DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 196
Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/2024
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6-bis che prevede la riorganizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare l'articolo 47-quater, comma 1, come sostituito dall'articolo 6-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 173 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2022, ai sensi del quale il Ministero della salute si articola in quattro dipartimenti e dodici uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure per la crescita del Paese, tra l'altro in materia di sanita' digitale;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, e, in particolare, l'articolo 17 che ha istituito il ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'articolo 1, comma 358, che ha rideterminato la dotazione organica del Ministero della salute;
Visti l'articolo 17, comma 2-quater, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e l'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che hanno incrementato le unita' di personale nei ruoli del Ministero della salute;
Visti l'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e l'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che hanno incrementato il numero delle unita' dirigenziali non generali, delle unita' di dirigenti sanitari e delle unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III del Ministero della salute;
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede, per ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, la possibilita' di istituire un'apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza;
Visto il decreto del Ministro della salute 15 settembre 2021, che istituisce presso il Ministero della salute l'Unita' di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e, in particolare, l'articolo 4, recante «Riorganizzazione del Ministero della salute»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2023, la soppressione dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia e il subentro del Ministero della salute subentra nelle relative funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6-bis che ha rideterminato la dotazione organica del Ministero della salute;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'articolo 14, comma 3, che istituisce presso il Ministero della salute una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unita' per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale;
Ritenuta l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della salute dalla normativa vigente, nonche' con i contingenti di organico delle qualifiche di livello dirigenziale e non dirigenziale, rideterminati con il sopra citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come convertito;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il tramite della trasmissione dello schema di regolamento in data 7 settembre 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Organizzazione del Ministero della salute
Art. 1
Finalita'
1.Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero della salute, di seguito denominato «Ministero». Il Ministero esercita le funzioni di cui al Capo X-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 32 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.
2.Presso il Ministero opera la Conferenza permanente dei Capi dipartimento, di seguito denominata «Conferenza», la quale svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attivita' di piu' Dipartimenti e puo' formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive al fine di assicurare il raccordo operativo tra i Dipartimenti medesimi. La Conferenza elabora linee e strategie generali in materia di coordinamento delle attivita' informatiche, di organizzazione e di bilancio, nonche' in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata. La Conferenza, alla quale possono essere invitati a partecipare i direttori generali per i profili di rispettiva competenza, si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un Capo dipartimento. La Conferenza e' presieduta dal Ministro o, dietro delega di questi o in caso di sua assenza, dal Capo di Gabinetto.
3.Presso il Ministero operano, inoltre, il Consiglio superiore di sanita', il Comitato tecnico sanitario, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, gli altri organi collegiali e gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, nonche' il Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
4.Il Ministero si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute ai fini della repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e nell'esercizio delle proprie potesta' di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, come successivamente modificato ed integrato. Il Comando carabinieri per la tutela della salute e' posto alle dipendenze funzionali del Ministro, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, come successivamente modificato ed integrato.
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