DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè di semplificazione», e, in particolare, gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, concernente «Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, concernente «Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, concernente «Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, concernente «Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo»;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che proroga di due mesi i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della medesima legge;
Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, 37 e 39, di cui agli articoli 1, 2 e 4, espressa nella seduta del 21 giugno 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e 40, di cui agli articoli 3 e 5, espressa nella seduta del 21 giugno 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e per le disabilità;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
4.All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.».
5.All'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «riconosciuti dal CONI» sono aggiunte le seguenti: «e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP».
9.All'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, le parole: «Disciplina Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici».
10.La rubrica del titolo IV del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituita dalla seguente: «Attività di sport che prevedono l'impiego di animali».
12.L'articolo 20 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente: «Art. 20 (Competizioni sportive). - 1. L'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneità a partecipare, per condizioni di salute, di età e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non già in possesso del certificato di idoneità annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara. 2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica è affidata all'organizzatore dell'evento.».
16.All'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
21.Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è inserito il seguente: «Art. 28-bis (Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici). - 1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico - agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e alle specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (deaflympics), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonchè che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi. 2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.».
22.All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.».
23.All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti.».
29.All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
31.All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,», dopo le parole: «dal CONI» sono inserite le seguenti: «e dal CIP, per quanto di competenza» e dopo le parole: «sentito il CONI» sono inserite le seguenti: «e il CIP, per quanto di competenza,».
33.All'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie volte al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico».
37.All'articolo 47, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP».
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