LEGGE 22 settembre 2023, n. 139
Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4.15 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Accordo-art. 1.1
ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione", IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, e IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD da una parte, e LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, di seguito "Singapore", dall'altra, di seguito congiuntamente "le parti" o singolarmente"la parte", Consapevoli di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (di seguito "APC/UE-S"), nonche' dell'importanza del vincolo economico, commerciale e d'investimento che le unisce, il quale trova riscontro anche nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (di seguito "ALS/UE-S"); Desiderose di rafforzare ulteriormente il loro rapporto nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creera' un nuovo clima favorevole a un ulteriore sviluppo degli investimenti tra le parti; Riconoscendo che il presente accordo intende completare e promuovere iniziative d'integrazione economica regionale; Determinate a rafforzare il loro vincolo economico, commerciale e d'investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali ed ambientali, ed a promuovere gli investimenti nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonche' delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e degli accordi di cui sono firmatarie; Riaffermando il loro impegno a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile e della trasparenza che trovano espressione nell'ALS/UE-S; Riaffermando il diritto di ciascuna parte di adottare ed applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio in materia sociale ed ambientale, di sicurezza e salute pubblica, di promozione e protezione della diversita' culturale; Riaffermando la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Riconoscendo l'importanza della trasparenza nel commercio e negli investimenti internazionali a beneficio di tutti i portatori di interessi; Basandosi sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi ed intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti, in particolare l'ALS/UE-S, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1.1 Obiettivo Il presente accordo ha per obiettivo il miglioramento del clima degli investimenti tra le parti, conformemente alle disposizioni del presente accordo.
Accordo-art. 1.2
ARTICOLO 1.2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: 1. "investimento disciplinato", un investimento di proprieta' diretta o indiretta o controllato direttamente o indirettamente da un investitore contemplato di una delle parti nel territorio dell'altra parte1 . __ 1 Si precisa che tra gli investimenti effettuati "nel territorio dell'altra parte" sono compresi quelli realizzati in una zona economica esclusiva o su una piattaforma continentale, secondo quando disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. 2. Per "investimento" si intende qualunque tipo di attivita' che presenti le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili, l'assunzione di un rischio o una certa durata. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui: a) beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, nonche' qualsiasi altro diritto patrimoniale, per esempio a titolo di locazione finanziaria, mutuo ipotecario, diritto di ritenzione e pegno; b) un'impresa, comprese succursali, quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa, inclusi i diritti che ne derivano; c) obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito, compresi i diritti che ne derivano; d) altre attivita' finanziarie, compresi contratti derivati, contratti a termine e opzioni; e) contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, condivisione dei proventi e altri contratti simili; f) crediti monetari o diritti su altre attivita' o all'adempimento di una prestazione contrattuale a carattere patrimoniale; g) diritti di proprieta' intellettuale1 e avviamento; e _ 1 per diritti di proprieta' intellettuale s'intende: a) tutte le categorie di proprieta' intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS") vale a dire: i) il diritto d'autore ed i diritti connessi; ii) i brevetti (compresi, nel caso dell'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari); iii) i marchi; iv) i disegni; v) le topografie di circuiti integrati; vi) le indicazioni geografiche; vii) la protezione di informazioni segrete; e b) la privativa per ritrovati vegetali. h) licenze, autorizzazioni, permessi e diritti simili conferiti a norma del diritto interno, comprese le concessioni per l'esplorazione, la coltivazione, l'estrazione o lo sfruttamento di risorse naturali2 . 2 Si precisa che un'ordinanza o una sentenza emessa nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo non costituisce di per se' un investimento. I rendimenti che sono investiti sono trattati come investimenti, e i mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attivita' non ne alterano la qualifica di investimenti; 3. "investitore contemplato", una persona fisica3 o giuridica di una parte che ha effettuato un investimento nel territorio dell'altra parte; 3 Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia senza essere cittadini lettoni o di qualunque altro Stato, ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari lettoni, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri). 4. "persona fisica di una parte", un cittadino di Singapore o di uno degli Stati membri dell'Unione, secondo il rispettivo diritto; 5. "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; 6. "persona giuridica dell'Unione" o "persona giuridica di Singapore", una persona giuridica costituita rispettivamente in conformita' del diritto dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione, o di Singapore, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale1 , o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio dell'Unione o nel territorio di Singapore. Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio rispettivamente dell'Unione o di Singapore, essa non e' considerata una persona giuridica dell'Unione o di Singapore, a meno che non eserciti un'attivita' commerciale sostanziale rispettivamente nel territorio dell'Unione o di Singapore. 1 Per "amministrazione centrale" s'intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali. 2 La parte UE riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attivita' commerciale sostanziale". Di conseguenza, la parte UE estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformita' del diritto di Singapore e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di Singapore unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di Singapore. 7. "misura", qualsiasi legge, regolamento, procedura, prescrizione o pratica; 8. "trattamento" o "misura"1 adottati o mantenuti in vigore da una parte, comprendenti quelli di: ___ 1 Si precisa che le parti riconoscono che i termini "trattamento" o "misura" comprendono le omissioni. a) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; e b) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali; 9. "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprieta' intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo; 10. "valuta liberamente convertibile", una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali. 11. "stabilimento": a) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica: oppure b) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, per stabilire o mantenere legami economici durevoli nel territorio di una parte al fine di svolgere un'attivita' economica; 12. "attivita' economica", ogni attivita' di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non a titolo commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; 13. "parte UE", l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Accordo-art. 2.1
ARTICOLO 2.1 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati effettuati in conformita' del diritto applicabile, indipendentemente dal fatto che tali investimenti siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo1 . ______ 1 Si precisa che il presente capo non si applica al trattamento riservato da una parte agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente accordo, l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica alle sovvenzioni concesse da una parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali. 3. L'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica: a) agli appalti pubblici di beni e servizi acquistati da pubbliche amministrazioni per scopi governativi e non ai fini di una rivendita, di un utilizzo in una fornitura di beni o in una prestazione di servizi a titolo commerciale; oppure b) ai servizi audiovisivi; c) alle attivita' svolte nell'esercizio dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna parte; ai fini del presente accordo, per attivita' svolta nell'esercizio dei pubblici poteri si intende qualsiasi attivita', eccetto un'attivita' svolta a titolo commerciale o in concorrenza con uno o piu' fornitori.
Accordo-art. 2.2
ARTICOLO 2.2 Investimenti e misure di regolamentazione 1. Le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente o la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati nonche' la promozione e la tutela della diversita' culturale. 2. Si precisa che il semplice fatto che una parte legiferi, anche modificando la propria legislazione, in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire nelle aspettative di un investitore, comprese le aspettative di profitto, non costituisce una violazione di un obbligo a norma del presente capo. 3. Si precisa che la decisione di una parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione: a) in assenza di un impegno specifico, a norma del diritto interno o di un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; oppure b) qualora la decisione sia adottata in conformita' delle eventuali condizioni che disciplinano la concessione, il rinnovo o il mantenimento della sovvenzione, non costituisce una violazione delle disposizioni del presente capo. 4. Si precisa che nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata nel senso di impedire a una parte di interrompere la concessione di una sovvenzione1 o di richiederne il rimborso se tali provvedimenti sono stati ordinati dal tribunale ordinario o amministrativo competente o da un'altra autorita' competente2 , oppure nel senso di obbligare tale parte di compensare l'investitore per l'applicazione di tali provvedimenti. __ 1 Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" s'intendono anche gli "aiuti di Stato" come definiti nell'ordinamento dell'UE. ____ 2 Nel caso della parte UE, le autorita' competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2, paragrafo 4, sono la Commissione europea o un organo giurisdizionale di uno Stato membro che applichi le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.
Accordo-art. 2.3
ARTICOLO 2.3 Trattamento nazionale 1. Ciascuna parte, nel proprio territorio, riserva agli investitori contemplati dell'altra parte e ai loro investimenti disciplinati un trattamento non meno favorevole di quello che concede, in situazioni analoghe, ai propri investitori e ai loro investimenti per quanto concerne l'esecuzione, la gestione, la conduzione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento e la vendita o altri atti di disposizione dei loro investimenti. 2. Fermo restando il paragrafo 1, ciascuna parte puo' adottare o mantenere in vigore misure relative all'esecuzione, alla gestione, alla conduzione, al mantenimento, all'uso, allo sfruttamento e alla vendita o ad altri atti di disposizione di uno stabilimento, che non siano incompatibili con gli impegni inseriti nei propri elenchi di impegni specifici di cui rispettivamente agli allegati 8-A o 8-B del capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico) dell'ALC/UE-S1 , qualora si tratti di: __ 1 Resta inteso che tra le misure che non siano incompatibili con gli impegni inseriti negli elenchi di impegni specifici delle parti di cui rispettivamente agli allegati 8-A o 8-B del capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico) dell'ALC/UE-S sono ricomprese le misure riguardanti qualunque settore non inserito nei rispettivi elenchi, come pure le misure che non siano incompatibili con qualunque condizione, limitazione o riserva inserita nei rispettivi elenchi in relazione a qualsiasi settore, indipendentemente dal fatto che tali misure incidano sullo "stabilimento" quale definito all'articolo 8.8 (Definizioni), lettera d) dell'ALC/UE-S. a) misure adottate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o anteriormente a tale data; b) misure di cui alla lettera a), che sono prorogate, sostituite o modificate dopo l'entrata in vigore del presente accordo, sempre che tali misure, una volta prorogate, sostituite o modificate, non si rivelino meno compatibili con il dettato del paragrafo 1 rispetto alle stesse misure esistenti prima della proroga, sostituzione o modifica; oppure c) misure non rientranti nelle lettere a) e b), a condizione che non siano applicate a investimenti disciplinati effettuati nel territorio della parte prima dell'entrata in vigore di tali misure o in modo tale da danneggiare o provocare perdite a tali investimenti1 . _ Ai fini del paragrafo 2, lettera c), resta inteso che, per determinare se una misura danneggi o provochi perdite agli investimenti disciplinati effettuati prima dell'entrata in vigore di tale misura, occorre tener conto di diversi fattori, come il fatto che una parte abbia previsto un congruo periodo di introduzione progressiva ai fini dell'attuazione della misura, oppure abbia cercato in qualsiasi altro modo di affrontare gli effetti di tale misura sugli investimenti disciplinati effettuati prima dell'entrata in vigore della misura stessa. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, una parte puo' adottare o applicare misure atte a riservare agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri investitori ed investimenti in situazioni simili, a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti degli investitori contemplati o degli investimenti disciplinati dell'altra parte nel territorio della parte che adotta le misure, o che non rappresentino una restrizione dissimulata degli investimenti disciplinati, qualora tali misure: a) siano necessarie a tutelare la sicurezza pubblica, la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico2 ; 2 L'eccezione per ragioni di ordine pubblico puo' essere invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della societa'. b) siano necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante; c) mirino alla conservazione delle risorse naturali esauribili, sempre che tali misure siano applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti di investitori o investimenti interni; d) siano necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; e) siano necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative: i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli o fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale; ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; iii) alla sicurezza; f) mirino a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa1 di imposte dirette nei confronti degli investitori o degli investimenti dell'altra parte. ___ 1 Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali: a) si applicano agli investimenti e agli investitori non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti e' determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio di una parte; c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; d) si applicano agli investimenti situati nel territorio dell'altra parte o provenienti da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte; e) operano una distinzione tra investitori o investimenti soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori o investimenti, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile di una parte. I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) ed alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, del diritto interno della parte che adotta la misura.
Accordo-art. 2.4
ARTICOLO 2.4 Livello di trattamento 1. Ciascuna parte, nel proprio territorio, riserva agli investimenti disciplinati dell'altra parte un trattamento giusto ed equo1 garantendone la piena protezione e sicurezza in conformita' dei paragrafi da 2 a 6. __ 1 Ai fini del presente articolo, per trattamento si intende anche il trattamento di investitori contemplati in grado di interferire, direttamente o indirettamente, con l'esecuzione, la gestione, la conduzione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento e la vendita o altri atti di disposizione degli investimenti disciplinati di investitori contemplati. 2. Una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 nei casi in cui una misura, o una serie di misure, da essa adottata costituisca: a) un diniego di giustizia2 nei procedimenti penali, civili e amministrativi; _ 1 Si precisa che il semplice fatto che la domanda di un investitore contemplato sia stata rigettata o sia risultata infruttuosa non rappresenta di per se' un diniego di giustizia. b) una violazione fondamentale del principio del giusto processo; c) un comportamento manifestamente arbitrario; d) condotte vessatorie o coercitive, abuso di potere o simili comportamenti lesivi della buona fede. 3. Per decidere se l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 2 sia stato violato, ove opportuno il tribunale puo' considerare se una parte abbia o meno effettuato dichiarazioni specifiche o inequivocabili1 a un investitore per indurlo ad effettuare l'investimento, dichiarazioni tali da creare legittime aspettative, sulle quali l'investitore contemplato abbia ragionevolmente fatto affidamento2 ma alle quali la parte si sia successivamente sottratta. 1 Si precisa che le dichiarazioni fatte per indurre un investitore ad effettuare un investimento comprendono anche le dichiarazioni volte a convincere un investitore a mantenere un investimento, a non liquidarlo o a realizzare investimenti successivi. 2 Si precisa che il mancato rispetto del legittimo affidamento quale descritto nel presente paragrafo non puo', di per se', costituire una violazione del paragrafo 2 e deve derivare dagli stessi eventi o dalle stesse circostanze che danno luogo alla violazione del paragrafo 2. 4. Su richiesta di una parte o previa raccomandazione del comitato, le parti riesaminano il contenuto dell'obbligo di riservare un trattamento giusto ed equo in base alla procedura di modifica di cui all'articolo 4.3 (Modifiche), stabilendo in particolare, se un trattamento diverso da quelli di cui al paragrafo 2 possa anche costituire una violazione del trattamento giusto ed equo. 5. Si precisa che la locuzione "piena protezione e sicurezza" si riferisce unicamente all'obbligo di una parte in relazione alla sicurezza fisica degli investitori contemplati e degli investimenti disciplinati. 6. Laddove una parte, direttamente o tramite un organismo di cui all'articolo 1.2 (Definizioni), paragrafo 8, abbia assunto un impegno specifico ed espresso, per mezzo di un obbligo contrattuale1 scritto , nei confronti di un investitore contemplato dell'altra parte in relazione ad un investimento disciplinato di tale investitore, oppure nei confronti di tale investimento disciplinato, tale parte non puo' sottrarsi a tale impegno o comprometterne l'assolvimento mediante l'esercizio del suo potere pubblico2 : 1 Ai fini del presente paragrafo, per "obbligo contrattuale scritto" s'intende un accordo scritto concluso da una parte, direttamente o tramite uno degli organismi di cui all'articolo 1.2 (Definizioni), paragrafo 8, con un investitore contemplato o con un investimento disciplinato, per mezzo di uno o piu' atti che creano diritti e obblighi reciproci e vincolanti per entrambe le parti. ___ 2 Ai fini del presente articolo, una parte si sottrae ad un impegno o ne compromette l'assolvimento mediante l'esercizio del suo potere pubblico se si sottrae a tale impegno o ne compromette l'assolvimento adottando, mantenendo od omettendo di adottare misure vincolanti o esecutive a norma del diritto interno. a) in modo deliberato; oppure b) in modo da alterare sostanzialmente l'equilibrio di diritti e obblighi stabiliti nell'obbligo contrattuale scritto, a meno che tale parte non offra all'investitore contemplato o all'investimento disciplinato un equo risarcimento atto a ristabilire la situazione che si sarebbe configurata qualora tale parte non si fosse sottratta al proprio impegno o non ne avesse compromesso l'assolvimento. 7. La violazione di un'altra disposizione del presente accordo o di un altro accordo internazionale non implica necessariamente una violazione del presente articolo.
Accordo-art. 2.5
ARTICOLO 2.5 Indennizzo delle perdite 1. Gli investitori contemplati di una parte, i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio dell'altra parte, ottengono da quest'ultima, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello riservato da tale parte ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi paese terzo, e comunque quello dei due piu' favorevole all'investitore contemplato interessato. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli investitori contemplati di una parte che, in una delle situazioni previste dal paragrafo 1, subiscano perdite nel territorio dell'altra parte derivanti: a) dalla requisizione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorita' dell'altra parte; oppure b) dalla distruzione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorita' dell'altra parte, senza che la situazione lo richiedesse; ottengono dall'altra parte la restituzione dei beni o l'indennizzo delle perdite subite.
Accordo-art. 2.6
ARTICOLO 2.6 Espropriazione ______ 1 Si precisa che il presente articolo deve essere interpretato in conformita' degli allegati da 1 a 3. 1. Nessuna delle parti puo', direttamente o indirettamente, nazionalizzare o espropriare gli investimenti disciplinati di investitori contemplati dell'altra parte, ne' sottoporli a misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione (di seguito "espropriazione"), tranne nel caso in cui l'espropriazione sia effettuata: a) per un fine pubblico; b) nel rispetto del principio del giusto procedimento; c) su base non discriminatoria; e d) dietro pagamento di un'indennita' tempestiva, congrua ed effettiva, in conformita' di quanto previsto al paragrafo 2. 2. L'ammontare dell'indennita' corrisponde al valore equo di mercato che aveva l'investimento disciplinato immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione divenisse di pubblico dominio, maggiorato degli interessi calcolati in base ad un tasso ragionevole dal punto di vista commerciale determinato in base a criteri di mercato e tenendo conto del tempo intercorso tra l'espropriazione e il pagamento. Tale indennita' deve essere effettivamente riscuotibile, liberamente trasferibile in conformita' dell'articolo 2.7 (Trasferimenti) e corrisposta senza ritardo. I criteri di valutazione applicati per determinare il valore equo di mercato comprendono il valore di avviamento, il valore degli attivi, compreso il valore dei beni materiali dichiarato a fini fiscali e, all'occorrenza, altri criteri. 3. Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in relazione a diritti di proprieta' intellettuale, nella misura in cui il rilascio di tali licenze sia compatibile con le disposizioni dell'accordo TRIPS. 4. Su richiesta degli investitori contemplati interessati, le misure di espropriazione o di stima sono riesaminate da un'autorita' giudiziaria o da altra autorita' indipendente della parte che adotta tali misure.
Accordo-art. 2.7
ARTICOLO 2.7 Trasferimenti 1. Una parte consente che tutti i trasferimenti relativi ad un investimento disciplinato siano effettuati senza restrizioni o ritardi in una valuta liberamente convertibile. Tali trasferimenti comprendono: a) conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento disciplinato; b) utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, e proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento disciplinato; c) interessi, pagamenti di canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altre competenze; d) versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore contemplato o dal suo investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo; e) redditi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione ad un investimento disciplinato; f) i versamenti a norma degli articoli 2.5 (Indennizzo delle perdite) e 2.6 (Espropriazione); e g) i pagamenti a norma dell'articolo 3.18 (Sentenza). 2. Nessuna disposizione del presente articolo puo' essere interpretata nel senso di impedire a una parte di applicare in modo equo e non discriminatorio il proprio diritto in materia di: a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori; b) emissione e commercio di titoli, contratti a termine, opzioni o contratti derivati: c) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorita' preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria; d) illeciti penali; e) esecuzione di ordinanze e sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi; f) sicurezza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio; oppure g) fiscalita'. 3. In circostanze eccezionali che causano o che rischiano di causare gravi difficolta' al funzionamento della politica economica e monetaria o di cambio di una parte, la parte interessata puo' adottare misure di salvaguardia temporanee relative ai trasferimenti, a condizione che tali misure siano strettamente necessarie, che la loro durata non superi in nessun caso i sei mesi1 e che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra una parte e una non parte in situazioni analoghe. ______ 1 In caso di circostanze eccezionali che si protraggono nel tempo, l'applicazione delle misure di salvaguardia puo' essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previa notifica all'altra parte in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino. La parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione. 4. Se una parte incontra o rischia di incontrare gravi difficolta' finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna, puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i trasferimenti connessi agli investimenti. 5. Le parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 4. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 4 sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alla posizione relativa alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 (di seguito "accordo OMC") e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, a seconda dei casi. 6. La parte che mantiene in vigore o che ha adottato o modificato misure restrittive a norma del paragrafo 4 ne da' notifica all'altra parte tempestivamente. 7. Qualora siano adottate o mantenute in vigore misure restrittive a norma del paragrafo 4, si tengono senza ritardo consultazioni in seno al comitato. Tali consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della parte interessata e le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 4, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali: a) la natura e la portata delle difficolta' finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna; b) la situazione economica e commerciale esterna; oppure c) le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate. Nel corso delle consultazioni si esamina la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 4 e 5. Sono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale (di seguito "FMI") relativi a cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione dell'FMI in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.
Accordo-art. 2.8
ARTICOLO 2.8 Surrogazione Qualora una parte, o un organismo che opera per conto di tale parte, effettui un pagamento a favore di uno dei propri investitori in base a una garanzia, un contratto di assicurazione o una qualsiasi altra forma indennitaria da essi sottoscritti o concessi in relazione a un investimento, l'altra parte riconosce la surrogazione, il trasferimento di qualsiasi diritto o titolo o la cessione di qualsiasi pretesa in relazione a tale investimento. La parte o l'organismo che opera per conto della parte puo' far valere il diritto o la pretesa surrogati o ceduti allo stesso titolo con cui l'investitore avrebbe potuto far valere il diritto o la pretesa originari. Tali diritti surrogati possono essere esercitati dalla parte o dall'organismo che opera per conto della parte, oppure dall'investitore previa autorizzazione della parte o dell'organismo che opera per conto della parte.
Accordo-art. 3.1
ARTICOLO 3.1 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione si applica alle controversie tra un ricorrente di una parte e l'altra parte, relative a un trattamento1 che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), qualora si ritenga che tale violazione abbia causato danni o perdite al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco. __ 1 Le parti convengono che il termine "trattamento" puo' comprendere anche le omissioni. 2. Ai fini della presente sezione, salvo disposizione contraria, si intende per: a) "parti della controversia", il ricorrente e il convenuto; b) "ricorrente", un investitore di una delle parti che intende presentare o ha presentato una domanda in applicazione della presente sezione, agendo: i) per proprio conto; oppure ii) per conto di un'impresa stabilita in loco, quale definita alla lettera c), di proprieta' o sotto il controllo del ricorrente1 ; _ 1 Si precisa che il paragrafo 2, lettera b), rappresenta l'accordo delle parti a trattare un'impresa stabilita in loco come un cittadino di un altro Stato contraente ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), della convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, del 18 marzo 1965. c) "impresa stabilita in loco", una persona giuridica di proprieta' o sotto il controllo2 di un investitore di una parte, stabilita nel territorio dell'altra parte; ___ 2 Una persona giuridica e': a) a) di proprieta' di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte, se piu' del 50% del capitale sociale e' di effettiva proprieta' di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte; b) controllata da persone fisiche o giuridiche dell'altra parte, se tali persone fisiche o giuridiche hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attivita'. d) "parte non coinvolta nella controversia", Singapore, qualora il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione; oppure l'Unione, qualora il convenuto sia Singapore; e) "convenuto", Singapore oppure, nel caso della parte UE, l'Unione o lo Stato membro dell'Unione, a seconda della notifica effettuata a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento); e f) "finanziamento da parte di terzi", qualsiasi finanziamento erogato da una persona fisica o giuridica che non sia coinvolta nella controversia, qualora tale persona concluda un accordo con una parte della controversia per finanziare in tutto o in parte le spese del procedimento in cambio di una quota o di altra pretesa in relazione ai proventi sui quali la parte della controversia possa acquisire un diritto in esito al procedimento, oppure qualora tale persona eroghi tale finanziamento sotto forma di donazione o di sovvenzione .
Accordo-art. 3.2
ARTICOLO 3.2 Risoluzione amichevole Qualsiasi controversia deve per quanto possibile essere risolta amichevolmente mediante negoziati e, ove possibile, prima della presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.3 (Consultazioni). La risoluzione amichevole di una controversia puo' avvenire in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio del procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione.
Accordo-art. 3.3
ARTICOLO 3.3 Consultazioni 1. Se non e' possibile risolvere una controversia come previsto all'articolo 3.2 (Risoluzione amichevole), il ricorrente di una parte che adduca una violazione delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) puo' presentare all'altra parte una richiesta di consultazioni. 2. La richiesta di consultazioni contiene le informazioni seguenti: a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco; b) le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) che si presume siano state violate; c) la base giuridica e fattuale della controversia, compreso il trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); e d) la misura correttiva richiesta e la stima della perdita o del danno che tale violazione avrebbe causato al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco. 3. La richiesta di consultazioni e' presentata: a) entro 30 mesi dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto venire a conoscenza, del trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); oppure b) qualora il termine di cui alla lettera a) scada mentre sono esperiti i mezzi di ricorso nazionali, entro un anno dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, abbia rinunciato a esperire i mezzi di ricorso nazionali e, in ogni caso, entro 10 anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto venire a conoscenza, del trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti). 4. Qualora il ricorrente non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale) entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria richiesta di consultazioni e qualsiasi avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, e che abbia rinunciato al proprio diritto di presentare tale domanda. Tale periodo puo' essere esteso di comune accordo tra le parti coinvolte nelle consultazioni. 5. I termini di cui ai paragrafi 3 e 4 non rendono una domanda irricevibile se il ricorrente puo' dimostrare che la mancata richiesta di consultazioni o la mancata presentazione della domanda, a seconda del caso, e' attribuibile all'impossibilita' del ricorrente di agire in conseguenza di azioni deliberatamente intraprese dall'altra parte, a condizione che il ricorrente agisca non appena sia ragionevolmente nella possibilita' di farlo. 6. La richiesta di consultazioni e' inviata all'Unione qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione. 7. Le parti della controversia possono tenere le consultazioni mediante videoconferenza o altri mezzi, ove opportuno, ad esempio quando il richiedente sia una piccola o media impresa.
Accordo-art. 3.4
ARTICOLO 3.4 Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie 1. In qualsiasi momento, anche anteriormente alla notifica dell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, le parti della controversia possono concordare di fare ricorso alla mediazione. 2. Il ricorso alla mediazione e' volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia. 3. Il ricorso alla mediazione puo' essere disciplinato dalle regole di cui all'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti) o da altre norme simili convenute dalle parti della controversia. I termini di cui all'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti) possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia. 4. Il mediatore e' nominato di comune accordo tra le parti della controversia o in conformita' dell'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3 (Scelta del mediatore) I mediatori si conformano alle disposizioni dell'allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori) 5. Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. 6. Una volta che le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, l'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafi 3 e 4, non si applica nel periodo compreso tra la data in cui si e' convenuto di fare ricorso alla mediazione e i 30 giorni successivi alla data in cui una delle parti della controversia abbia deciso di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia. 7. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che le parti della controversia facciano ricorso ad altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie.
Accordo-art. 3.5
ARTICOLO 3.5 Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento 1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, il ricorrente puo' notificare un avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, che specifica per iscritto l'intenzione del ricorrente di avviare il procedimento per la risoluzione della controversia e contiene le informazioni seguenti: a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco; b) le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) che si presume siano state violate; c) la base giuridica e fattuale della controversia, compreso il trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); e d) la misura correttiva richiesta e la stima della perdita o del danno che tale violazione avrebbe causato al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco. L'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento e' inviato all'Unione o a Singapore, a seconda dei casi. 2. Qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento sia stato inviato all'Unione, quest'ultima procede alla determinazione del convenuto entro due mesi dalla data di ricevimento dell'avviso. L'Unione informa il ricorrente senza ritardo di tale determinazione, sulla quale il ricorrente puo' basarsi per presentare una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale). 3. Qualora il convenuto non sia stato determinato a norma del paragrafo 2, si applicano le disposizioni seguenti: a) qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento identifichi esclusivamente un trattamento di uno Stato membro dell'Unione, tale Stato membro agisce in qualita' di convenuto; b) qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento identifichi un trattamento di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione, l'Unione agisce in qualita' di convenuto. 4. Qualora l'Unione o uno Stato membro agisca in qualita' di convenuto, ne' l'Unione ne' lo Stato membro interessato possono invocare l'inammissibilita' di una domanda, ne' altrimenti invocare l'infondatezza o l'invalidita' di una domanda o di una sentenza argomentando che il convenuto dovrebbe essere o avrebbe dovuto essere l'Unione e non lo Stato membro, o viceversa. 5. Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo ne' del meccanismo di risoluzione delle controversie applicabile impedisce all'Unione e allo Stato membro interessato di scambiarsi tutte le informazioni relative ad una controversia.
Accordo-art. 3.6
ARTICOLO 3.6 Presentazione delle domande al tribunale 1. Non prima di tre mesi dalla data della notifica dell'avviso a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), il ricorrente puo' presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie1 seguenti: __ 1 Si precisa che: a) le norme dei pertinenti meccanismi di risoluzione delle controversie si applicano fatte salve le disposizioni specifiche di cui alla presente sezione, integrate dalle decisioni adottate a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 4, lettera g); e b) sono irricevibili le domande presentate dal rappresentante di un gruppo formato da un numero indeterminato di ricorrenti non identificati che intenda esperire il procedimento difendendo gli interessi di tali ricorrenti e prendendo tutte le decisioni relative all'esercizio della domanda presentata per loro conto. a) la convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 (di seguito "ICSID"), a condizione che sia il ricorrente sia lo Stato del convenuto vi abbiano aderito; b) la convenzione ICSID in conformita' del regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (di seguito, "regolamento del meccanismo supplementare ICSID"), a condizione che il ricorrente o lo Stato del convenuto vi abbiano aderito1 ; ____ 1 Ai fini delle lettere a) e b) il termine "Stato" include l'Unione, se l'Unione aderisce alla Convenzione ICSID. c) il regolamento arbitrale della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure d) qualsiasi altro quadro normativo con l'accordo delle parti della controversia. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo costituisce il consenso del convenuto alla presentazione della domanda a norma della presente sezione. Il consenso a norma del paragrafo 1 e la presentazione della domanda a norma della presente sezione sono ritenuti conformi alle disposizioni: a) del capo II della convenzione ICSID e del regolamento del meccanismo supplementare ICSID, per il consenso scritto delle parti della controversia; e b) di cui all'articolo II della convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958, (di seguito "convenzione di New York") per una "convenzione scritta".
Accordo-art. 3.7
ARTICOLO 3.7 Condizioni per la presentazione della domanda 1. E' possibile presentare una domanda a norma della presente sezione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la presentazione della domanda e' corredata del consenso scritto del ricorrente alla risoluzione della controversia in conformita' delle procedure di cui alla presente sezione e della scelta di uno dei meccanismi di cui all'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), paragrafo 1, come meccanismo applicabile alla risoluzione della controversia; b) sono trascorsi come minimo sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.3 (Consultazioni) e almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento); c) la richiesta di consultazioni e l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento presentati dal ricorrente erano conformi alle disposizioni di cui rispettivamente all'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafo 2, e all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 1; d) le basi giuridiche e fattuali della controversia sono state oggetto di consultazioni preventive a norma dell'articolo 3.3 (Consultazioni); e) tutte le richieste specificate nella domanda presentata a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale) trovano giustificazione nel trattamento descritto nell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento presentato a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento); e f) il ricorrente: i) ritira ogni eventuale altra domanda pendente, in relazione allo stesso trattamento che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), presentata al tribunale o depositata davanti a qualunque altro organo giurisdizionale interno o internazionale a norma dell'ordinamento interno o internazionale; ii) dichiara che non intende presentare una simile domanda in futuro; e iii) dichiara che non dara' esecuzione a qualunque sentenza emessa a norma della presente sezione prima che tale sentenza diventi definitiva e che si asterra' dall'impugnare in appello una sentenza emessa a norma della presente sezione, dal chiederne il riesame, l'annullamento o la revisione e dall'avviare qualunque altro procedimento analogo dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali in relazione a detta sentenza. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), per "ricorrente" s'intende l'investitore e, se del caso, l'impresa stabilita in loco. In aggiunta, ai fini del paragrafo 1, lettera f), punto i), per "ricorrente" si intendono anche tutte le persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale dell'investitore o, se del caso, dell'impresa stabilita in loco, oppure tutte le persone direttamente o indirettamente controllate dall'investitore o, se del caso, dall'impresa stabilita in loco. 3. Su richiesta del convenuto, il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora il ricorrente non soddisfi le condizioni o non abbia effettuato le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. Nessuna disposizione del paragrafo 1, lettera f), impedisce al ricorrente di richiedere misure di protezione provvisorie davanti ai tribunali ordinari o amministrativi del convenuto prima dell'avvio di un procedimento dinanzi a una delle sedi di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale) o in pendenza di tale procedimento . Ai fini del presente articolo, le misure di protezione provvisorie mirano unicamente a tutelare i diritti e gli interessi del ricorrente e non comportano il risarcimento di danni o una decisione sul merito della questione oggetto della controversia. 5. Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia effettivamente o molto probabilmente insorta nel momento in cui il ricorrente abbia acquisito la proprieta' o il controllo dell'investimento oggetto della controversia e il tribunale determini su basi fattuali che il ricorrente ha acquisito la proprieta' o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di presentare la domanda a norma della presente sezione. Il presente paragrafo fa salve eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbero essere sollevate dal tribunale.
Accordo-art. 3.8
ARTICOLO 3.8 Finanziamento da parte di terzi 1. La parte della controversia che si avvalga di un finanziamento di terzi notifica all'altra parte della controversia e al tribunale il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore. 2. La notifica e' effettuata al momento della presentazione della domanda oppure senza ritardo non appena l'accordo di finanziamento da parte di terzi e' concluso o la donazione o sovvenzione e' effettuata.
Accordo-art.3.9
ARTICOLO 3.9 Tribunale di primo grado 1. E' istituito un tribunale di primo grado ("tribunale") competente a esaminare le domande presentate a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale). 2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo il comitato nomina sei membri del tribunale. Ai fini di tale nomina: a) la parte UE designa due membri; b) Singapore designa due membri e c) la parte UE e Singapore designano congiuntamente due membri che non siano cittadini ne' di uno Stato membro dell'Unione ne' di Singapore. 3. Il comitato puo' decidere di aumentare o diminuire il numero di membri mediante in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2. 4. I membri possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio della funzione giurisdizionale o sono giuristi di riconosciuta competenza. Possiedono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto internazionale pubblico. E' auspicabile che abbiano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale o di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali. 5. I membri sono nominati per un mandato di otto anni; tuttavia il primo mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante sorteggio, e' prorogato a dodici anni. Il mandato di un membro e' rinnovabile alla scadenza con decisione del comitato. Non appena si crea un posto vacante, esso e' occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato puo', con l'autorizzazione del presidente del tribunale, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua ad essere membro del tribunale. 6. Il tribunale ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative. Sono nominati per un mandato di quattro anni e sono scelti per sorteggio tra i membri designati a norma del paragrafo 2, lettera c). Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dal presidente del comitato. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non e' disponibile. 7. Il tribunale esamina le cause in divisioni composte da tre membri, nominati rispettivamente a norma del paragrafo 2, lettera a), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 2, lettera c). La divisione e' presieduta dal membro nominato a norma del paragrafo 2, lettera c). 8. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), il presidente del tribunale nomina i membri che compongono la divisione del tribunale incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunita' di svolgere le proprie funzioni. 9. In deroga al paragrafo 7, le parti di una controversia possono convenire che la causa sia esaminata da un solo membro. Tale membro e' scelto dal presidente del tribunale tra i membri che sono stati nominati a norma del paragrafo 2, lettera c). Il convenuto considera la richiesta del ricorrente con la debita attenzione, in particolare quando il ricorrente e' una piccola o media impresa o quando si tratta di una richiesta di indennizzo o di risarcimento danni per un importo relativamente ridotto. Tale richiesta deve essere contestuale al deposito della domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale). 10. Il tribunale stabilisce le proprie procedure di lavoro. 11. I membri del tribunale garantiscono la loro disponibilita' e la loro capacita' di svolgere le funzioni di cui alla presente sezione. 12. Affinche' la loro disponibilita' sia garantita, i membri ricevono il pagamento di un onorario mensile stabilito mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale e, se del caso, il vicepresidente, ricevono un compenso equivalente all'onorario determinato conformemente all'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 11, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale in applicazione della presente sezione. 13. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero percepiti dal presidente o dal vicepresidente per lo svolgimento delle funzioni di presidente del tribunale in applicazione della presente sezione sono corrisposti in misura uguale da entrambe le parti e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o giornaliero, l'altra parte puo' scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. 14. A meno che il comitato non adotti una decisione a norma del paragrafo 15, l'importo di altri onorari e spese dei membri di una divisione del tribunale e' determinato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento amministrativo e finanziario della convenzione ICSID in vigore alla data della presentazione della domanda ed e' suddiviso dal tribunale tra le parti della controversia in conformita' dell'articolo 3.21 (Spese). 15. Su decisione del comitato, gli onorari mensili e gli altri onorari e spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso, i membri svolgono le loro funzioni a tempo pieno e il comitato stabilisce la loro retribuzione e le questioni organizzative correlate. In tal caso i membri non sono autorizzati ad esercitare un'altra attivita' professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale non conceda eccezionalmente una deroga. 16. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese di tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia in conformita' dell'articolo 3.21 (Spese).
Accordo-art. 3.10
ARTICOLO 3.10 Tribunale d'appello 1. E' istituito un tribunale d'appello permanente, competente a esaminare gli appelli contro le sentenze provvisorie del tribunale. 2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo il comitato nomina sei membri del tribunale d'appello. Ai fini di tale nomina: a) la parte UE designa due membri; b) Singapore designa due membri e c) la parte UE e Singapore designano congiuntamente due membri che non siano cittadini ne' di uno Stato membro dell'Unione ne' di Singapore. 3. Il comitato puo' decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2. 4. I membri del tribunale d'appello possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle piu' alte funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. Possiedono conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto internazionale pubblico. E' auspicabile che abbiano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale o di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali. 5. I membri del tribunale d'appello sono nominati per un mandato di otto anni; tuttavia, il primo mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante sorteggio, e' prorogato a dodici anni. Il mandato di un membro e' rinnovabile alla scadenza con decisione del comitato. Non appena si crea un posto vacante, esso e' occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato puo', con l'autorizzazione del presidente del tribunale d'appello, continuare ad esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in tale divisione e, solo a tal fine, continua ad essere membro del tribunale d'appello. 6. Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative. Sono nominati per un mandato di quattro anni e sono scelti per sorteggio tra i membri del tribunale d'appello designati a norma del paragrafo 2, lettera c). Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dal presidente del comitato. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non e' disponibile. 7. Il tribunale d'appello esamina le cause in divisioni composte da tre membri, nominati rispettivamente a norma del paragrafo 2, lettera a), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 2, lettera c). La divisione e' presieduta dal membro nominato a norma del paragrafo 2, lettera c). 8. Il presidente del tribunale d'appello nomina i membri che compongono la divisione del tribunale d'appello incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunita' di svolgere le proprie funzioni. 9. Il tribunale d'appello stabilisce le proprie procedure di lavoro. 10. I membri del tribunale d'appello garantiscono la loro disponibilita' e la loro capacita' di svolgere le funzioni di cui alla presente sezione. 11. Affinche' la loro disponibilita' sia garantita, i membri percepiscono un onorario mensile e ricevono un compenso, stabilito con decisione del comitato, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di membro. Il presidente del tribunale d'appello e, se del caso, il vicepresidente, ricevono un compenso per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello in applicazione della presente sezione. 12. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero percepiti dal presidente o dal vicepresidente per lo svolgimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello in applicazione della presente sezione sono corrisposti in misura uguale da entrambe le parti e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra parte puo' scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. 13. Su decisione del comitato, gli onorari mensili e giornalieri possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso, i membri del tribunale d'appello svolgono le loro funzioni a tempo pieno e il comitato stabiliscile retribuzioni e le questioni organizzative correlate. In tal caso i membri del tribunale d'appello non sono autorizzati ad esercitare un'altra attivita' professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga. 14. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese di tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia in conformita' dell'articolo 3.21 (Spese).
Accordo-art. 3.11
ARTICOLO 3.11 Norme etiche 1. I membri del tribunale e del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Non sono collegati ad alcun governo1 e, in particolare, non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi riguardo a questioni attinenti alla controversia. Non partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti e a tal fine si conformano alle disposizioni dell'allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori). Dopo la nomina, inoltre, si astengono dall'agire in qualita' di consulenti esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di protezione degli investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o del diritto interno. ______ 1 Si precisa che il fatto che una persona percepisca un reddito da un governo o sia stata anteriormente un dipendente statale o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non costituisce di per se' motivo di incompatibilita'. 2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello un avviso di ricusazione della nomina di tale membro. L'avviso di ricusazione e' inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello e' stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte e' venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene i motivi della ricusazione. 3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il membro ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, udite le parti della controversia e dopo aver accordato al membro l'opportunita' di presentare osservazioni, prende una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e senza ritardo ne da' notifica alle parti della controversia e agli altri membri della divisione. 4. Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione e' presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa. 5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello le parti,, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualita' di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Se ad essere messa in questione e' la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata e' presentata dal presidente del tribunale di primo grado. Gli articoli 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 5, e 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 5, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.
Accordo-art. 3.12
ARTICOLO 3.12 Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie Le parti si adoperano, tra di esse e insieme ad altri partner commerciali interessati, per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Al momento della costituzione di tale meccanismo multilaterale il comitato valuta l'adozione di una decisione volta a stabilire che le controversie in materia di investimenti insorte nel quadro della presente sezione siano risolte mediante tale meccanismo multilaterale e adotta le misure transitorie appropriate.
Accordo-art. 3.13
ARTICOLO 3.13 Diritto applicabile e regole di interpretazione 1. Il tribunale decide se il trattamento oggetto della domanda rappresenta una violazione di un obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti). 2. Fatto salvo il paragrafo 3, il tribunale applica il presente accordo interpretandolo in conformita' della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e di altre norme e principi di diritto internazionale applicabili tra le parti1 . ______ 1 Si precisa che il diritto interno delle parti non rientra nel diritto applicabile. Qualora debba accertare il significato di una disposizione del diritto interno di una delle parti come una questione di fatto, il tribunale segue l'interpretazione prevalente di tale disposizione condivisa dagli organi giurisdizionali e dalle autorita' di tale parte; qualsiasi senso attribuito al diritto interno pertinente dal tribunale non e' vincolante per gli organi giurisdizionali o le autorita' delle parti. Il tribunale non e' competente a statuire sulla legittimita' di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordai sensi del diritto interno della parte della controversia. 3. Qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possano incidere su questioni relative al presente accordo, il comitato, a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 4, lettera f), puo' adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato sono vincolanti per il tribunale e per il tribunale d'appello e ogni sentenza deve conformarsi a tale interpretazione. Il comitato puo' decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una determinata data.
Accordo-art. 3.14
ARTICOLO 3.14 Domande manifestamente infondate 1. Entro 30 giorni dalla costituzione di una divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), e in ogni caso anteriormente alla prima udienza della divisione del tribunale, il convenuto puo' sollevare un'eccezione volta a dimostrare che la domanda e' manifestamente infondata. 2. Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione. 3. Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilita' di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, nel corso della prima udienza della divisione del tribunale o subito dopo, emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito all'eccezione. 4. Tale procedura e qualsiasi decisione del tribunale lasciano impregiudicato il diritto del convenuto di contestare, a norma dell'articolo 3.15 (Domande giuridicamente infondate) o durante il procedimento, la fondatezza di una domanda, nonche' il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali.
Accordo-art. 3.15
ARTICOLO 3.15 Domande giuridicamente infondate 1. Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali o il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni in qualunque momento opportuno, il tribunale esamina e decide in via pregiudiziale in merito a qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto secondo la quale, in punto di diritto, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), non puo' formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma della presente sezione, anche qualora i fatti addotti fossero ritenuti veri. Il tribunale puo' anche prendere in considerazione qualsiasi altro fatto pertinente estraneo alla controversia. 2. L'eccezione di cui al paragrafo 1 e' presentata al tribunale appena possibile in seguito alla costituzione della divisione, e in ogni caso entro la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto o, qualora si tratti di una modifica della domanda, entro la data fissata dal tribunale per permettere al convenuto di presentare la propria risposta a tale modifica. Non e' possibile presentare un'eccezione a norma del paragrafo 1 nelle more del procedimento a norma dell'articolo 3.14 (Domande manifestamente infondate), a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo. 3. Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale e adotta una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria motivandole debitamente.
Accordo-art. 3.16
ARTICOLO 3.16 Trasparenza del procedimento Alle controversie disciplinate dalla presente sezione si applica l'allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilita' per i terzi di presentare osservazioni).
Accordo-art. 3.17
ARTICOLO 3.17 Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia 1. Il tribunale accoglie le osservazioni orali o scritte fornite in merito a questioni di interpretazione del trattato dalla parte non coinvolta nella controversia, oppure puo' invitare quest'ultima a fornire tali osservazioni, previa consultazione con le parti della controversia. 2. Il tribunale non puo' trarre conclusioni dalla mancanza di osservazioni o di risposte all'invito di cui al paragrafo 1. 3. Il tribunale provvede affinche' la presentazione di eventuali osservazioni non perturbi o complichi indebitamente il procedimento o non arrechi un ingiusto pregiudizio alle parti della controversia. 4. Il tribunale provvede altresi' affinche' le parti della controversia abbiano una ragionevole possibilita' di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata dalla parte non coinvolta nella controversia.
Accordo-art. 3.18
ARTICOLO 3.18 Sentenza 1. Il Tribunale, se decide che il trattamento oggetto della controversia rappresenta una violazione di un obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti), puo' ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue1 : ______ 1 Si precisa che una sentenza e' pronunciata sulla base di una domanda del ricorrente dopo una valutazione delle osservazioni delle parti della controversia. a) il risarcimento pecuniario, compresi eventuali interessi applicabili; e b) la restituzione dei beni, a condizione che il convenuto abbia la possibilita' di pagare il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili, quali determinati dal tribunale in conformita' del capo 2 (Protezione degli investimenti), in luogo della restituzione. 2. Il risarcimento pecuniario non puo' eccedere l'ammontare della perdita subita dal ricorrente o, se del caso, dalla sua impresa stabilita in loco, a seguito della violazione delle disposizioni pertinenti del capo 2 (Protezione degli investimenti), dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi gia' corrisposti dalla parte interessata. Il tribunale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo. 3. Qualora una domanda sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, la sentenza e' resa nei confronti dell'impresa stabilita in loco. 4. Di norma, il tribunale pronuncia una sentenza provvisoria entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Qualora il tribunale ritenga di non essere in grado di pronunciare la sentenza provvisoria entro 18 mesi, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di statuire. Una sentenza provvisoria diventa definitiva trascorsi 90 giorni dalla sua pronuncia se nessuna parte della controversia l'ha impugnata dinanzi al tribunale d'appello.
Accordo-art. 3.19
ARTICOLO 3.19 Procedura d'appello 1. Entrambe le parti della controversia possono impugnare una sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti: a) errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto applicabile; b) errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del pertinente diritto interno; oppure, c) i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b). 2. Se il tribunale d'appello respinge l'appello, la sentenza provvisoria diventa definitiva. Il tribunale d'appello puo' anche respingere la domanda d'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondata, nel qual caso la sentenza provvisoria diventa definitiva. 3. Se il tribunale d'appello accoglie l'appello, modifica o annulla, in tutto o in parte, le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria quindi rinvia la causa al tribunale, indicando con precisione come ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale. Le risultanze e le conclusioni del tribunale d'appello sono vincolanti per il tribunale il quale, una volta sentite le parti della controversia se del caso, rivede la propria sentenza provvisoria di conseguenza . Il tribunale si adopera per pubblicare la sentenza modificata entro 90 giorni dal rinvio della causa dinanzi ad esso. 4. Di norma, la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni, calcolati tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello e la data in cui il tribunale d'appello emette la propria decisione. Qualora il tribunale d'appello ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione entro 180 giorni, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di decidere. In nessun caso il procedimento dovrebbe superare i 270 giorni. 5. La parte della controversia che impugna la sentenza provvisoria costituisce una garanzia a copertura delle spese processuali e ogni altra garanzia ordinata dal tribunale d'appello. 6. Le disposizioni dell'articolo 3.8 (Finanziamento da parte di terzi), dell'allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilita' per i terzi di presentare osservazioni), dell'articolo 3.17 (parte dell'accordo non coinvolta nella controversia) e dell'articolo 3.21 (Spese) si applicano, mutatis mutandis, al procedimento d'appello.
Accordo-art. 3.20
ARTICOLO 3.20 Indennizzo o altre forme di riparazione Il convenuto non puo' eccepire, ne' il tribunale puo' accettare come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o a qualsiasi altro titolo, che il ricorrente abbia ricevuto o ricevera', in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto in una controversia promossa a norma della presente sezione.
Accordo-art. 3.21
ARTICOLO 3.21 Spese 1. Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese processuali. In casi eccezionali il tribunale puo' ripartire le spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso. 2. Altre spese ragionevoli, comprese le spese di rappresentanza e di assistenza legale, sono sostenute dalla parte soccombente, a meno che il tribunale non determini che una simile ripartizione delle spese non e' giustificata dalle circostanze del caso. 3. Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, la decisione relativa alle spese prevede una ripartizione proporzionale al numero e alla portata delle parti della domanda che sono state accolte. 4. Qualora una domanda, o parte della medesima, sia rigettata in applicazione dell'articolo 3.14 (Domande manifestamente infondate) o dell'articolo 3.15 (Domande giuridicamente infondate), il tribunale ordina che tutte le spese relative a tale domanda, o a parti della medesima, comprese le spese processuali e altre spese ragionevoli, tra cui le spese di rappresentanza ed assistenza legale, siano sostenute dalla parte soccombente della controversia. 5. Il comitato adotta regole tariffarie supplementari per determinare l'ammontare massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia. In tali regole supplementari si tiene conto delle risorse finanziarie del ricorrente che sia una persona fisica o un'impresa di piccole o medie dimensioni. Il comitato si adopera per adottare tali regole supplementari entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 3.22
ARTICOLO 3.22 Esecuzione della sentenza 1. Una sentenza pronunciata a norma della presente sezione non ha forza esecutiva fino a che non sia divenuta definitiva in applicazione dell'articolo 3.18 (Sentenza), paragrafo 4 o dell'articolo 3.19 (Procedura d'appello), paragrafi 2 o 3. Una sentenza definitiva pronunciata dal tribunale in applicazione della presente sezione vincola le parti della controversia e non puo' essere oggetto di ricorso in appello, riesame o annullamento ne' di qualsiasi altro mezzo di ricorso1 . ______ 1 Si precisa che questo non impedisce a una parte della controversia di chiedere al tribunale di rivedere, correggere o interpretare una sentenza, come previsto ad esempio dagli articoli 50 e 51 della convenzione ICSID o dagli articoli 37 e 38 del regolamento arbitrale UNCITRAL o da disposizioni analoghe di altri regolamenti che siano applicabili al procedimento in questione. 2. Ciascuna parte riconosce che una sentenza pronunciata a norma del presente accordo e' vincolante e fa rispettare le obbligazioni pecuniarie che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale parte. 3. L'esecuzione della sentenza e' disciplinata dalla normativa in materia di esecuzione delle sentenze vigente nel luogo in cui si richiede l'esecuzione. 4. Si precisa che l'articolo 4.11 (Mancanza di efficacia diretta) del capo 4 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) non osta al riconoscimento, all'esecuzione o all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione. 5. Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York, le sentenze definitive promulgate in applicazione della presente sezione sono sentenze arbitrali relative a domande considerate derivanti da rapporti o da operazioni commerciali. 6. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, qualora una domanda di risoluzione della controversia sia stata presentata a norma dell'articolo 3.6, (Presentazione delle domande al tribunale), paragrafo 1, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata in applicazione della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.
Accordo-art. 3.23
ARTICOLO 3.23 Ruolo delle parti dell'accordo 1. Nessuna delle parti offre protezione diplomatica ne' avvia un ricorso internazionale in relazione ad una controversia che uno dei suoi investitori e l'altra parte abbiano sottoposto o deciso di sottoporre a risoluzione delle controversie a norma della presente sezione, tranne qualora l'altra parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata nell'ambito di tale controversia. Ai fini del presente paragrafo la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia. 2. Si precisa che il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 3.17 (parte dell'accordo non coinvolta nella controversia) e non esclude la possibilita' che una parte ricorra alle procedure di risoluzione delle controversie a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) in relazione ad una misura di applicazione generale, anche qualora si ritenga che tale misura abbia violato l'accordo per quanto concerne un investimento specifico per il quale e' stata presentata una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale).
Accordo-art. 3.24
ARTICOLO 3.24 Riunione dei procedimenti 1. Qualora due o piu' domande, presentate separatamente a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, una parte della controversia puo' sollecitare la costituzione di una divisione distinta del tribunale e richiedere a quest'ultima di emettere un'ordinanza di riunione in conformita': a) dell'accordo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza; in tal caso le parti della controversia presentano una richiesta congiunta conformemente al paragrafo 3; oppure b) dei paragrafi da 2 a 12, a condizione che l'ordinanza di riunione sia richiesta nei confronti di un solo convenuto. 2. La parte della controversia che richieda un'ordinanza di riunione invia in primo luogo un avviso alle altre parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza. Tale avviso contiene: a) il nome e l'indirizzo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza; b) le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e c) i motivi alla base dell'ordinanza richiesta. Le parti della controversia si adoperano per raggiungere un accordo in merito all'ordinanza di riunione e al quadro normativo di risoluzione delle controversie applicabile. 3. Qualora le parti della controversia di cui al paragrafo 2 non abbiano raggiunto un accordo in merito alla riunione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, una delle parti della controversia puo' richiedere l'ordinanza di riunione a norma dei paragrafi da 3 a 7. La richiesta e' scritta ed e' notificata al presidente del tribunale e a tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza. Tale richiesta contiene: a) il nome e l'indirizzo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza; b) le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e c) i motivi alla base dell'ordinanza richiesta. Se le parti della controversia hanno raggiunto un accordo in merito alla riunione delle domande, esse presentano una richiesta congiunta al presidente del tribunale in conformita' del presente paragrafo. 4. A meno che il presidente del tribunale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta a norma del paragrafo 3, non rilevi la manifesta infondatezza di tale richiesta, la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande e' costituita in conformita' dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 8. 5. La divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento nel modo seguente: a) salvo diverso accordo di tutte le parti della controversia, se tutte le domande per le quali e' richiesta un'ordinanza di riunione sono state presentate sulla base del medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie, la divisione incaricata di riunire le domande procede nel quadro del medesimo regolamento; b) se le domande per le quali e' richiesta un'ordinanza di riunione non sono state presentate sulla base del medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie: i) le parti della controversia possono convenire quale dei regolamenti di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.6 (Presentazione delle domande di al tribunale) sia da applicarsi al procedimento riunito; oppure ii) se le parti della controversia non riescono a trovare un accordo sul medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie entro 30 giorni dalla richiesta effettuata a norma del paragrafo 3, ai procedimenti riuniti si applica il regolamento arbitrale UNCITRAL. 6. La divisione incaricata di riunire le domande, se ritiene che due o piu' domande presentate a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale) abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, per garantire l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze, dopo aver sentito le parti della controversia, puo', tramite ordinanza, decidere di: a) dichiarare la propria competenza a decidere sulla totalita' o su parte delle domande, istruendole e giudicandole in modo congiunto; oppure b) dichiarare la propria competenza a decidere su una o piu' domande, istruirle e giudicarle se ritiene che la trattazione di tali domande possa risultare utile alla soluzione delle altre. 7. Qualora sia stata costituita una divisione incaricata di riunire le domande, il ricorrente che abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), e che non sia stato incluso in una richiesta effettuata a norma del paragrafo 3, puo' richiedere per iscritto alla divisione incaricata di riunire le domande che la propria domanda sia inclusa nell'eventuale ordinanza emessa a norma del paragrafo 6. Tale richiesta deve essere conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 3. 8. Su richiesta di una delle parti della controversia la divisione incaricata di riunire le domande, nelle more della decisione di cui al paragrafo 6, puo' ordinare che il procedimento istruito da una divisione costituita a norma del paragrafo 3.9 (Tribunale di primo grado) sia sospeso, a meno che quest'ultima divisione non abbia gia' rinviato il proprio procedimento. 9. Una divisione del tribunale costituita a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado) cessa di essere competente a conoscere di una domanda o di parti di una domanda in relazione alla quale una divisione incaricata di riunire le domande abbia dichiarato la propria competenza a decidere; in tal caso, il procedimento istruito dalla divisione costituita a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado) e' sospeso o aggiornato di conseguenza. 10. La sentenza che la divisione incaricata di riunire le domande emette in relazione alle domande o a parti delle medesime che si e' dichiarata competente a conoscere e' vincolante per le divisioni costituite a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa definitiva a norma dell'articolo 3.18 (Sentenza), paragrafo 4, o a norma dell'articolo 3.19 (Procedura d'appello), paragrafi 2 o 3. 11. Un ricorrente puo' ritirare la propria domanda di risoluzione della controversia, o parte della medesima, interessata dalla riunione a norma del presente articolo, a condizione di non ripresentarla in seguito, integralmente o parzialmente, a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale). 12. Su richiesta di una delle parti della controversia, la divisione incaricata di riunire le domande puo' prendere le misure che ritenga opportune per tutelare la riservatezza di informazioni protette relative a tale parte della controversia nei confronti delle altre parti della controversia. Tali misure possono comprendere anche l'autorizzazione alla presentazione alle altre parti della controversia di versioni espunte di documenti contenenti informazioni protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.
Accordo-art.3.25
ARTICOLO 3.25 Ambito di applicazione La presente sezione si applica a qualsiasi controversia tra parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo, salvo espressa disposizione contraria.
Accordo-art. 3.26
ARTICOLO 3.26 Consultazioni 1. Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata. 2. Una parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni, inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato, illustrando i motivi della richiesta di consultazioni, ivi compresi l'individuazione delle misure in questione, le disposizioni applicabili di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) e i motivi per cui le misure si considerano incompatibili con tali disposizioni. 3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, a meno che le parti non decidano diversamente, hanno luogo nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle parti in eventuali procedimenti ulteriori. 4. Le consultazioni su questioni urgenti si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data, a meno che le parti non decidano diversamente. 5. Se la parte cui e' presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini fissati rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte attrice puo' richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale).
Accordo-art. 3.27
ARTICOLO 3.27 Mediazione Ciascuna parte puo' chiedere all'altra parte di avviare una procedura di mediazione a norma dell'allegato 10 (Procedimento di mediazione per le controversie tra le parti) in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti.
Accordo-art. 3.28
ARTICOLO 3.28 Avvio del procedimento arbitrale 1. Qualora una controversia non trovi soluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 3.26 (Consultazioni), la parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al disposto del presente articolo. 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato. La parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tali misure potrebbero costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione).
Accordo-art. 3.29
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