LEGGE 22 settembre 2023, n. 141

Type Legge
Publication 2023-09-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2023 Vigenza internazionale dell'atto per l'Italia: dal 14 marzo 2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Atto stesso.

Art. 3

Modifica al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1.L'articolo 155 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: «Art. 155. (Deposito di domande internazionali di disegni e modelli). - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «Accordo del 1999».

2.La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3.La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale e' presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4.La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

5.La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e puo' contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5».

Art. 4

Durata della protezione dei disegni e modelli

1.Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), dell'Atto di cui all'articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello puo' durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Geneva Act

Parte di provvedimento in formato grafico

Atto di Ginevra-art. 1

ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DE L'AIA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI Articolo 1 Abbreviazioni Ai fini del presente Atto deve intendersi per: i) "Accordo de L'Aia", l'Accordo de L'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, d'ora in avanti rinominato "Accordo de L'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali"; ii) "presente Atto", l'Accordo de L'Aia quale stabilito dal presente Atto; iii) "Regolamento", il Regolamento del presente Atto; iv) "prescritto", prescritto dal Regolamento; v) "Convenzione di Parigi", la Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, come rivista e modificata; vi) "registrazione internazionale", la registrazione internazionale di un disegno o modello industriale effettuata in conformita' al presente Atto; vii) "domanda internazionale", una domanda di registrazione internazionale; viii) "Registro internazionale", la raccolta ufficiale, tenuta presso l'Ufficio internazionale, dei dati concernenti le registrazioni internazionali che devono o possono essere registrati a norma del presente Atto o Regolamento, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati; ix) "persona", una persona fisica o una persona giuridica; x) "richiedente", la persona a nome della quale e' depositata una domanda internazionale; xi) "titolare", la persona a nome della quale una registrazione internazionale e' iscritta nel Registro internazionale; xii) "organizzazione intergovernativa", un'organizzazione intergovernativa idonea a diventare parte del presente Atto, in conformita' con l'articolo 27, paragrafo 1, punto ii); xiii) "Parte contraente", ogni Stato o organizzazione intergovernativa parte del presente Atto; xiv) "Parte contraente del richiedente", la Parte contraente o una delle Parti contraenti dalla quale il richiedente deriva il diritto a depositare una domanda internazionale in virtu' del fatto di soddisfare, nei confronti di tale Parte contraente, almeno una delle condizioni indicate nell'articolo 3; qualora il richiedente, in conformita' all'articolo 3, possa derivare il diritto a depositare una domanda internazionale da due o piu' Parti contraenti, per "Parte contraente del richiedente" si intende quella che, tra le Parti contraenti, e' indicata come tale nella domanda internazionale; xv) "territorio di una Parte contraente", laddove la Parte contraente e' uno Stato, il territorio di tale Stato e, laddove la Parte contraente e' un'organizzazione intergovernativa, il territorio su cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa; xvi) "ufficio", l'ente incaricato da una Parte contraente di concedere la protezione per disegni e modelli industriali avente efficacia sul territorio di tale Parte contraente; xvii) "ufficio d'esame", un ufficio che esamina, ex officio, le domande per la protezione di disegni e modelli industriali ivi depositate al fine di determinare, per lo meno, se tali disegni e modelli soddisfano il requisito di novita'; xviii) "designazione", la richiesta che una registrazione internazionale abbia effetto in una Parte contraente; essa indica inoltre la registrazione di tale richiesta nel Registro internazionale; xix) "Parte contraente designata", e "ufficio designato", rispettivamente la Parte contraente e l'ufficio della Parte contraente ai quali si applica una designazione; xx) "Atto del 1934", l'atto, dell'Accordo de L'Aia, firmato a Londra il 2 giugno 1934; xxi) "Atto del 1960", l'atto, dell'Accordo de L'Aia, firmato a L'Aia il 28 novembre 1960; xxii) "Atto aggiuntivo del 1961", l'atto, aggiuntivo all'Atto del 1934, firmato a Monaco il 18 novembre 1961; xxiii) "Atto complementare del 1967", l'atto, complementare all'Accordo de L'Aia, firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967, come modificato; xxiv) "Unione", l'Unione de L'Aia, istituita dall'Accordo de L'Aia del 6 novembre 1925 e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960, dall'Atto aggiuntivo del 1961, dall'Atto complementare del 1967 e dal presente Atto; xxv) "Assemblea", l'assemblea di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o qualsiasi organo che sostituisca tale assemblea; xxvi) "Organizzazione", l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale; xxvii) "Direttore generale", il Direttore generale dell'Organizzazione; xxviii) "Ufficio internazionale", l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione; xxix) "strumento di ratifica", gli strumenti di accettazione o approvazione.

Atto di Ginevra-art. 2

Articolo 2 Applicabilita' di ulteriore protezione accordata dalla legislazione delle Parti contraenti e da determinati trattati internazionali (1) [Legislazione delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali] Le disposizioni del presente Atto non pregiudicano l'applicazione di una tutela piu' ampia riconosciuta dalla legislazione di una Parte contraente, ne' pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d'arte e alle opere d'arte applicata concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, ne' la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'Accordo sui diritti di Proprieta' Intellettuale attinenti al commercio allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. (2) [Obbligo di conformita' alla Convenzione di Parigi] Ciascuna Parte contraente deve conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi relativa ai disegni e modelli industriali.

Atto di Ginevra-art. 3

Articolo 3 Diritto di depositare una domanda internazionale Ogni cittadino di uno Stato che e' Parte contraente o di uno Stato membro di un'organizzazione intergovernativa che e' Parte contraente, o qualsiasi persona avente domicilio, residenza abituale o un insediamento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio di una Parte contraente, ha titolo a depositare una domanda internazionale.

Atto di Ginevra-art. 4

Articolo 4 Procedura di deposito della domanda internazionale (1) [Deposito diretto o indiretto] a) La domanda internazionale puo' essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'Ufficio internazionale, sia tramite l'Ufficio della Parte contraente del richiedente. b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), ogni Parte contraente puo' notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che le domande internazionali non possono essere depositate tramite il proprio ufficio. (2) [Tassa di trasmissione in caso di deposito indiretto] L'ufficio di ogni Parte contraente puo' esigere dal richiedente il pagamento di una tassa di trasmissione, a proprio favore, per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite.

Atto di Ginevra-art. 5

Articolo 5 Contenuto della domanda internazionale (1) [Contenuto obbligatorio della domanda internazionale] La domanda internazionale deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte e deve contenere, o essere accompagnata da: i) una domanda di registrazione internazionale a norma del presente Atto; ii) le informazioni prescritte concernenti il richiedente; iii) il numero prescritto di copie di una riproduzione o, a scelta del richiedente, di varie riproduzioni distinte del disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale, presentate nella forma prescritta; tuttavia, qualora si tratti di un disegno industriale (bidimensionale) e se viene presentata una domanda di differimento della pubblicazione, in conformita' al paragrafo 5, la domanda internazionale puo', anziche' contenere le riproduzioni, essere accompagnata dal numero prescritto di campioni del disegno industriale; iv) l'indicazione, quale prescritta, del prodotto o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato; v) l'indicazione delle Parti contraenti designate; vi) le tasse prescritte; vii) ogni altra indicazione prescritta. (2) [Contenuto obbligatorio aggiuntivo della domanda internazionale] a) Ogni Parte contraente il cui ufficio e' un ufficio d'esame e la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto esige che la domanda per la protezione di un disegno o modello industriale contenga alcuni degli elementi specificati alla lettera b) affinche' le venga accordata una data di deposito ai sensi di tale legislazione, puo' notificare tali elementi al Direttore generale mediante una dichiarazione. b) Possono essere notificati, conformemente alla lettera a), i seguenti elementi: i) indicazioni sull'identita' del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda; ii) una breve descrizione della riproduzione o degli elementi caratteristici del disegno o modello industriale oggetto della domanda; iii) una rivendicazione. c) Se la domanda internazionale contiene la designazione di una Parte contraente che ha effettuato una notifica conformemente alla lettera a), essa deve contenere inoltre, nel modo prescritto, ogni elemento oggetto della notifica. (3) [Ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale] La domanda internazionale puo' contenere o essere corredata da altri elementi specificati nel Regolamento. (4) [Piu' disegni e modelli industriali nella stessa domanda internazionale] Fatte salve eventuali condizioni prescritte, una domanda internazionale puo' contenere due o piu' disegni o modelli industriali. (5) [Richiesta di differimento della pubblicazione] La domanda internazionale puo' contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.

Atto di Ginevra-art. 6

Articolo 6 Priorita' (1) [Rivendicazione della priorita'] a) La domanda internazionale, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi, puo' contenere una dichiarazione rivendicante la priorita' di una o piu' domande precedenti depositate in o per un paese parte di detta Convenzione, o membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. b) Il Regolamento puo' stabilire che la dichiarazione di cui alla lettera a) sia presentata dopo il deposito della domanda internazionale. In tal caso il Regolamento stabilisce il termine entro il quale tale dichiarazione puo' essere presentata. (2) [Domanda internazionale quale base per la rivendicazione della priorita'] A partire dalla data di deposito, e indipendentemente dal suo esito, la domanda internazionale equivale a un deposito regolare ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi.

Atto di Ginevra-art. 7

Articolo 7 Tasse di designazione (1) [Tasse di designazione prescritte] Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, le tasse prescritte includono una tassa di designazione per ogni Parte contraente designata. (2) [Tassa di designazione individuale] Ogni Parte contraente il cui ufficio e' un ufficio d'esame e ogni Parte contraente che e' un'organizzazione intergovernativa puo' notificare al Direttore generale, tramite una dichiarazione, che per ogni domanda internazionale nella quale essa e' designata, nonche' per il rinnovo di ogni registrazione internazionale risultante da tale domanda internazionale, la tassa di designazione prescritta di cui al paragrafo 1 sia sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo e' indicato nella dichiarazione e puo' essere modificato in ulteriori dichiarazioni. Tale importo puo' essere fissato da detta Parte contraente per il periodo iniziale di protezione e per ciascun periodo di rinnovo o per il periodo massimo di protezione autorizzato dalla Parte contraente interessata. Tuttavia, l'importo non puo' superare quello che l'Ufficio di detta Parte contraente avrebbe diritto a ricevere da un richiedente per una protezione di durata equivalente concessa allo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione da detto importo della somma risparmiata attraverso la procedura internazionale. (3) [Trasferimento delle tasse di designazione] Le tasse di designazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasferite dall'Ufficio internazionale alle Parti contraenti a favore delle quali sono state versate.

Atto di Ginevra-art. 8

Articolo 8 Rettifica delle irregolarita' (1) [Esame della domanda internazionale] Se l'Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale, all'atto della sua ricezione da parte dello stesso Ufficio, non adempie alle prescrizioni del presente Atto e del Regolamento, esso invita il richiedente ad apportare le dovute correzioni entro il termine prescritto. (2) [Irregolarita' non sanate] a) Se il richiedente non si conforma all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale e' considerata abbandonata, fatto salvo quanto disposto alla lettera b). b) Nel caso di un'irregolarita' riguardante l'articolo 5, paragrafo (2), o una prescrizione speciale notificata al Direttore generale da una Parte contraente in conformita' al Regolamento, qualora il richiedente non si conformi all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale e' ritenuta sprovvista della designazione di tale Parte contraente.

Atto di Ginevra-art. 9

Articolo 9 Data di deposito della domanda internazionale (1) [Domanda internazionale depositata direttamente] Se la domanda internazionale e' depositata direttamente presso l'Ufficio internazionale la data di deposito, fatto salvo il paragrafo 3, e' quella in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale. (2) [Domanda internazionale depositata indirettamente] Se la domanda internazionale e' depositata attraverso l'ufficio della Parte contraente del richiedente, la data di deposito e' determinata come prescritto. (3) [Domanda internazionale avente alcune irregolarita'] Se la domanda internazionale, alla data in cui e' ricevuta dall'Ufficio internazionale, presenta un'irregolarita' che comporta il differimento della data di deposito della domanda stessa, la data di deposito e' quella in cui la rettifica e' ricevuta dall'Ufficio internazionale.

Atto di Ginevra-art. 10

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