DECRETO LEGISLATIVO 30 novembre 2023, n. 175
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che alla lettera c) reca la delega per la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e comma 6, che reca la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonchè dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», che ha disposto la proroga del termine di esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» e, in particolare, l'articolo 2, comma 5;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023, recante «Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234;
Acquisiti i pareri resi dal Consiglio superiore dello spettacolo nelle sedute del 4 luglio 2023 e del 23 ottobre 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2023;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 12 ottobre 2023;
Acquisiti i pareri, interlocutorio e definitivo, resi dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, rispettivamente, nelle adunanze del 26 settembre 2023 e del 7 novembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1.Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.
2.L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
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