DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2023, n. 125
«Art. 14 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi). - 1. La Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero: a) acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni; c) gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; d) gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti; e) gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; f) servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; g) cura dei rapporti amministrativi nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'art. 13, comma 4, lettera a); h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'art. 13, comma 4, lettera a), nonche' con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione; i) supporto delle attivita' di cui all'art. 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici; l) procedure di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; m) rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento; n) coordinamento delle attivita' propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici; o) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali; p) rapporti con l'Agenzia del demanio; q) contenzioso nelle materie di competenza; r) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni: a) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e a supporto della transizione digitale, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali, ivi incluse le attivita' relative al comma 1, lettera h-bis); b) sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale per la gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni; c) pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; d) definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; e) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche, anche a supporto della transizione digitale; f) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali intrattenuti dal Dipartimento con la societa' dedicata di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi; g) attuazione dell'Agenda digitale per quanto di competenza del Dipartimento; h) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale; i) gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi relativi ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, inclusa la piattaforma e-procurement; l) servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in cloud, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri dipartimenti; m) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero: a) elaborazione e definizione delle politiche del personale alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche attraverso l'implementazione di banche dati l'ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti, anche a fini di valorizzazione del capitale umano; b) verifica degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione; c) programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati; d) selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance riferita al personale nonche' organizzazione delle competenze; e) cessazioni dal servizio; f) procedimenti disciplinari; g) mobilita', comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del personale; h) trattamento giuridico, retributivo e previdenziale; i) contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree funzionali; l) istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo; m) gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle aree; n) attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di clima; o) gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni; p) conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale; q) rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi; r) contenzioso nelle materie di competenza della direzione e rappresentanza in giudizio di cui all'art. 417-bis del codice di procedura civile; s) rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con Universita' e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti istituzionali, coinvolti nelle materie di competenza; t) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura per il Ministero l'attuazione della strategia di comunicazione in coordinamento con il portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero. A tal fine svolge le seguenti funzioni: a) sviluppo e gestione delle iniziative di comunicazione del Ministero in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; b) elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 150 del 2000; c) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; d) promozione di campagne informative di pubblico interesse; e) coordinamento e gestione di eventi e manifestazioni del Dipartimento e supporto ad eventi e manifestazioni del Ministero; f) sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine e il rispetto dell'identita' visiva del Ministero; g) gestione della biblioteca storica e delle iniziative di comunicazione ad esse collegate; h) sviluppo e gestione del portale internet del Ministero e della Intranet; i) coordinamento della comunicazione interna del Ministero; l) supporto alle attivita' di comunicazione istituzionale di comitati e commissioni cui partecipa il Ministero; m) sviluppo e gestione delle attivita' di relazione con il pubblico; n) tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; monitoraggio della qualita' dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; o) studi e analisi di dati e informazioni sulle attivita' di customer satisfaction; p) promozione e coordinamento delle carte dei servizi erogati dal Ministero; q) svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero e provvede al coordinamento dell'informazione statistica e ai rapporti con l'ISTAT ed il Servizio statistico nazionale (SISTAN). 5. La Direzione dei servizi del Tesoro svolge le seguenti funzioni: a) segreteria del Comitato di verifica per le cause di servizio; b) emissione ordini di pagamento conseguenti a pronunce degli organi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e su pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; c) riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; d) risarcimenti per casi di responsabilita' civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; e) gestione dei ruoli di spesa fissa sugli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di sangue ed emoderivati e per gli affetti da sindrome da talidomide; f) gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata, del dovere e soggetti equiparati; g) gestione delle pensioni tabellari militari erogate all'estero; h) servizio delle pensioni di guerra; i) recupero crediti erariali derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilita' amministrativa; l) sanzioni alternative su condanne a carico delle stazioni appaltanti; m) gestione del servizio dei depositi definitivi; n) segreterie della Commissione per gli ex perseguitati politici, antifascisti e razziali e della Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni vitalizi; o) adempimenti connessi al pagamento dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi; p) adempimenti connessi al condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; q) indennizzi per i beni perduti all'estero; r) definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; s) contenzioso nelle materie di competenza; t) attivita' residuale in materia di procedimenti sanzionatori per irregolarita' nella trasmissione delle ricette mediche di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; u) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.». «Art. 15 (Uffici di supporto alla giustizia tributaria). - 1. Gli Uffici di Segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sono organi locali del Ministero e svolgono le funzioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; il relativo personale dipende, unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dal Dipartimento delle finanze. Gli uffici di Segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si avvalgono dei servizi strumentali e trasversali erogati dalle Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi dell'art. 16, comma 5.». «Art. 16 (Ragionerie territoriali dello Stato). - 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificita' previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attivita' proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni: a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR; b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalita' della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarieta' di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia; d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attivita' istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze; e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato; g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali; h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici; i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attivita' da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto. 3. Le Ragionerie territoriali svolgono a livello territoriale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelle attribuite al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attivita' in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realta' istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarita' amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresi' le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'art. 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonche' ogni altra attivita' attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero. 5. Al fine del garantire il governo coordinato e l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni territoriali del Ministero. 6. Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche amministrazioni, e' assicurato dai Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione.». «Art. 19 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella A allegata al presente decreto.».
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1.A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate secondo le modalita', le procedure e i criteri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.Gli incarichi dirigenziali in essere presso le strutture riorganizzate sono fatti salvi, salvo quelli inerenti uffici dirigenziali soppressi, fino alla conclusione delle relative procedure di conferimento dei nuovi incarichi.
3.La conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale delle strutture riorganizzate determina la decadenza dei corrispondenti incarichi in essere.
4.Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro.
5.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 Tajani Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1232
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».
Allegato
Allegato «Tabella A
Tabella Organici Dirigenziali
Dirigenti di prima fascia
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro 4
Dipartimento del tesoro 8
Dipartimento dell'economia 6
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 49
Dipartimento delle finanze 10
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 9
Totale 86
Dirigenti di seconda fascia
Dirigenti di seconda fascia 688*
» *Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).
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