DECRETO 30 agosto 2023, n. 134

Type Decreto
Publication 2023-08-30
Ultimo aggiornamento 2023-10-06
State In force
Source Normattiva
articles 16
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4.I beneficiari, che sono operatori del trasporto combinato, sono tenuti a ribaltare almeno il 50 per cento del contributo a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di trasporto ferroviario oggetto del contributo medesimo, secondo le modalita' di cui all'articolo 10.

Art. 7

Modalita' di erogazione dei contributi

1.Il contributo per treno*km, attribuibile ai sensi dell'articolo 6, e' quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed e' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa e nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica. Qualora, le risorse disponibili non siano sufficienti, si procede alla loro riduzione in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.

Art. 8

Procedura di accesso

1.L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi e' determinata con apposito provvedimento del Direttore generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita', da adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.Con il provvedimento di cui al comma 1 e' approvato il modello per la presentazione delle domande e sono fornite istruzioni operative necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.

Art. 9

Istruttoria delle domande e quantificazione del contributo

1.Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalita' previste dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 8 il soggetto gestore procede alla prima analisi documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

2.L'ammissione al contributo e' notificata dal Ministero tramite posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore. In caso di esito negativo delle attivita' istruttorie, la domanda e' rigettata, previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.Il contributo e' quantificato, annualmente, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle modalita' di cui all'articolo 12. I contributi sono erogati secondo quanto disposto dall'articolo 7.

Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».

Art. 10

Termini e modalita' del ribaltamento del contributo

1.Gli operatori del trasporto combinato, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela, verificano la regolarita' delle imprese-clienti nazionali presso il portale albo degli autotrasportatori. Per le imprese non italiane aventi sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, la regolarita' e' accertata tramite identificativi rilasciati da organismi equivalenti alla Camera di commercio, dai quali risultino tutte le informazioni anagrafiche analogamente a quanto richiesto per le imprese italiane nonche' l'identita' del legale rappresentante.

2.La quota di contributo non e' ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche di cui al comma 1. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, e' effettuato dopo le verifiche di cui al comma 1.

3.Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario del contributo, entro sessanta giorni dal ricevimento, sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati. Entro i successivi trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero, con le modalita' indicate nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.

Art. 11

Cumulo dell'incentivo

2.Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai beneficiari e della relativa documentazione, verifica, per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati nel comma 1.

Art. 12

Rendicontazione e monitoraggio

2.Il contributo e' quantificato a consuntivo dei singoli periodi di riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 5 e sulla base dei treni*km effettivamente realizzati nel periodo incentivato.

3.Il Ministero da' comunicazione ai singoli interessati in ordine all'ammontare del contributo agli stessi spettante tramite posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo la disponibilita' di cassa.

4.Ai fini del monitoraggio per l'accertamento del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nel corso dei dodici mesi decorrenti dalla scadenza dell'ultimo periodo di incentivazione, il Ministero, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento del volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo.

6.Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore, rende disponibili, in formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio, che sono resi accessibili anche sul sito istituzionale.

7.Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica la veridicita' dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei treni*km.

Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A): «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».

Art. 13

Recupero dei contributi

1.Nei casi di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il beneficiario non puo' accedere ai contributi per alcun periodo di incentivazione ed e' tenuto alla restituzione integrale del contributo eventualmente gia' percepito.

2.Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione del contributo, il Ministero procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso, nonche' al recupero dell'ultima annualita' di contributo percepito al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo 10.

3.All'esito del monitoraggio, in caso di mancato adempimento all'obbligo di mantenere per ulteriori dodici mesi successivi al periodo di incentivazione finanziato il volume di traffico ferroviario raggiunto, il Ministero procede ad un recupero dei contributi erogati per l'ultimo periodo di incentivazione in misura pari alla percentuale di riduzione di traffico riscontrata in sede di verifica.

4.Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

Art. 14

Controlli

1.Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite dalle imprese utenti e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento. A tal fine, il Ministero puo' acquisire informazioni presso ogni altra amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviarie e puo', altresi', acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di incentivazione, anche ai fini di verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Note all'art. 14: - Si riportano gli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A): «Art. 75 (L-R) (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L).». «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.».

Art. 15

Norme finali

1.Tutta la documentazione che le imprese devono presentare ai sensi e per i fini del presente regolamento deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.

2.Le imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal Ministero ai fini del presente regolamento, secondo i contenuti e le modalita' comunicati dal Ministero stesso direttamente o per il tramite del soggetto gestore.

3.Il Ministero trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, una relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente regolamento.

Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, n. 3011

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