LEGGE 27 ottobre 2023, n. 160

Type Legge
Publication 2023-10-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1.La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonche' rafforzandone le capacita' di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. La predetta revisione include altresi', nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalita' di fruizione e di controllo di detti incentivi, che e' demandata alla specifica disciplina di settore.

2.Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge dispone in ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresi', misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia.

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggemodificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta l'art. 117 della Costituzione: «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato(4). Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»

Art. 2

Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega

Art. 3

Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata. ((1))

3.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e il Ministro per le disabilita', nonche' di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), e' acquisito altresi' il parere del Consiglio di Stato.

4.Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 4

Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi

Art. 5

Coordinamento con gli incentivi regionali

1.Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonche' il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo, ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, affinche' la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarita' di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.

2.Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere elementi di flessibilita' per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.

Art. 6

Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi

Note all'art. 6: - La legge 12 marzo 1999, n. 68, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, Supplemento ordinario.

Art. 7

Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche

1.All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche). - 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attivita' di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonche' di favorire la ripresa e il rilancio delle attivita' economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi volti a semplificare, rendere piu' efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attivita' economiche, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonche' delle corrispondenti attivita' di controllo; b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalita' rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attivita' dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico; d) programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualita' ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la gestione dei rischi; e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo come strumento di governo del sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo; f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita', anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali; g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilita' delle banche dati, secondo la disciplina recata dal codice dell'amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delregolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' attraverso l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo 43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti, con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa; h) individuazione, trasparenza e conoscibilita' degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonche' dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi; i) verifica e valutazione degli esiti dell'attivita' di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilita'; l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attivita' economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni gia' in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze; m) individuazione di specifiche categorie per i creatori di contenuti digitali, tenendo conto dell'attivita' economica svolta; n) previsione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema camerale e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 3. (abrogato) 4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 1. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 8

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