO 3.15 Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Qualora la parte convenuta non notifichi alla parte attrice e al comitato alcuna misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non e' stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione della relazione finale o che la misura notificata a norma dell'articolo 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 1, non e' compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), la parte convenuta, su richiesta della parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di compensazione. 2. Qualora la parte attrice decida di non richiedere un'offerta di compensazione o, nel caso in cui tale richiesta venga avanzata, se non viene raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo arbitrale a norma dell'articolo 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non e' stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione della relazione finale o che la misura adottata non e' compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice, previa notifica all'altra parte e al comitato, ha il diritto di adottare misure adeguate, nel quadro degli impegni commerciali e di investimento preferenziali applicabili tra le parti, che hanno un effetto equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica deve specificare tali misure. La parte attrice puo' applicare dette misure in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 3. Se ritiene che l'effetto delle misure adottate dalla parte attrice non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla parte attrice, con copia al comitato, prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta il collegio arbitrale originario notifica alle parti e al comitato il proprio lodo sulle misure adottate dalla parte attrice. Le misure di cui al paragrafo 2 non devono essere adottate prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le misure adottate devono essere compatibili con tale lodo. 4. Le misure di cui al presente articolo sono temporanee e non si applicano: a) una volta che le parti siano pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo 3.19 (Soluzione concordata); b) una volta che le parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 1, permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione); o c) una volta che la misura di cui si sia rilevata l'incompatibilita' con le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) sia stata revocata o modificata al fine di renderla compatibile con tali disposizioni, secondo quanto disposto a norma dall'articolo 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 3.

Accordo-art. 3.16

ARTICOLO 3.16 Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale a seguito delle misure applicate dalla parte attrice o dell'applicazione della compensazione, a seconda dei casi. A eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca le misure adottate conformemente all'articolo 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Qualora sia stata applicata la compensazione, a eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta puo' porre fine all'applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di avere dato esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale. 2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta e' notificata alla parte convenuta e una copia e' inviata al comitato. 3. Il lodo del collegio arbitrale e' notificato alle parti e al comitato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che la misura notificata e' conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), sono revocate, a seconda dei casi, le misure di cui all'articolo 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) o la compensazione. Se del caso, il livello delle misure adottate ai sensi dell'articolo 3.15, paragrafo 2, o il livello della compensazione e' adattato in base al lodo del collegio arbitrale.

Accordo-art. 3.17

ARTICOLO 3.17 Sostituzione degli arbitri Se, durante i procedimenti arbitrali, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non e' in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto uno o piu' dei suoi membri non soddisfano le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori), si applica la procedura di cui all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica delle relazioni e dei lodi, a seconda dei casi, e' prorogato di 20 giorni.

Accordo-art. 3.18

ARTICOLO 3.18 Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale 1. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Esso riprende i lavori prima della fine di tale periodo di sospensione, su richiesta scritta di entrambe le parti. Le parti ne informano di conseguenza il comitato. Il collegio arbitrale puo' inoltre riprendere i lavori alla fine del periodo di sospensione, su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente ne informa di conseguenza il comitato e l'altra parte. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione, l'autorita' del collegio arbitrale decade e il procedimento e' chiuso. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini di cui alle disposizioni pertinenti contenute nella presente sezione sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione dei lavori. La sospensione e la chiusura dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti soggetti alla disciplina dell'articolo 3.24 (Scelta del foro). 2. Le parti possono convenire di chiudere il procedimento arbitrale dandone congiuntamente notifica al presidente del collegio arbitrale e al comitato in qualsiasi momento prima della presentazione della relazione finale del collegio arbitrale.

Accordo-art. 3.19

ARTICOLO 3.19 Soluzione concordata Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia a norma della presente sezione. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie e' sospeso. Se tale approvazione non e' richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie e' chiuso.

Accordo-art. 3.20

ARTICOLO 3.20 Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' chiedere le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale da qualunque fonte, comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facolta' di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Tutte le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono comunicate e presentate alle parti affinche' possano formulare osservazioni entro il termine fissato dal collegio arbitrale.

Accordo-art. 3.21

ARTICOLO 3.21 Norme di interpretazione Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969 ("convenzione di Vienna"). Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione a norma dell'allegato 2 dell'accordo OMC ("organo di conciliazione dell'OMC"). Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale non ampliano ne' riducono i diritti e gli obblighi delle parti che discendono dal presente accordo.

Accordo-art. 3.22

ARTICOLO 3.22 Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' reso pubblico in alcun caso. 2. Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto ne' alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Le relazioni e i lodi indicano le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni. Il comitato rende pubblici le relazioni e i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro presentazione, a meno che non decida altrimenti per tutelare informazioni riservate.

Accordo-art. 3.23

ARTICOLO 3.23 Elenco degli arbitri 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato istituisce un elenco di almeno 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: a) un sottoelenco per il Vietnam; b) un sottoelenco per l'Unione e i suoi Stati membri; e c) un sottoelenco di persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra parte, ne' vi abbiano residenza permanente, da cui nominare la persona che esercita la funzione di presidente del collegio arbitrale. 2. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il comitato provvede affinche' l'elenco contenga sempre tale numero minimo di persone. 3. Gli arbitri possiedono una provata competenza ed esperienza in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo ne' essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori). 4. Il comitato puo' istituire un elenco supplementare di 10 persone in possesso di provata competenza ed esperienza in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle parti, tale elenco supplementare e' utilizzato per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale).

Accordo-art. 3.24

ARTICOLO 3.24 Scelta del foro 1. Il ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al presente capo lascia impregiudicate eventuali azioni in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie, o nel quadro di altri accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie. 2. In deroga al paragrafo 1, in relazione a una determinata misura, una parte si astiene dal denunciare nel foro competente la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma del presente accordo e dell'accordo OMC o di altri accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie. Dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie, una parte si astiene dal denunciare la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma dell'altro accordo presso l'altro foro, a meno che il foro scelto per primo non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo. 3. Ai fini del presente articolo: a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1; e c) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma di qualsiasi altro accordo internazionale si ritengono avviati conformemente a tale accordo. 4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. Ne' l'accordo OMC ne' l'accordo di libero scambio possono essere invocati per impedire a una parte di prendere le misure del caso a norma dell'articolo 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione).

Accordo-art. 3.25

ARTICOLO 3.25 Termini 1. Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica delle relazioni e dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo diversamente indicato. 2. I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale puo', in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui alla presente sezione, precisando le motivazioni di tale proposta.

Accordo-art. 3.26

ARTICOLO 3.26 Riesame e modifica Il comitato puo' riesaminare e decidere di modificare gli allegati 7 (Regolamento di procedura), 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e 9 (Meccanismo di mediazione).

Accordo-art. 3.27

ARTICOLO 3.27 Ambito di applicazione 1. La presente sezione si applica alle controversie tra un ricorrente di una parte, da un lato, e l'altra parte, dall'altro, relative a qualsiasi misura1 che si presume costituisca una violazione delle disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e causi danni o perdite al ricorrente o, qualora la domanda sia presentata per conto di una societa' stabilita in loco di proprieta' del ricorrente o da questi controllata, alla societa' stabilita in loco. ______ 1 Si precisa che il termine "misura" puo' comprendere anche le omissioni. 2. Si precisa che un ricorrente non presenta una domanda a norma della presente sezione se il proprio investimento e' stato effettuato mediante inganno, occultamento, corruzione o comportamenti che costituiscono uno sviamento di procedura. 3. Il tribunale e il tribunale d'appello istituiti, rispettivamente, a norma degli articoli 3.38 (Tribunale) e 3.39 (Tribunale d'appello) non possono decidere su domande che esulano dall'ambito di applicazione del presente articolo. 4. Una domanda relativa alla ristrutturazione del debito di una parte e' trattata conformemente alla presente sezione e all'allegato 5 (Debito pubblico).

Accordo-art. 3.28

ARTICOLO 3.28 Definizioni Ai fini della presente sezione, salvo diversamente indicato, si intende per: a) "procedimenti", i procedimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello a norma della presente sezione; b) "parti della controversia", il ricorrente e il convenuto; c) "ricorrente di una parte": i) un investitore di una parte, di cui all'articolo 2.1 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, lettera b), che agisca per proprio conto; o ii) un investitore di una parte, di cui all'articolo 2.1 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, lettera b), che agisca per conto di una societa' stabilita in loco, di proprieta' di tale investitore o da questi controllata; si precisa che una domanda presentata a norma del presente punto si considera relativa a una controversia tra uno Stato contraente e un cittadino di un altro Stato contraente ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione ICSID; d) "convenzione ICSID", la convenzione per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 1965; e) "parte non coinvolta nella controversia", il Vietnam, qualora il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione, o l'Unione, qualora il convenuto sia il Vietnam; f) "convenuto", il Vietnam oppure, nel caso della parte UE, l'Unione o lo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda). g) "societa' stabilita in loco", una persona giuridica, stabilita nel territorio di una parte, di proprieta' di un investitore dell'altra parte o da questi controllata; h) "Convenzione di New York del 1958", la Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958; i) "finanziamento da parte di terzi", qualsiasi finanziamento erogato da una persona fisica o giuridica che non sia coinvolta nella controversia, ma che concluda un accordo con una parte della controversia per finanziare in tutto o in parte le spese del procedimento in cambio di un compenso soggetto all'esito della controversia, oppure i finanziamenti erogati da persone fisiche o giuridiche che non siano parte della controversia sotto forma di una donazione o di una sovvenzione; j) "UNCITRAL", la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale; e k) "norme di trasparenza UNCITRAL", le norme UNCITRAL di trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati.

Accordo-art. 3.29

ARTICOLO 3.29 Risoluzione amichevole Qualsiasi controversia dovrebbe per quanto possibile essere risolta amichevolmente mediante negoziati o la mediazione e, ove possibile, prima della presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni). E' possibile risolvere una controversia amichevolmente in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio dei procedimenti di cui alla presente sezione.

Accordo-art. 3.30

ARTICOLO 3.30 Consultazioni 1. Se non e' possibile risolvere una controversia amichevolmente come previsto all'articolo 3.29 (Risoluzione amichevole), il ricorrente di una parte che adduca una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, presenta all'altra parte una richiesta di consultazioni. Tale richiesta contiene le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di una societa' stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione della societa' stabilita in loco; b) le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, che si presume siano state violate; c) le basi giuridiche e fattuali della domanda, comprese le misure che si presume abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1; d) la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto; e e) gli elementi di prova atti a dimostrare che il ricorrente e' un investitore dell'altra parte, che possiede o controlla l'investimento disciplinato, compresa, se del caso, la societa' stabilita in loco in relazione alla quale e' stata presentata una richiesta di consultazioni. Se la richiesta di consultazioni e' presentata da uno o piu' ricorrenti o per conto di una o piu' societa' stabilite in loco, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) ed e), sono presentate, a seconda dei casi, per ciascun ricorrente o societa' stabilita in loco. 2. La richiesta di consultazioni e' presentata: a) entro tre anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, la societa' stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, della misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), come pure delle perdite e dei danni subiti a causa di tale violazione: i) dal ricorrente, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per proprio conto; o ii) dalla societa' stabilita in loco, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per conto di una societa' stabilita in loco; o b) entro due anni dalla in cui il ricorrente o, se del caso, la societa' stabilita in loco, abbia cessato di esperire i mezzi di ricorso giudiziari previsti dal diritto interno e, in ogni caso, non oltre sette anni dalla data in cui il ricorrente per la prima volta sia venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, della misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), come pure delle perdite e dei danni subiti a causa di tale violazione: i) dal ricorrente, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per proprio conto; o ii) dalla societa' stabilita in loco, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per conto di una societa' stabilita in loco1 ; ______ 1 Il paragrafo 2, lettera b), non si applica qualora si applichi l'allegato 12 (Procedimenti paralleli). 3. Salvo diversa decisione delle parti della controversia, le consultazioni si tengono: a) ad Hanoi, se le consultazioni vertono su misure del Vietnam; b) a Bruxelles, se le consultazioni vertono su misure dell'Unione; o c) nella capitale dello Stato membro dell'Unione interessato, se la richiesta di consultazioni verte unicamente su misure adottate da tale Stato membro. Le consultazioni possono tenersi anche tramite videoconferenza o qualsiasi altro mezzo, in particolare se e' coinvolta una piccola o media impresa. 4. Salvo che le parti della controversia concordino un termine piu' lungo, le consultazioni si tengono entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni. 5. Qualora il ricorrente non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che il ricorrente abbia rinunciato al procedimento nel quadro della presente sezione e non possa presentare una domanda a norma della stessa. Tale periodo puo' essere esteso di comune accordo tra le parti coinvolte nelle consultazioni. 6. I termini di cui ai paragrafi 2 e 5 non rendono le domande irricevibili se il ricorrente puo' dimostrare che la mancata richiesta di consultazioni o la mancata presentazione della domanda e' attribuibile all'impossibilita' del ricorrente di agire in conseguenza di azioni deliberatamente intraprese dalla parte interessata, purche' il ricorrente agisca non appena sia ragionevolmente nella possibilita' di farlo. 7. La richiesta di consultazioni e' inviata all'Unione qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione. Se vengono individuate misure adottate da uno Stato membro dell'Unione, la richiesta e' trasmessa anche allo Stato membro interessato.

Accordo-art. 3.31

ARTICOLO 3.31 Mediazione 1. Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di far ricorso alla mediazione. 2. Il ricorso alla mediazione e' volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia. 3. Il ricorso alla mediazione puo' essere disciplinato dalle regole di cui all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti). I termini di cui all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti) possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia. 4. Il mediatore e' nominato di comune accordo tra le parti della controversia. Il mediatore puo' a tal fine essere designato tra i membri del tribunale nominati a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) o tra i membri del tribunale d'appello nominati a norma dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello). Le parti della controversia possono anche chiedere al presidente del tribunale di nominare un mediatore tra i membri del tribunale che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione ne' del Vietnam. 5. Una volta che le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, i termini di cui all'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafi 2 e 5, all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 6, e all'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 5, sono sospesi nel periodo compreso tra la data in cui si e' convenuto di fare ricorso alla mediazione e la data in cui una delle parti della controversia abbia deciso di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia. Su richiesta di entrambe le parti della controversia, se una divisione del tribunale e' stata costituita a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), la divisione sospende il procedimento fino alla data in cui una delle parti della controversia decide di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia.

Accordo-art. 3.32

ARTICOLO 3.32 Avviso dell'intenzione di presentare una domanda 1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni, il ricorrente puo' notificare un avviso in cui specifica per iscritto l'intenzione del ricorrente di presentare la domanda di risoluzione della controversia a norma della presente sezione e contiene le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di una societa' stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione della societa' stabilita in loco; b) le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, che si presume siano state violate; c) le basi giuridiche e fattuali della domanda, comprese le misure che si presume abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1; e d) la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto. L'avviso dell'intenzione di presentare una domanda viene inviato all'Unione o al Vietnam, a seconda dei casi. Se viene individuata una misura adottata da uno Stato membro dell'Unione, la richiesta e' trasmessa anche allo Stato membro interessato. 2. Se l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda e' stato inviato all'Unione, quest'ultima procede alla determinazione del convenuto e, una volta effettuata tale determinazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso comunica al ricorrente se ad agire in qualita' di convenuto e' l'Unione o uno Stato membro dell'Unione. 3. Qualora il ricorrente non sia stato informato della determinazione del convenuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda: a) se le misure indicate nell'avviso sono state adottate esclusivamente da uno Stato membro dell'Unione, tale Stato membro agisce in qualita' di convenuto; o b) se le misure indicate nell'avviso comprendono misure adottate dall'Unione, l'Unione agisce in qualita' di convenuto. 4. Il ricorrente puo' presentare una domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) basandosi sulla determinazione di cui al paragrafo 2 o, qualora tale determinazione non sia stata comunicata al ricorrente entro i termini di cui al paragrafo 2, conformemente al paragrafo 3. 5. Qualora, a seguito di una determinazione effettuata a norma del paragrafo 2, il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione, ne' l'Unione ne' lo Stato membro interessato possono invocare l'inammissibilita' della domanda o la mancanza di giurisdizione del tribunale, ne' altrimenti invocare l'infondatezza o l'invalidita' della domanda o della sentenza argomentando che il convenuto dovrebbe essere l'Unione e non lo Stato membro, o viceversa. 6. Il tribunale e il tribunale d'appello sono vincolati dalla determinazione effettuata a norma del paragrafo 2. 7. Nessuna disposizione del presente accordo o delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie osta allo scambio tra l'Unione e lo Stato membro interessato di tutte le informazioni relative a una controversia.

Accordo-art. 3.33

ARTICOLO 3.33 Presentazione di una domanda 1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni e siano trascorsi almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), il ricorrente puo' presentare una domanda al tribunale istituito a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), purche' siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 3.35 (Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda). 2. Una domanda puo' essere presentata al tribunale in applicazione di uno dei seguenti meccanismi in materia di risoluzione delle controversie: a) la convenzione ICSID; b) il regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti ("regolamento del meccanismo supplementare ICSID") da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti ("segretariato dell'ICSID"), qualora non trovino applicazione le condizioni per i procedimenti a norma della lettera a); c) il regolamento arbitrale UNCITRAL; o d) qualunque altra norma concordata dalle parti della controversia. Qualora il ricorrente proponga un meccanismo specifico in materia di risoluzione delle controversie e le parti della controversia non abbiano raggiunto un accordo per iscritto su tale meccanismo entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, o il convenuto non abbia risposto al ricorrente, quest'ultimo puo' presentare una domanda in applicazione delle norme di cui alla lettera a), b) o c). 3. Tutte le richieste specificate dal ricorrente nella presentazione della domanda a norma del presente articolo devono basarsi sulle misure indicate nella richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafo 1, lettera c). 4. Le norme in materia di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui alla presente sezione, integrate da eventuali disposizioni adottate dal comitato, dal tribunale o dal tribunale d'appello. 5. Una domanda si considera presentata a norma del presente articolo quando il ricorrente ha avviato un procedimento in virtu' delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie. 6. Sono irricevibili le domande presentate a nome di un gruppo formato da diversi ricorrenti non identificati o le domande presentate da un rappresentante che intenda esperire il procedimento nell'interesse di diversi ricorrenti identificati o non identificati che delegano a tale rappresentante l'adozione, per loro conto, di tutte le decisioni relative al procedimento.

Accordo-art. 3.34

ARTICOLO 3.34 Altre domande 1. Un ricorrente non presenta una domanda al tribunale se ha una domanda pendente dinanzi a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che il ricorrente non ritiri tale domanda pendente. 2. Il ricorrente che agisca per proprio conto non presenta una domanda al tribunale nel caso in cui una persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale del ricorrente oppure e' controllata, direttamente o indirettamente, dal ricorrente abbia una domanda pendente dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che detta persona non ritiri tale domanda pendente. 3. Il ricorrente che agisca per conto di una societa' stabilita in loco non presenta una domanda al tribunale nel caso in cui una persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale della societa' stabilita in loco oppure e' controllata, direttamente o indirettamente, dalla societa' stabilita in loco abbia una domanda pendente dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che detta persona non ritiri tale domanda pendente. 4. Prima di presentare una domanda il ricorrente fornisce: a) elementi di prova atti a dimostrare che egli stesso e, ove pertinente a norma dei paragrafi 2 e 3, qualsiasi persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale del ricorrente o della societa' stabilita in loco, oppure qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata dal ricorrente o dalla societa' stabilita in loco, hanno ritirato le domande pendenti di cui al paragrafo 1, 2 o 3; e b) una rinuncia al suo diritto e, se del caso, al diritto della societa' stabilita in loco, di avviare qualunque domanda di cui al paragrafo 1. 5. Il presente articolo si applica in combinato disposto con l'allegato 12 (Procedimenti paralleli). 6. La rinuncia presentata a norma del paragrafo 4, lettera b), cessa di applicarsi qualora la domanda sia respinta sulla base del mancato rispetto delle prescrizioni in materia di nazionalita' richieste per avviare un procedimento a norma del presente accordo. 7. I paragrafi da 1 a 4, compreso l'allegato 12 (Procedimenti paralleli), non si applicano quando le domande depositate dinanzi a un organo giurisdizionale interno sono avviate al solo scopo di ottenere un provvedimento ingiuntivo o una pronuncia di accertamento provvisori e non comportano il pagamento di un risarcimento pecuniario. 8. Se le domande sono presentate a norma sia della presente sezione sia della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), oppure a norma sia della presente sezione sia di un altro accordo internazionale riguardante un trattamento analogo a quello che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), una divisione del tribunale istituita a norma della presente sezione, appena possibile una volta sentite le parti della controversia, tiene in considerazione nella propria decisione, ordinanza o sentenza i procedimenti a norma della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti) o di un altro accordo internazionale. A tal fine essa puo' anche sospendere il procedimento, qualora lo ritenga necessario. Nell'agire a norma della presente disposizione il tribunale rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 6.

Accordo-art. 3.35

ARTICOLO 3.35 Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda 1. E' possibile presentare una domanda al tribunale a norma della presente sezione soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la presentazione della domanda e' corredata del consenso scritto del ricorrente alla risoluzione della controversia da parte del tribunale secondo le procedure di cui alla presente sezione ed e' accompagnata dalla scelta del ricorrente in merito a uno dei meccanismi in materia di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2, come norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie; b) sono trascorsi come minimo sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni) e almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda); c) la richiesta di consultazioni e l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda sono conformi alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1; d) le basi giuridiche e fattuali della controversia sono state oggetto di consultazioni preventive a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni); e) tutte le richieste specificate nella domanda presentata al tribunale a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) trovano giustificazione nella misura o nelle misure descritte nell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda notificato a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda); e f) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3.34 (Altre domande). 2. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni attinenti alla giurisdizione derivanti dalle pertinenti norme in materia di risoluzione delle controversie.

Accordo-art. 3.36

ARTICOLO 3.36 Consenso 1. Il convenuto presta il proprio consenso alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione. 2. Al momento della presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) il ricorrente comunica il proprio consenso secondo le procedure di cui alla presente sezione. 3. Il consenso prestato a norma dei paragrafi 1 e 2 implica che: a) le parti della controversia si astengono dal dare esecuzione a una sentenza pronunciata a norma della presente sezione prima che tale sentenza diventi definitiva a norma dell'articolo 3.55 (Sentenza finale); e b) le parti della controversia si astengono dall'impugnare in appello una sentenza emessa a norma della presente sezione, dal chiederne il riesame, l'annullamento o la revisione e dall'avviare qualunque altro procedimento analogo dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali in relazione a detta sentenza1 . ______ 1 Si precisa che la presente lettera si applica in combinato disposto con l'articolo 3.57 (Esecuzione delle sentenze definitive). 4. Il consenso prestato a norma dei paragrafi 1 e 2 e' ritenuto conforme: a) all'articolo 25 della convenzione ICSID e alle disposizioni del regolamento del meccanismo supplementare ICSID, per quanto concerne il consenso scritto delle parti della controversia; e b) all'articolo II della Convenzione di New York del 1958 per quanto concerne una convenzione scritta.

Accordo-art. 3.37

ARTICOLO 3.37 Finanziamento da parte di terzi 1. In caso di finanziamento da parte di terzi, la parte della controversia che si avvale di tale finanziamento notifica all'altra parte della controversia e alla divisione del tribunale o, qualora la divisione del tribunale non sia stata costituita, al presidente del tribunale, l'esistenza e la natura dell'accordo di finanziamento, nonche' il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore. 2. Tale notifica e' effettuata al momento della presentazione della domanda oppure, qualora l'accordo di finanziamento sia concluso o la donazione o sovvenzione intervenga dopo la presentazione della domanda, senza indugio non appena l'accordo di finanziamento e' concluso o la donazione o sovvenzione e' concessa. 3. Nell'applicare l'articolo 3.48 (Garanzia a copertura delle spese), il tribunale tiene conto dell'eventuale esistenza di un finanziamento da parte di terzi. Nel pronunciarsi sulle spese del procedimento a norma dell'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4, il tribunale tiene conto del fatto che siano state rispettate o no le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Accordo-art. 3.38

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