LEGGE 31 luglio 2023, n. 117
Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data dall'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4.13 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, unita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 luglio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
Accordo-art. 1.1
Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione", IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, e IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD da una parte, di seguito denominati congiuntamente la "parte UE", e LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, dall'altra, di seguito denominata "Vietnam", di seguito denominate congiuntamente le " parti", CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012 ("accordo di partenariato e cooperazione"), nonche' dell'importanza del vincolo economico, commerciale e di investimento che le unisce, il quale trova riscontro anche nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, firmato a Hanoi il 30 giugno 2019 ("accordo di libero scambio"); DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto economico nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che il presente accordo creera' un nuovo clima favorevole allo sviluppo degli investimenti tra le parti; RICONOSCENDO che il presente accordo completera' e promuovera' iniziative di integrazione economica regionale; DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, e a promuovere gli investimenti nel quadro del presente accordo nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonche' dei pertinenti accordi dei quali sono parti e delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute; DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilita', creare nuove possibilita' di impiego e migliorare il benessere generale, riaffermando a tal fine la loro volonta' di promuovere gli investimenti; RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'accordo di libero scambio; RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza, che trova riscontro nei rispettivi impegni nel quadro dell'accordo di libero scambio; RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 ("accordo OMC"), e da altri accordi e intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono firmatarie, in particolare l'accordo di libero scambio; DESIDEROSE di promuovere la competitivita' delle loro aziende garantendo loro un quadro giuridico prevedibile per le loro relazioni di investimento, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1.1 Obiettivo Il presente accordo ha per obiettivo il miglioramento delle relazioni di investimento tra le parti, conformemente alle sue disposizioni.
Accordo-art. 1.2
ARTICOLO 1.2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: a) "persona fisica di una parte", nel caso della parte UE, un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione, conformemente alle rispettive disposizioni legislative1 e regolamentari interne e, nel caso del Vietnam, un cittadino del Vietnam, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari interne; _ 1 Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia che non sono cittadini della Lettonia o di nessun altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri). b) "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; c) "persona giuridica di una parte", una persona giuridica della parte UE o una persona giuridica del Vietnam, costituita rispettivamente secondo le disposizioni legislative e regolamentari interne di uno Stato membro dell'Unione o del Vietnam, che eserciti un'attivita' commerciale sostanziale1 rispettivamente nel territorio dell'Unione o del Vietnam; una persona giuridica e': i) "di proprieta' di" persone fisiche o giuridiche di una delle parti, se piu' del 50 % del capitale sociale e' di effettiva proprieta' di persone, rispettivamente, della parte UE o del Vietnam; o _ 1 Conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunita' europea all'Organizzazione mondiale del commercio (WT/REG39/1), l'Unione e i suoi Stati membri riconoscono che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attivita' commerciale sostanziale". Di conseguenza, l'Unione e i suoi Stati membri estendono i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite secondo le disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio del Vietnam, unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia del Vietnam. ii) "controllata da" persone fisiche o giuridiche di una delle parti, se le persone, rispettivamente, della parte UE o del Vietnam hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attivita'; d) "servizi prestati e attivita' svolte nell'esercizio dei pubblici poteri", servizi che non sono prestati o attivita' che non sono svolte ne' su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; e) "attivita' economiche", le attivita' di natura industriale, commerciale, professionale e artigianale, esclusi i servizi prestati e le attivita' svolte nell'esercizio dei pubblici poteri; f) "esecuzione", in relazione a un investimento, la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento, la vendita o altri atti di disposizione dell'investimento1; g) "misure adottate o mantenute in vigore da una parte", le misure prese da: i) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; e ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali; _ 1 Si precisa che la definizione non comprende le misure in corso nel momento o prima dell'espletamento delle procedure necessarie per effettuare l'investimento connesso, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. h) "investimento", qualunque tipo di attivita' di proprieta' diretta o indiretta di un investitore di una parte o controllata direttamente o indirettamente da tale investitore nel territorio1 dell'altra parte, che presenti le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili, l'assunzione di un rischio e una certa durata. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui: i) beni materiali o immateriali, beni mobili o immobili, nonche' qualsiasi altro diritto patrimoniale, per esempio a titolo di locazione finanziaria, mutuo ipotecario, diritto di ritenzione e pegno; ii) un'impresa2 , come pure quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa, inclusi i diritti che ne derivano; iii) obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito, compresi i diritti che ne derivano; iv) contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, condivisione dei proventi e altri contratti simili; _ 1 Si precisa che il territorio di una parte comprende la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, secondo quanto disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (di seguito "UNCLOS"). 2 Ai fini della definizione di "investimento", il termine "impresa" non comprende un ufficio di rappresentanza. Si precisa che il fatto che un ufficio di rappresentanza sia stabilito nel territorio di una parte non e' di per se' considerato prova dell'esistenza di un investimento. v) crediti monetari o diritti su altre attivita' o all'adempimento di una prestazione contrattuale a carattere patrimoniale1 ; e vi) diritti di proprieta' intellettuale2 e avviamento; i rendimenti che vengono investiti sono trattati come investimenti, purche' presentino le caratteristiche di un investimento, e i mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attivita' non ne alterano la qualifica di investimenti, purche' mantengano le caratteristiche di un investimento; _ 1 Si precisa che i crediti monetari non comprendono crediti monetari derivanti unicamente da contratti commerciali di vendita di beni o servizi da parte di una persona fisica o giuridica nel territorio di una parte a una persona fisica o giuridica nel territorio dell'altra parte, ne' dal finanziamento di contratti simili, diverso da un prestito di cui al punto iii), ne' da ordinanze, sentenze o lodi arbitrali connessi. 2 Ai fini del presente accordo, i "diritti di proprieta' intellettuale" si riferiscono perlomeno a tutte le categorie di proprieta' intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS, in particolare: a) il diritto d'autore e i diritti connessi; b) i marchi; c) le indicazioni geografiche; d) i disegni e modelli industriali; e) i brevetti; f) le topografie di prodotti a semiconduttori (topografie di circuiti integrati); g) la protezione di informazioni segrete; e h) le varieta' vegetali. i) "investitore di una parte", una persona fisica o giuridica di una parte che ha effettuato un investimento nel territorio dell'altra parte; j) "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprieta' intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo; k) "misura", qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma; l) "persona", una persona fisica o una persona giuridica; m) "paese terzo", un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo quale definito all'articolo 4.22 (Applicazione territoriale); n) "parte UE", l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea; o) "parte", la parte UE o il Vietnam; p) "interno", con riferimento alla legislazione, al diritto o alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione e dei suoi Stati membri1 e del Vietnam, rispettivamente, la legislazione, il diritto o le disposizioni legislative e regolamentari a livello centrale, regionale o locale; e _ 1 Si precisa che le disposizioni legislative e regolamentari interne degli Stati membri dell'Unione comprendono le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. q) "investimento disciplinato", un investimento di un investitore di una parte nel territorio dell'altra parte, esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o realizzato o acquisito in seguito, che e' stato effettuato secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili dell'altra parte.
Accordo-art. 2.1
ARTICOLO 2.1 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica: a) agli investimenti disciplinati, e b) agli investitori di una parte in relazione all'esecuzione dei loro investimenti disciplinati. 2. Gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita) non si applicano: a) ai servizi audiovisivi; b) all'estrazione, alla fabbricazione e alla lavorazione1 di materiali nucleari; __ 1 Si precisa che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attivita' incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attivita' economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, N4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330. c) alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; d) al cabotaggio marittimo nazionale2 ; _ 2 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che costituiscono il "cabotaggio" in virtu' delle disposizioni legislative e regolamentari interne, a norma della presente sottosezione il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e un altro porto o luogo ubicato nello stesso Stato membro dell'Unione o in Vietnam, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione UNCLOS, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo ubicato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e destinato allo stesso porto o luogo. e) ai servizi di trasporto aereo interno e internazionale, con voli di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i servizi di sistemi telematici di prenotazione; iv) i servizi di assistenza a terra; e v) i servizi di gestione degli aeroporti; e f) ai servizi prestati e alle attivita' svolte nell'esercizio dei pubblici poteri. 3. Gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita) non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti1 . ___ 1 Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" si intendono anche gli "aiuti di Stato" quali definiti nel diritto dell'Unione. Per il Vietnam, per "sovvenzione" si intendono anche gli incentivi e gli aiuti agli investimenti quali gli aiuti concessi agli impianti di produzione, la formazione delle risorse umane e le attivita' volte a rafforzare la competitivita', come gli aiuti a livello di tecnologia, ricerca e sviluppo, il patrocinio gratuito, le informazioni di mercato e la promozione commerciale. 4. Il presente capo non si applica ai regimi previdenziali delle parti ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. 5. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte, ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. 6. A eccezione degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione), nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di limitare gli obblighi delle parti di cui al capo 9 (Appalti pubblici) dell'accordo di libero scambio o di imporre ulteriori obblighi in materia di appalti pubblici. Si precisa che le misure in materia di appalti pubblici conformi al capo 9 (Appalti pubblici) dell'accordo di libero scambio non sono considerate una violazione degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione).
Accordo-art. 2.2
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