LEGGE 22 settembre 2023, n. 139

Type Legge
Publication 2023-09-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4.15 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Accordo-art. 1.1

ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione", IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, e IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD da una parte, e LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, di seguito "Singapore", dall'altra, di seguito congiuntamente "le parti" o singolarmente"la parte", Consapevoli di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (di seguito "APC/UE-S"), nonche' dell'importanza del vincolo economico, commerciale e d'investimento che le unisce, il quale trova riscontro anche nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (di seguito "ALS/UE-S"); Desiderose di rafforzare ulteriormente il loro rapporto nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creera' un nuovo clima favorevole a un ulteriore sviluppo degli investimenti tra le parti; Riconoscendo che il presente accordo intende completare e promuovere iniziative d'integrazione economica regionale; Determinate a rafforzare il loro vincolo economico, commerciale e d'investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali ed ambientali, ed a promuovere gli investimenti nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonche' delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e degli accordi di cui sono firmatarie; Riaffermando il loro impegno a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile e della trasparenza che trovano espressione nell'ALS/UE-S; Riaffermando il diritto di ciascuna parte di adottare ed applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio in materia sociale ed ambientale, di sicurezza e salute pubblica, di promozione e protezione della diversita' culturale; Riaffermando la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Riconoscendo l'importanza della trasparenza nel commercio e negli investimenti internazionali a beneficio di tutti i portatori di interessi; Basandosi sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi ed intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti, in particolare l'ALS/UE-S, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1.1 Obiettivo Il presente accordo ha per obiettivo il miglioramento del clima degli investimenti tra le parti, conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Accordo-art. 1.2

ARTICOLO 1.2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: 1. "investimento disciplinato", un investimento di proprieta' diretta o indiretta o controllato direttamente o indirettamente da un investitore contemplato di una delle parti nel territorio dell'altra parte1 . __ 1 Si precisa che tra gli investimenti effettuati "nel territorio dell'altra parte" sono compresi quelli realizzati in una zona economica esclusiva o su una piattaforma continentale, secondo quando disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. 2. Per "investimento" si intende qualunque tipo di attivita' che presenti le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili, l'assunzione di un rischio o una certa durata. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui: a) beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, nonche' qualsiasi altro diritto patrimoniale, per esempio a titolo di locazione finanziaria, mutuo ipotecario, diritto di ritenzione e pegno; b) un'impresa, comprese succursali, quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa, inclusi i diritti che ne derivano; c) obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito, compresi i diritti che ne derivano; d) altre attivita' finanziarie, compresi contratti derivati, contratti a termine e opzioni; e) contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, condivisione dei proventi e altri contratti simili; f) crediti monetari o diritti su altre attivita' o all'adempimento di una prestazione contrattuale a carattere patrimoniale; g) diritti di proprieta' intellettuale1 e avviamento; e _ 1 per diritti di proprieta' intellettuale s'intende: a) tutte le categorie di proprieta' intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS") vale a dire: i) il diritto d'autore ed i diritti connessi; ii) i brevetti (compresi, nel caso dell'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari); iii) i marchi; iv) i disegni; v) le topografie di circuiti integrati; vi) le indicazioni geografiche; vii) la protezione di informazioni segrete; e b) la privativa per ritrovati vegetali. h) licenze, autorizzazioni, permessi e diritti simili conferiti a norma del diritto interno, comprese le concessioni per l'esplorazione, la coltivazione, l'estrazione o lo sfruttamento di risorse naturali2 . 2 Si precisa che un'ordinanza o una sentenza emessa nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo non costituisce di per se' un investimento. I rendimenti che sono investiti sono trattati come investimenti, e i mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attivita' non ne alterano la qualifica di investimenti; 3. "investitore contemplato", una persona fisica3 o giuridica di una parte che ha effettuato un investimento nel territorio dell'altra parte; 3 Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia senza essere cittadini lettoni o di qualunque altro Stato, ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari lettoni, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri). 4. "persona fisica di una parte", un cittadino di Singapore o di uno degli Stati membri dell'Unione, secondo il rispettivo diritto; 5. "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; 6. "persona giuridica dell'Unione" o "persona giuridica di Singapore", una persona giuridica costituita rispettivamente in conformita' del diritto dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione, o di Singapore, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale1 , o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio dell'Unione o nel territorio di Singapore. Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio rispettivamente dell'Unione o di Singapore, essa non e' considerata una persona giuridica dell'Unione o di Singapore, a meno che non eserciti un'attivita' commerciale sostanziale rispettivamente nel territorio dell'Unione o di Singapore. 1 Per "amministrazione centrale" s'intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali. 2 La parte UE riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attivita' commerciale sostanziale". Di conseguenza, la parte UE estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformita' del diritto di Singapore e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di Singapore unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di Singapore. 7. "misura", qualsiasi legge, regolamento, procedura, prescrizione o pratica; 8. "trattamento" o "misura"1 adottati o mantenuti in vigore da una parte, comprendenti quelli di: ___ 1 Si precisa che le parti riconoscono che i termini "trattamento" o "misura" comprendono le omissioni. a) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; e b) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali; 9. "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprieta' intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo; 10. "valuta liberamente convertibile", una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali. 11. "stabilimento": a) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica: oppure b) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, per stabilire o mantenere legami economici durevoli nel territorio di una parte al fine di svolgere un'attivita' economica; 12. "attivita' economica", ogni attivita' di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non a titolo commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; 13. "parte UE", l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Accordo-art. 2.1

ARTICOLO 2.1 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati effettuati in conformita' del diritto applicabile, indipendentemente dal fatto che tali investimenti siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo1 . ______ 1 Si precisa che il presente capo non si applica al trattamento riservato da una parte agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente accordo, l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica alle sovvenzioni concesse da una parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali. 3. L'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica: a) agli appalti pubblici di beni e servizi acquistati da pubbliche amministrazioni per scopi governativi e non ai fini di una rivendita, di un utilizzo in una fornitura di beni o in una prestazione di servizi a titolo commerciale; oppure b) ai servizi audiovisivi; c) alle attivita' svolte nell'esercizio dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna parte; ai fini del presente accordo, per attivita' svolta nell'esercizio dei pubblici poteri si intende qualsiasi attivita', eccetto un'attivita' svolta a titolo commerciale o in concorrenza con uno o piu' fornitori.

Accordo-art. 2.2

ARTICOLO 2.2 Investimenti e misure di regolamentazione 1. Le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente o la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati nonche' la promozione e la tutela della diversita' culturale. 2. Si precisa che il semplice fatto che una parte legiferi, anche modificando la propria legislazione, in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire nelle aspettative di un investitore, comprese le aspettative di profitto, non costituisce una violazione di un obbligo a norma del presente capo. 3. Si precisa che la decisione di una parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione: a) in assenza di un impegno specifico, a norma del diritto interno o di un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; oppure b) qualora la decisione sia adottata in conformita' delle eventuali condizioni che disciplinano la concessione, il rinnovo o il mantenimento della sovvenzione, non costituisce una violazione delle disposizioni del presente capo. 4. Si precisa che nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata nel senso di impedire a una parte di interrompere la concessione di una sovvenzione1 o di richiederne il rimborso se tali provvedimenti sono stati ordinati dal tribunale ordinario o amministrativo competente o da un'altra autorita' competente2 , oppure nel senso di obbligare tale parte di compensare l'investitore per l'applicazione di tali provvedimenti. __ 1 Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" s'intendono anche gli "aiuti di Stato" come definiti nell'ordinamento dell'UE. ____ 2 Nel caso della parte UE, le autorita' competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2, paragrafo 4, sono la Commissione europea o un organo giurisdizionale di uno Stato membro che applichi le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Accordo-art. 2.3

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