DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2023, n. 178
3.Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono funzioni di collaborazione diretta con l'Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027 ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e che, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, svolgono, fatte salve le competenze delle Direzioni generali del Dipartimento e senza sovrapporsi alle stesse, i seguenti compiti: supporto al coordinamento tra le autorita' di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115, supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
5.Il Dipartimento si articola complessivamente in venti uffici dirigenziali non generali.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021. - Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021, L. 435/1. - Si riporta in particolare l'articolo 123 del regolamento (UE) 2021/2115: «Art. 123 (Autorita' di gestione). - 1. Ciascuno Stato membro designa un'autorita' di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC. Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorita' di gestione regionali a cui incombe la responsabilita' di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorita' di gestione nazionale e, se del caso, le autorita' di gestione regionali e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC. 2. L'autorita' di gestione e' responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare: a) che esista un sistema di informazione elettronico di cui all'articolo 130; b) che gli agricoltori, gli altri beneficiari e altri organismi coinvolti nell'esecuzione degli interventi: i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un'operazione, ove opportuno; ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorita' di gestione e la registrazione degli output e dei risultati; c) che agli agricoltori e agli altri beneficiari interessati siano fornite, se del caso con mezzi elettronici, informazioni chiare e precise sui requisiti di gestione obbligatori e sulle norme minime BCAA stabilite ai sensi del titolo III, capo I, sezione 2, nonche' sui requisiti relativi alla condizionalita' sociale stabiliti ai sensi del titolo III, capo I, sezione 3, da applicare a livello di azienda agricola; d) che la valutazione ex ante di cui all'articolo 139 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia presentata alla Commissione; e) che sia istituito il piano di valutazione di cui all'articolo 140, paragrafo 4, che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio e alla Commissione; f) che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorita' del medesimo; g) che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, dopo che la relazione e' stata presentata al comitato di monitoraggio in vista di un parere, sia presentata alla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116; h) che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione; i) che l'organismo pagatore riceva tutte le informazioni necessarie, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti; j) che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5; k) che sia data pubblicita' al piano strategico della PAC, tra l'altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando: i) i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parita' di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell'ambiente) circa le possibilita' offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso; e ii) gli agricoltori, gli altri beneficiari e il pubblico circa i contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC. Per il sostegno finanziato dal FEAGA, ove opportuno, gli Stati membri affinche' l'autorita' di gestione utilizzi gli strumenti e le strutture di visibilita' e comunicazione utilizzati dal FEASR. 3. Laddove le autorita' di gestione regionali di cui al paragrafo 1, secondo comma, siano responsabili dell'espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 2, l'autorita' di gestione nazionale assicura un adeguato coordinamento tra tali autorita' al fine di garantire coerenza e uniformita' nella progettazione e nell'attuazione del piano strategico della PAC. 4. L'autorita' di gestione nazionale o, se del caso, le autorita' di gestione regionali possono delegare le funzioni a organismi intermedi. In tal caso, l'autorita' di gestione delegante rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni e provvede affinche' sussistano le opportune disposizioni che consentano all' organismo intermedio di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni. 5. La Commissione puo' adottare atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicita' e visibilita' di cui al paragrafo 2, lettere j) e k). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.». - Il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023. - Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13: «Art. 54 - (Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC) - 1. Omissis 2. Omissis 3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti: a) supporto al coordinamento tra le autorita' di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115; b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115. Omissis». - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si veda nelle note relative all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 3, numero 16) del regolamento (UE) 2021/2115: «Art. 3 (Definizioni). - Omissis 16) «organismo intermedio»: qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, compresi enti regionali o locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, che agisce sotto la responsabilita' di un'autorita' di gestione nazionale o regionale che svolge mansioni per conto di tale autorita'; Omissis». - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si veda nelle note relative all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 124 del regolamento (UE) 2021/2115: «Art. 124 (Comitato di monitoraggio). - 1. Ciascuno Stato membro istituisce un comitato nazionale che monitora l'attuazione del piano strategico della PAC entro tre mesi dalla data in cui allo Stato membro viene notificata la decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della PAC. Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni sul coordinamento con i comitati di monitoraggio regionali se istituiti a norma del paragrafo 5, sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull'applicazione del principio di trasparenza. Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali. Ciascuno Stato membro pubblica il regolamento interno e i pareri del comitato di monitoraggio. 2. Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di monitoraggio e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorita' pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 106, paragrafo 3. Ciascun membro del comitato di monitoraggio ha diritto di voto. Lo Stato membro pubblica online l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio. I rappresentanti della Commissione prendono parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste consultiva. 3. Il comitato di monitoraggio esamina in particolare: a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali; b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali; c) gli elementi della valutazione ex ante di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento; d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonche' l'eventuale seguito dato ai risultati; e) le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC; f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilita'; g) il rafforzamento delle capacita' amministrative per le autorita' pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso. 4. Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su: a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni; b) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione; c) il piano di valutazione e le modifiche dello stesso; d) eventuali proposte dell'autorita' di gestione per la modifica del piano strategico della PAC. 5. Qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, lo Stato membro interessato puo' istituire comitati di monitoraggio regionali per monitorare l'attuazione degli elementi regionali e fornire al comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo. Il presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a tali comitati di monitoraggio regionali per quanto riguarda gli elementi stabiliti a livello regionale.». - Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021, L 435/187. - Si riporta l'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/2116: «Art. 8 (Autorita' competente). - 1. Ciascuno Stato membro designa un'autorita' a livello ministeriale competente per: a) il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2; b) la designazione e il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10; c) la designazione, e la revoca della designazione, di un organismo di certificazione di cui all'articolo 12, garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato; d) l'esecuzione dei compiti affidati all'autorita' competente in virtu' del presente capo. 2. Sulla base dell'esame delle condizioni minime che la Commissione dovra' adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorita' competente decide, con atto formale, in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e in merito alla designazione e al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento e del riconoscimento dell'organismo di coordinamento. 3. L'autorita' competente decide, con atto formale, in merito alla designazione, e alla revoca della designazione, dell'organismo di certificazione, garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato. 4. L'autorita' competente informa immediatamente la Commissione in merito a tutti i riconoscimenti e a tutte le revoche del riconoscimento dell'organismo pagatore e in merito alla designazione e al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento, nonche' in merito alla designazione, e alla revoca della designazione, dell'organismo di certificazione.». - Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 - Suppl. Ordinario n. 129. - Si riporta l'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83: «Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo ((per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e)) per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.». - Il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulle misure di conformita' per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 maggio 2014, L. 150/59. - Il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante «Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2018. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 recante «Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 1993 - Suppl. Ordinario n. 5. - Per i riferimenti del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, si veda nelle note relative all'articolo 2. - Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52: «Art. 4 (Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione). - 1. Le attivita' inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attivita' e la terzieta' rispetto ai dati e alla loro validazione. 2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine; b) sede in Italia con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale; c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonche' di personale di adeguata qualificazione; d) dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica, di cui al comma 4; e) personalita' giuridica senza fini di lucro; f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto; g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale Autorita' nazionale competente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012. 3. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ad alimentare la Banca dati unica zootecnica, al fine di arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione della consulenza aziendale, puo' essere svolta senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano sede in Italia, siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 2 e siano validati con parere favorevole dal Comitato di cui al comma 4. 4. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, il Comitato nazionale zootecnico, di seguito Comitato, che puo' essere articolato per attitudine produttiva, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attivita' di raccolta dati negli allevamenti. Per la partecipazione al Comitato non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati. 5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla compatibilita' delle modalita' di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale e' realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilita' con altre banche dati esistenti e l'accessibilita' ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' ed i tempi con i quali sono resi accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.». - La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 41. - Si riporta l'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: «Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria). - 1. Omissis; 2. Omissis; 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio. Omissis». - La legge 8 novembre 1986, n. 752 recante «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 1986. - Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1993. - Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004. - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021. - Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19: «Art. 5 (Servizio fitosanitario centrale). - 1. Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l'autorita' unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attivita' di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonche' l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante. 2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unita' nei seguenti ambiti di competenze: a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria; b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie; c) coordinamento dei controlli all'importazione; d) coordinamento dei ((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione)) e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali; e) coordinamento dei ((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione)) e gestione della disciplina delle sementi; f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie ((all'esportazione)); g) formazione, audit e comunicazione; h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN). 3. Il direttore del Servizio fitosanitario centrale e' individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del proprio personale con qualifica dirigenziale. Il nominativo del direttore e' comunicato ai Servizi fitosanitari regionali. La sostituzione del direttore deve essere comunicata entro trenta giorni ai Servizi fitosanitari regionali. 4. Nelle materie relative al settore fitosanitario e ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Servizio fitosanitario centrale compete: a) il coordinamento, la collaborazione e l'interlocuzione con la Commissione europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario; b) la designazione degli esperti che rappresentano l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; c) le comunicazioni ufficiali inerenti alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, nonche' all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPPO), alla Commissione europea e agli altri Stati membri; d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 7; e) l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative, nonche' di prescrizioni piu' severe, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale; f) l'adozione delle ordinanze fitosanitarie, in conformita' agli atti approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c); g) l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47, dei piani di emergenza e di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonche' la predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni annuali; i) l'ufficializzazione dello stato fitosanitario degli organismi nocivi (pest status nazionale) previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; l) la designazione dei posti di controllo frontalieri e dei centri di ispezione, su parere del Comitato fitosanitario nazionale; m) la designazione delle stazioni da quarantena e delle strutture di confinamento, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031, previa istruttoria del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e parere dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante; n) la formazione e l'aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e la tenuta del registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale; o) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale; p) la definizione delle norme riguardanti la disciplina del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, nonche' dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale, delle altre dotazioni, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; q) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e la definizione delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali; r) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali; s) il coordinamento dell'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualita' delle produzioni vegetali nonche' la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute; t) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attivita' per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva CE 128/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di relativo recepimento. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'organizzazione del Servizio fitosanitario centrale, per assicurare lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e delle attivita' di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.». - Il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 giugno 2023, L 150/206. - La legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992. - Si riporta l'articolo 8 quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150: «Art. 8-quinquies - Omissis 3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.». - La legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013. Si riporta l'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10: «Art. 7 - Omissis; ((2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la specificazione della localita' nella quale esso sorge, affinche' chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia e' aggiornato periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.)); Omissis 4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. Omissis».
Art. 3
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica
3.La Direzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e' Autorita' unica competente per il coordinamento dell'attivita' di controllo di tutte le autorita' di controllo nazionali responsabili del rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonche' Autorita' di gestione nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP e FEAMPA).
4.Presso il Dipartimento e' previsto un posto di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici del Dipartimento.
5.Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: pianificazione strategica con riferimento agli strumenti, gli investimenti e gli incentivi di competenza; gestione e supporto al coordinamento di attivita' e progetti trasversali a piu' Direzioni Generali; coordinamento, in collaborazione con la Direzione Generale per la promozione della qualita' agroalimentare, delle politiche di sviluppo delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati, delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero; gestione e coordinamento delle attivita' di rilevazione statistica, ricerca e studi di competenza del Dipartimento; gestione dei rapporti con le Regioni e con gli enti territoriali; rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6.Il Dipartimento si articola complessivamente in ventiquattro uffici dirigenziali non generali.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n.199 recante «Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 27 marzo 1958: «Art 1 (Disposizioni generali). - Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle disponibilita' dei generi alimentari; b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari; d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; e) i rapporti con gli organi internazionali della alimentazione; f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente legge. Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2011: «Art. 2 (Rafforzamento della tutela e della competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata). - Omissis. comma 3. E' istituito il «Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema e' finalizzato a garantire una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attivita' agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche e' eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti. Omissis». - Per i riferimenti alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, si veda nella nota precedente. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4: «Art 2 (Rafforzamento della tutela e della competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata). - Omissis comma 6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire: a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema; b) la disciplina produttiva; c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema; d) adeguate misure di vigilanza e controllo. Omissis». - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004: «Art. 16 (Crediti in discussione presso la Camera arbitrale). - 1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al D.M. 1° luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sara' definita la posizione del soggetto istante. 2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo. 3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 1998. - Il regolamento (CE) n. 1004/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 recante «REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 157 del 20 giugno 2017. - Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante «REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 dicembre 2009, L 343/1. - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989. «Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale; b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attivita' istituzionale o raccolti per finalita' statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente; c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi. 2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale. 3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale. 4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge. 5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17. 6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attivita' svolta.». - Si riporta il testo dell'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018. «Art. 01. (Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - [1. Le funzioni gia' attribuite ad Agecontrol S.p.a. relative all'esecuzione di controlli di qualita' su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, sono attribuite al Ministero, che le esercita attraverso la SIN S.p.a. - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.a.), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15-bis. ] 2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministero assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi quadro. 3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni: a) indirizzo, monitoraggio, coordinamento, organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di cui all'articolo 15, fatti salvi i compiti di AGEA di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c), d), ed e), che li svolge anche in autonomia organizzativa; b) definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui all'articolo 9, comma 4; [c) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol S.p.a.; ] [d) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.a.] 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al comma 3, lettera a), nonche' alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA, fermo restando che le eventuali successive modifiche della dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. ». - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»: «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida (196). A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese (193) mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di vertice politico. 1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis. 1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. 1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente. 1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.». - Il regolamento (CE) 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante «REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 novembre 2014, L 317/56. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.
Art. 4
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
2.Ai fini dello svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile, in applicazione e nei limiti di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 e articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Ispettorato si avvale della centrale unica di committenza e della stazione appaltante ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli acquisti di beni e servizi aventi importi superiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'Ispettorato ha il coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.
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