LEGGE 7 dicembre 2023, n. 199

Type Legge
Publication 2023-12-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede alle attivita' di cui agli articoli 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2.Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Accordo-art. 1

ACCORDO SULLO SPAZIO AEREO COMUNE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA Il Regno del Belgio, La Repubblica di Bulgaria, La Repubblica Ceca, Il Regno di Danimarca, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica di Estonia, L'Irlanda, La Repubblica ellenica, Il Regno di Spagna, La Repubblica francese, La Repubblica di Croazia, La Repubblica italiana, La Repubblica di Cipro, La Repubblica di Lettonia, La Repubblica di Lituania, Il Granducato di Lussemburgo, L'Ungheria, La Repubblica di Malta, Il Regno dei Paesi Bassi, La Repubblica d'Austria, La Repubblica di Polonia, La Repubblica portoghese, La Romania, La Repubblica di Slovenia, La Repubblica slovacca, La Repubblica di Finlandia, Il Regno di Svezia, in quanto parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «trattati UE») e Stati membri dell'Unione europea (di seguito «Stati membri»), e L'Unione europea, di seguito denominata «UE» da una parte, e L'Ucraina, dall'altra, di seguito congiuntamente denominati «le parti». Desiderando costituire uno spazio aereo comune (Common Aviation Area - CAA) basato sull'accesso reciproco ai mercati del trasporto aereo delle parti, con pari condizioni di concorrenza e rispetto delle stesse norme - comprese quelle relative alla sicurezza aerea (security e safety), alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente. Riconoscendo il carattere integrato dell'aviazione civile internazionale e i diritti e gli obblighi dell'Ucraina e degli Stati membri dell'Unione europea derivanti dalla loro appartenenza a organizzazioni dell'aviazione internazionale, in particolare l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, nonche' i loro diritti e i loro obblighi derivanti da accordi internazionali sottoscritti con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Desiderando intensificare le relazioni tra le parti nel settore dei trasporti aerei, anche per quanto riguarda la cooperazione industriale, e per sviluppare ulteriormente il quadro dell'attuale sistema di accordi in materia di servizi aerei al fine di promuovere i legami economici, culturali e a livello di trasporti tra le parti. Desiderando ampliare le opportunita' del trasporto aereo, anche tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo al fine di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati. Riconoscendo l'importanza del trasporto aereo per la promozione degli scambi commerciali, del turismo e degli investimenti. Prendendo atto della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944. Tenendo conto che l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e l'Ucraina prevede che, allo scopo di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti, adeguati alle loro esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e la fornitura di servizi nel settore del trasporto aereo possono essere definite da accordi specifici. Desiderando dar modo ai vettori aerei di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi e servizi competitivi in mercati aperti. Desiderando fare in modo che tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti dei vettori aerei, beneficino di un accordo liberalizzato. Intendendo dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi vigenti allo scopo di aprire gradualmente l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i dipendenti e le comunita' di entrambe le parti. Concordando sul fatto che e' opportuno fondare le norme dello spazio aereo comune sulla pertinente normativa dell'Unione europea, come stabilito nell'allegato I del presente accordo, fatti salvi i trattati UE e la Costituzione dell'Ucraina. Prendendo atto dell'intenzione dell'Ucraina di inserire nella propria normativa in materia aeronautica i requisiti e le norme corrispondenti dell'Unione europea, anche per quanto riguarda i futuri sviluppi legislativi all'interno dell'UE. Desiderando assicurare il piu' elevato livello di sicurezza nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sull'operativita' degli aeromobili e minano la fiducia dei viaggiatori nella sicurezza dell'aviazione civile. Riconoscendo i benefici che entrambe le parti possono cogliere dal rispetto integrale delle norme del CAA, tra cui l'apertura dell'accesso ai mercati e la massimizzazione dei vantaggi per i consumatori e le industrie di entrambe le parti. Riconoscendo che la creazione del CAA e l'applicazione delle sue norme non possono avvenire senza l'adozione di accordi transitori e che un'assistenza adeguata e' importante in questa prospettiva. Sottolineando che alle compagnie aeree dovrebbero essere riconosciute condizioni trasparenti e non discriminatorie per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture di trasporto aereo in particolare quando tali infrastrutture sono limitate, tra cui l'accesso agli aeroporti. Desiderando assicurare la parita' di condizioni alle compagnie aeree, garantendo eque e pari opportunita' nell'esercizio dei servizi aerei concordati. Riconoscendo che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra compagnie aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo. Affermando l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica internazionale in materia di trasporto aereo e riconoscendo il diritto degli Stati sovrani di adottare misure adeguate a questo fine. Prendendo atto dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999. Accogliendo con favore il dialogo in corso tra le Parti diretto ad approfondire le loro relazioni in altri settori, in particolare per facilitare la circolazione delle persone, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Obiettivi e ambito di applicazione Scopo del presente accordo e' la graduale creazione di uno CAA tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, fondato in particolare su norme identiche in materia di sicurezza (safety e security), gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonche' su norme identiche per quanto riguarda gli aspetti sociali. A questo fine, il presente accordo stabilisce le norme, i requisiti tecnici, le procedure amministrative, le norme operative di base e le modalita' di attuazione applicabili tra le parti. Tale CAA si basa sul libero accesso al mercato del trasporto aereo e su pari condizioni di concorrenza.

Accordo-art. 2

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