DECRETO 27 ottobre 2023, n. 151

Type Decreto
Publication 2023-10-27
Ultimo aggiornamento 2023-10-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2023

IL MINISTRO DELLE IMPRESE

E DEL MADE IN ITALY

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata» che inserisce il «Capo-bis - Dei mediatori familiari nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie"»;

Visto l'articolo 12-sexies del predetto Capo I-bis che stabilisce: «L'attivita' professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;

Visto regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49 recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante «Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 331 in data 18 luglio 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 01272/2023, rilasciato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023;

Acquisito il concerto del Ministro della giustizia in data 10 ottobre 2023;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 ottobre 2023;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 23 ottobre 2023;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

N O T E Avvertenza: ll testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.»: «1. Dopo il Titolo II, Capo I, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e' inserito il seguente: «Capo I-bis Dei mediatori familiari Art. 12-bis (Dei mediatori familiari). - Presso ogni tribunale e' istituito un elenco di mediatori familiari. Art. 12-ter (Formazione e revisione dell'elenco). - L'elenco e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attivita' nel circondario del tribunale. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. L'elenco e' permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 12-quater o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili. Art. 12-quater (Iscrizione nell'elenco). - Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonche' in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata. Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'art. 12-ter. Contro il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'art. 5. Art. 12-quinquies (Domande di iscrizione). - Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza. Il presidente procede ai sensi dell'art. 17. Art. 12-sexies (Disciplina dell'attivita' di mediatore). - L'attivita' professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».; Note all'art. 1: - Si riporta l'art. 12-bis del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie): «Art. 12-bis (Dei mediatori familiari). - Presso ogni tribunale e' istituito un elenco di mediatori familiari.»

Art. 2

Definizione della professione di mediatore familiare

1.Il mediatore familiare e' la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

2.La professione di mediatore di cui al comma 1 e' esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 da coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Note all'art. 2: Per il titolo della legge 14 gennaio 2013, n. 4 si veda nelle note alle premesse.

Art. 3

Requisiti di onorabilita'

2.Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

3.E' vietato al mediatore familiare, sanzionato ai sensi dell'articolo 20, comma primo, n. 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, chiedere l'iscrizione presso l'elenco anche di altro tribunale. A tal fine il provvedimento sanzionatorio e' comunicato, senza indugio, dall'autorita' che lo ha emesso ai presidenti di tutte le corti di appello.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale: «Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semiliberta' sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo;» - Si riporta l'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318,319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a normadell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. Si applica l'art. 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.» - Si riporta l'art. 335-bis del codice di procedura penale: «Art. 335-bis (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi). - 1. La mera iscrizione nel registro di cui all'art. 335 non puo', da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato e' attribuito.»; - Si riporta l'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale: «Art. 673 (Revoca della sentenza per abolizione del reato). - 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. 2. Allo stesso modo provvede quando e' stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'.» - Si riporta l'art. 20, comma primo, n. 3, del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie): «Art. 20 (Sanzioni disciplinari). - Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1. l'avvertimento; 2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; 3. la cancellazione dall'albo.»

Art. 4

Requisiti per l'esercizio della professione di mediatore familiare

2.Fuori dai casi di cui al comma 1, e fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3, l'attivita' di mediatore familiare e' inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale, e documentano lo svolgimento di attivita' di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico di cui all'articolo 5, comma 6 da assolvere con cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.

3.Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, restano fermi gli ulteriori specifici requisiti prescritti dall'articolo 12-quater delle medesime disposizioni di attuazione.

Note all'art. 4: - Si riportano gli articoli 1, 7, 8 e 9 della legge, n. 4 del 2013, recante: «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22: «Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attivita' tipiche o riservate per legge e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice. 4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista. 5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.» «Art. 7 (Sistema di attestazione). - 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI. 2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.» «Art. 8 (Validita' dell'attestazione). - 1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa. 2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.» «Art. 9 (Certificazione di conformita' a norme tecniche UNI). - 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita' professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualita', democraticita' e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformita' per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita' e professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2. 2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformita' alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.» - Per l'art. 12-quater del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 si veda nelle note alle premesse.

Art. 5

Formazione iniziale e continua dei mediatori familiari e dei loro formatori

2.Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2 l'interessato frequenta un corso di formazione iniziale e cura il proprio aggiornamento professionale continuo in conformita' a quanto prevede il comma 6 del presente articolo, con rilascio dei corrispondenti crediti formativi.

4.Al superamento dell'esame finale i soggetti di cui al comma 3 rilasciano un attestato di idoneita' all'esercizio della professione di mediatore familiare.

6.L'aggiornamento professionale continuo, erogato o riconosciuto dai soggetti di cui al comma 3, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie di cui al comma 5, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attivita' laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici. Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.

9.Lo svolgimento dell'attivita' di formatore e' inoltre consentito a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale e documentano lo svolgimento dell'attivita' di formazione in una o piu' materie di cui al comma 5 per non meno di trenta ore nel biennio precedente.

10.I formatori assolvono agli obblighi di aggiornamento professionale permanente predisposti dalle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, dai soggetti da queste riconosciuti per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale di cui ai commi 3 e 6, nonche' dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

11.Non sono tenuti a svolgere il corso di formazione iniziale previsto al comma 3 i soggetti di cui all'articolo 4 comma 2 e coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39. Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) - f) (omissis) g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarita' di cui alla lettera f) h) - n) (omissis)»

Art. 6

Regole deontologiche

1.Le regole deontologiche hanno lo scopo di precisare l'etica professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi nell'esercizio della propria professione. Costituisce illecito deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche.

2.L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilita' del professionista e riservatezza.

3.Il mediatore familiare esercita l'attivita' di mediazione con imparzialita', neutralita' e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.

5.Il mediatore familiare si astiene nei casi di cui al comma 4, lettera a) e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

6.Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto di cui al primo periodo, oltre ai mediatori familiari, anche i praticanti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell'attivita'. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l'assenso scritto.

7.Il mediatore familiare cura costantemente la propria preparazione professionale in conformita' del presente decreto.

8.Il mediatore familiare segnala alle autorita' competenti eventuali abusi nell'ambito dell'esercizio della mediazione familiare.

12.Nell'attivita' di autopromozione i mediatori familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti, si astengono da ogni forma di pubblicita' che possa indurre in errore e dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono. E' vietata ogni forma di pubblicita' ingannevole.

13.Sono vietate le pratiche commerciali scorrette, cosi' come definite dal decreto legislativo n. 206 del 2005.

14.I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile immediatamente comunicano al presidente del tribunale, ai fini di cui all'articolo 12-ter delle medesime disposizioni, l'eventuale venir meno dei requisiti prescritti e interrompono l'esercizio della professione di mediatore.

15.E' vietato a qualunque mediatore familiare, anche non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, esercitare la professione di mediatore familiare quando non e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/11/2023, n. 266 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Note all'art. 6: - Si riporta l'art. 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.: «Art. 27-ter (Autodisciplina). - 1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'art. 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta. 2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorita', ai sensi dell'art. 27, o il giudice competente. 3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.»; - Si riporta l'art. 12-ter del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie): «Art. 12-ter (Formazione e revisione dell'elenco). - L'elenco e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attivita' nel circondario del tribunale. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. L'elenco e' permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 12-quater o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.»

Art. 7

Compenso del mediatore familiare

1.Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nel rispetto dell'articolo 8 e nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il compenso e' adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non puo' essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.

2.Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili ai sensi dell'articolo 8, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico. Si applicano, in quanto compatibili, la legge 22 maggio 2017, n. 81 e la legge 21 aprile 2023, n. 49.

Art. 8

Parametri generali e specifici del compenso

1.Il compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6, ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonche' il totale di tali voci.

2.Il compenso del mediatore familiare comprende le attivita' accessorie alla prestazione professionale.

3.Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

4.Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.

6.Oltre al compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 sono dovuti gli ulteriori costi determinati forfettariamente in misura del 21 per cento dell'importo calcolato ai sensi dei commi 4 e 5.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1.Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalita' del presente decreto avviene in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2013 assicurando, in ogni caso, l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrita' e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

2.I presidenti dei tribunali, o loro delegati, sono i titolari del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell'elenco dei mediatori familiari disciplinato dagli articoli 12-bis e seguenti del regio decreto n. 1368 del 1941 e sono deputati ad effettuare le verifiche sui requisiti dichiarati dai mediatori familiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il trattamento dei dati e' effettuato esclusivamente per le finalita' correlate alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco, nonche' alla sua messa a disposizione, limitatamente alle generalita', ai recapiti e alle competenze dei mediatori familiari iscritti, nell'assolvimento degli oneri informativi di cui all'articolo 6, comma 10, lettere a) e b) del presente decreto.

3.Il presidente di ciascun tribunale adotta misure tecniche e organizzative, contenenti le garanzie per i diritti degli interessati, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui comma 2 che possono comportare, ai sensi dell'articolo 3, anche il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del regolamento UE 2016/679.

4.Al momento della richiesta di iscrizione ciascun mediatore familiare, utilizzando moduli predisposti dal titolare del trattamento, e' adeguatamente informato ed esprime il consenso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di iscrizione nell'elenco e della pubblicazione sull'Albo pretorio o sul sito web dell'Ufficio giudiziario dell'estratto dell'elenco, periodicamente aggiornato, contenente esclusivamente le generalita', i recapiti e le competenze degli iscritti.

5.Le associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, i soggetti da queste riconosciuti per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e dell'articolo 5, comma 6, nonche' gli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono titolari del trattamento dei dati di cui all'articolo 5, commi 3, 6 e 8, sono deputati ad effettuare le verifiche sui requisiti dichiarati dai mediatori familiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e adottano tutte le misure tecniche e organizzative idonee per la tutela dei dati personali trattati e per l'effettuazione della valutazione d'impatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 35 del regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati e' effettuato esclusivamente per le finalita' correlate all'espletamento dei relativi controlli.

Note all'art. 9: - Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

Art. 10

Disposizioni finanziarie

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro della giustizia Nordio Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del

made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'

alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1455

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