DECRETO 30 agosto 2023, n. 154

Type Decreto
Publication 2023-08-30
Ultimo aggiornamento 2023-11-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2023

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE

E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016»;

Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298, recante «Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 218 del 1988, l'indennita' da concedere deve essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerata la necessita' di definire, sulla base delle attuali tecniche produttive degli allevamenti, la metodologia di determinazione del valore di mercato degli avicoli appartenenti al genere Gallus, allevati per la produzione di uova da consumo, ai fini della quantificazione dell'indennita' dovuta agli allevatori in occasione di abbattimento forzoso dei capi, ai sensi della citata legge 2 giugno 1988, n. 218;

Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 218 del 1988;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 2 dicembre 2021;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 aprile 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata in data 14 giugno 2023;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298 - Definizione dei criteri e metodologie per il calcolo del valore di mercato delle galline ovaiole

Il Ministro della salute Schillaci

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del

merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero

della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, n. 2610

N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186, S.O. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, S.O. - La legge 2 giugno 1988, n. 218, recante: «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144. - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - La legge 28 luglio 2016, n. 154, recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186. - Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante: «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2022, n. 21. - Il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1989, n. 198, reca: «Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali». - Si riporta il comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali): «4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, in caso di focolaio di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria per la quale e' prevista la misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2016/429, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, e' concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, una indennita' pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorita' sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, e' concessa una indennita' pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennita' viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennita' e' concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro della sanita' e nei casi in esse previsti.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), come modificato dal presente regolamento: «Art. 2. - 1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento e' ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278. 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 viene individuato il valore di mercato per gli avicoli abbattuti e per l'abbattimento di famiglie di api o di pesci da acquacoltura. 2-bis. Per il calcolo del valore di mercato degli animali della specie avicola del genere "Gallus" destinati alla produzione di uova da consumo di appllicano i criteri, le metodologie e le tabelle riportati all'allegato 5, lettera A-bis).» «Art. 6. - 1. Il provvedimento del sindaco di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 2 giugno 1988, n. 218, e' trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennita' ad essi riconosciute. 2. Dette indennita' saranno corrisposte sulla base della seguente documentazione: a) decreto del sindaco relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali; b) attestato del sindaco comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento e dell'eventuale distruzione degli animali; c) attestato del sindaco dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali abbattuti hanno rispettato le norme stabilite dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla citata legge 2 giugno 1988, n. 218. 3. Con riferimento ai soli animali riproduttori iscritti ai libri genealogici al fine dell'applicazione delle corrispondenti maggiorazioni dell'indennita' base, stabilite per detti animali negli allegati numeri 1, 2, 3, 4 e 6 di cui al presente decreto, e' richiesto inoltre: a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30. 3-bis. Ai fini della corresponsione dell'indennita' riservata agli allevamenti biologici, la regione competente verifica che il beneficiario sia inserito nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sulla base delle informazioni contenute nel Sistema informativo per il biologico (SIB). 4. Con riferimento alle sole ipotesi in cui la vigente normativa sanitaria impone l'obbligo di vaccinazione, e' richiesto, altresi': a) attestato dell'unita' sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che gli animali abbattuti erano stati vaccinati in conformita' alle ordinanze delle competenti autorita' sanitarie. 5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'indennita' base di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, alla documentazione sopraelencata dovra' essere allegata anche: a) dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti e' un produttore agricolo che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. Qualora sia stata consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui e' stato disposto l'abbattimento, per uso alimentare umano o per altri utilizzi consentiti, devono essere allegati i seguenti documenti: a) nel caso di vendita, la fattura, o qualora questa non sia prevista dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte del produttore agricolo venditore, dalla quale risultino: quantita' e qualita' delle carni vendute, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono e generalita' del compratore; b) nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte del produttore agricolo dalla quale risultino: quantita' e qualita' delle carni non distrutte, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono, nonche' specificazione che le stesse sono state o saranno effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto. 7. Il valore delle carni, nei casi in cui venga presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', viene stabilito, caso per caso, dalla apposita commissione di cui al precedente art. 5. 8. Qualora sia stata disposta dalla competente autorita' sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici contaminati al fine della concessione dell'indennita' prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 218 del 1988 deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonche' la stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatta da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio.». - L'allegato 5 al decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298 reca: «Specie avicola».

Allegato

Allegato A-bis) Specie avicola: genere Gallus, per la produzione di uova da consumo. 1) Criteri di calcolo per la determinazione del valore degli avicoli appartenenti al genere Gallus, per la produzione di uova da consumo Il valore di mercato degli avicoli appartenenti al genere Gallus, per la produzione di uova da consumo, individuati secondo quanto disposto dall'articolo 2 del presente decreto, e' determinato sulla base dei seguenti criteri: I) il valore del capo alla 16ª - settimana di vita e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forli' e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato, purche' non risalente a piu' di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento; II) qualora nel bollettino di cui al punto I) non siano indicati i prezzi degli animali allevati secondo il metodo biologico, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 30% il valore medio degli animali di cui al punto I); III) per ciascuna delle settimane di vita antecedenti la 16ª, il valore del capo e' ottenuto applicando una riduzione pari al 5,35% del valore del capo alla 16ª settimana, di cui al punto I), moltiplicato il numero di settimane intercorse; IV) per le settimane di vita comprese tra la 17ª e la 25ª il valore medio del capo e' ottenuto maggiorando il valore medio del capo alla 16ª settimana di vita, di cui al punto I), per ogni settimana in piu', di un costo settimanale di allevamento (K) calcolato come media dei costi di allevamento degli ultimi tre anni disponibili e pubblicato da I.S.M.E.A. con cadenza annuale; V) per ciascuna delle settimane di vita a partire dalla 26ª e fino alla 57ª, il valore del capo e' ottenuto applicando una riduzione dello 0,05% al valore alla 25ª settimana, di cui al punto IV), riduzione che aumenta progressivamente per ogni settimana in piu' fino al raggiungimento dell'1,6%, moltiplicato il numero di settimane intercorse rispetto alla 25ª; VI) per ciascuna delle settimane di vita a partire dalla 58ª e fino all'83ª, il valore del capo e' ottenuto applicando una riduzione pari all' 1,6% del valore alla 25ª settimana, di cui al punto IV), moltiplicato il numero di settimane intercorse rispetto alla 25ª; VII) per le settimane di vita successive all'83ª il valore medio del capo e' pari al valore medio del capo all'83ª settimana, ottenuto applicando la procedura di cui al punto VI. 2) Metodologia di calcolo per la determinazione del valore degli avicoli appartenenti al genere Gallus, per la produzione di uova da consumo. Con la seguente metodologia sono definiti i criteri di calcolo e i parametri per la determinazione del valore di indennizzo degli avicoli appartenenti al genere Gallus, per la produzione di uova da consumo (di seguito capo) per singole settimane di vita. La determinazione del valore di indennizzo del capo durante l'intero ciclo vitale prende a riferimento il prezzo di mercato della pollastra alla 16ª settimana di vita, il costo di allevamento tra la 17ª e la 25ª settimana, la 25ª settimana individuata di massima capacita' produttiva, l'87ª settimana come fine del ciclo naturale di deposizione e la 83ª settimana come riferimento per la determinazione del valore del capo per le settimane di vita successive fino al reale termine della carriera. Le tipologie di allevamento considerate sono quelle che, allo stato attuale, sono le piu' diffuse: in gabbia, all'aperto, a terra e biologico. Parte di provvedimento in formato grafico

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