DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2023, n. 210

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2023-11-29
State In force
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Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2024

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 17 e 19, comma 1, lettera r);

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 1, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» anche con riferimento alle competenze del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato definite dall'articolo 23;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 4;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata» e, in particolare, l'articolo 15, comma 01;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 318;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, commi 171 e 172;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 1-bis, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214, concernente «Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali, con riferimento alle singole strutture, dell'Avvocatura generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006;

Considerata l'organizzazione proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite all'Avvocatura di Stato dalla normativa di settore vigente;

Sentiti l'Organismo paritetico per l'Innovazione (OPI) e il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora contro le discriminazioni (CUG);

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato nella seduta del 13 ottobre 2023;

Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 5 ottobre 2023;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 novembre 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;

Di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto delle previsioni del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, della legge 3 aprile 1979, n. 103, e delle altre norme di legge che disciplinano la specifica materia.

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