DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2023, n. 208
Art. 2
Articolazione del Ministero
2.Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5 e 6.
3.Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8.
Art. 3
Attribuzioni dei capi dei dipartimenti
1.I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero.
2.I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro dell'istruzione e del merito, di seguito «Ministro». Essi svolgono, altresi', i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti.
3.Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti stessi. I capi dei dipartimenti possono promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti in relazione alle specifiche materie da trattare. I capi dei dipartimenti provvedono alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo nell'avvio dei procedimenti amministrativi, da parte dei direttori generali, ne sollecitano l'attivita' e propongono al Ministro l'avvio del procedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4.I capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni, mediante il coordinamento delle rispettive strutture.
Note all'art. 3: - Per l'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. - Si riportano gli articoli 14 e 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo3deldecreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimodecreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo17, comma 14, dellalegge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'articolo12, comma 1, lettera n)dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme delregio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.» «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 2. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
Art. 4
Conferenza dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali
1.Su convocazione del Ministro o, su sua delega, del Capo di gabinetto, anche su proposta dei capi dei dipartimenti, si riuniscono in conferenza i capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti, e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, anche in modalita' telematica, per trattare le questioni proposte ovvero ulteriori questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' degli uffici, e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza e' presieduta dal Ministro o, su sua delega, dal Capo di gabinetto.
2.Le attivita' di segreteria, necessarie per i lavori della conferenza, sono svolte dalla direzione generale di cui all'articolo 6, comma 5.
Art. 5
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
2.Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, una posizione dirigenziale generale, con incarico di studio e ricerca, due uffici dirigenziali non generali e ventinove posizioni dirigenziali non generali con funzione tecnico-ispettiva.
Art. 6
Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
2.Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, se l'autorita' di gestione e' anche un beneficiario nell'ambito dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea, al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni, assicura la funzione di controllo delle operazioni relative alla gestione finanziaria e dei citati programmi operativi attraverso le verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento relativi ai diversi periodi di programmazione.
3.Al Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, una posizione dirigenziale generale con incarico di studio e ricerca, e due uffici dirigenziali non generali.
8.Nell'ambito della direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche del Ministero.
Art. 7
Aree di competenza comuni ai dipartimenti
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si veda nelle note alle premesse.
Art. 8
((Uffici scolastici regionali))
((
2.Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4.Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sentito il capo del dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.
5.All'organizzazione dell'amministrazione scolastica della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione degli stessi. Alla Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. Alla regione Friuli-Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, in materia di istruzione in lingua slovena.
8.Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria aventi titolo a partecipare alla contrattazione, sono definiti l'organizzazione e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ufficio scolastico regionale.
))
Art. 9
Corpo ispettivo
1.Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, e' collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali. Su indicazione del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, i dirigenti con funzione tecnico-ispettiva possono essere assegnati alle direzioni generali dell'Amministrazione centrale, per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico. Il Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un coordinatore, al quale non e' corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso e' preposto a svolgere le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con decreto del Ministro sono determinate le modalita' di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.
Art. 10
Uffici di livello dirigenziale non generale
1.All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei capi dei dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 10: - Per l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.
Art. 11
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
1.Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'istruzione sono individuate nell'allegata Tabella A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2.Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi nove posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
3.Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi due posti di funzione dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4.Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione.
5.Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione.
6.Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione. Il decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 12
Disposizioni sull'organizzazione
1.Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita' ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.
Note all'art. 12: - Per l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.
Art. 13
Disposizioni transitorie e finali
1.Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti.
3.Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 10 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.
4.In via transitoria sino alla completa attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, permangono alle dipendenze dell'Unita' di missione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2021, n. 284.
5.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti 19 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 3059
Note all'art. 13: - Per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del Codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».
Tabella A
((Tabella A Dotazione organica del personale Personale dirigenziale: | Dirigenti di prima fascia | n. 35 | | --- | --- | | Dirigenti di seconda fascia, amministrativi | n. 204 | | Dirigenti di seconda fascia, tecnici | n. 190 | | Totale dirigenti | n. 429 | Personale non dirigenziale: | Area delle elevate professionalita' | n. 25 | | --- | --- | | Area dei funzionari | n. 2845** | | Area degli assistenti | n. 2210 | | Area degli operatori | n. 322 | | Totale Aree | n. 5402 | * Compresi 2 posti dirigenziali di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, 1 posto dirigenziale generale con l'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto della Scuola di alta formazione e 1 posto dirigenziale di livello generale con l'incarico di coordinatore della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale. ** Compresi 9 posti dirigenziali di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e 1 posto dirigenziale di livello non generale presso la Scuola di alta formazione. *** Comprese 12 unita' di personale da inquadrare nell'area funzionari presso la Scuola di alta formazione))
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