LEGGE 18 settembre 2023, n. 127
Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2023. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 51.
Allegato
Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 All'articolo 1: al comma 1, le parole: « articolo 10, lettere m), n), e o)» sono sostituite dalle seguenti: « articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o)».All'articolo 2: al comma 2, le parole: « al citato articolo 8 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 »; al comma 3, le parole: « sede INPS» sono sostituite dalle seguenti: « sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ».All'articolo 3: il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidita' relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche ».All'articolo 4: al comma 1, dopo le parole: « legge n. 197 del 2022 » il segno di interpunzione « , » e' soppresso; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: « 2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e' differito al 30 settembre 2023 ».
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