DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 195

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2023-10-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/2024

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e, in particolare, l'articolo 6-bis, comma 2, con il quale e' stato sostituito il comma 1 dell'articolo 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo che il Ministero della salute si articola in 4 dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, e che il numero degli uffici dirigenziali generali e' pari a 12;

Visto l'articolo 13, del medesimo decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014, a tenore del quale «al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto l'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014, a tenore del quale «fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59».

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il tramite della trasmissione dello schema di regolamento in data 7 settembre 2023;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;

Sulla

proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento:

Capo I Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Art. 1

((Ministro, Vice Ministro, Sottosegretari di Stato e uffici di diretta collaborazione del Ministro))

1.Il Ministro della salute, di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito denominato «Ministero», e avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi, verificando la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2.((Il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.))

3.Gli uffici di diretta collaborazione esplicano funzioni di supporto alla azione del Ministro e di raccordo tra questa e quella delle strutture della Amministrazione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5.Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, i ((sei consiglieri giuridici)) di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, i quindici consulenti ed esperti di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, ((e il consigliere di cui al comma 7)). Possono, inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito, come previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo.

6.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 41)).

7.Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo con i competenti uffici del Ministero.

8.I titolari degli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo, e possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I capi delle segreterie di cui al comma 4, lettera f), sono nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.

9.Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, ((il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato)) si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.

Art. 2

Ufficio di Gabinetto

1.L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

2.Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro ((nel coordinamento degli uffici di supporto e di tutti quelli di diretta collaborazione)) e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.

3.Il capo di Gabinetto e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, - ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' tecniche e professionali di elevato grado, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

4.Il Ministro puo' nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti tra i consiglieri ed esperti giuridici di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, ovvero fra i dirigenti di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 3

Segreteria del Ministro

1.La segreteria assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni dello stesso, alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi istituzionali del Ministro medesimo, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e alla cura del cerimoniale.

2.Il capo della segreteria, oltre a dirigere e coordinare la segreteria, coadiuva e assiste il Ministro negli organismi cui partecipa e assolve, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' istituzionale e i rapporti politici del medesimo.

3.Il segretario particolare ha il compito di curare l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso nello svolgimento dei compiti politici ed istituzionali connessi al suo incarico.

4.Il capo della segreteria e il segretario particolare sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

Art. 4

Segreteria tecnica del Ministro

1.La segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto tecnico necessario per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo e delle politiche riguardanti le attivita' del Ministero, al fine di consentirgli la adozione delle determinazioni di competenza circa l'utilizzazione delle inerenti risorse finanziarie, nonche' per garantire le relazioni istituzionali e il coordinamento delle attivita' istituzionali. Tali attivita' di supporto sono svolte nelle fasi di rilevazione delle questioni da affrontare, nonche' di elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra l'altro, nella promozione di nuove attivita' e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli tecnici o di concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.

2.Il capo della segreteria tecnica e' scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali.

Art. 5

Ufficio legislativo

2.Il capo dell'ufficio legislativo e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3.Il Ministro puo' nominare, con proprio decreto, un vice capo dell'ufficio legislativo scelto tra i consiglieri ed esperti giuridici di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, ovvero fra i dirigenti di cui all'articolo 8, comma 3.

4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 41)).

Art. 6

Ufficio stampa

1.In conformita' a quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, l'ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.

2.Il capo dell'ufficio stampa e' scelto fra giornalisti professionisti, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria.

3.Ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Ministro, con risorse a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli uffici di diretta collaborazione, puo' nominare un portavoce per la cura dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Su autorizzazione del Ministro, le funzioni di portavoce possono essere svolte dal capo dell'ufficio stampa.

Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136: «Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita' nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalita'.».

Art. 7

(( (Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato).))

1.((Le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.))

Art. 8

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1.((Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione - ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) - non puo' superare complessivamente le centotrenta unita'. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, nonche', per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di dieci unita' del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche', nel limite massimo di sei unita', consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze giuridiche. In caso di collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Entro la medesima soglia e' anche assegnato ai predetti uffici il consigliere di cui all'articolo 1, comma 7.))

2.Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono altresi' essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a quindici esperti e consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione. Possono, inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito, al di fuori del contingente di cui al comma 1, primo periodo. La durata massima di tali incarichi non puo' superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

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