LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2024, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 296 che entrano in vigore il 30/12/2023.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
SEZIONE I MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Art. 1
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1.I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2.La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.
2-bis.Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, e' autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate.
3.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
4.Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al comma 2 e sono individuati i termini e le modalita' di erogazione.
5.Per le finalita' di cui ai commi da 2 a 6, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2.
6.In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
7.Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' differito al 31 dicembre 2024.
8.Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.
10.Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui al comma 9 del presente articolo, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a) del suddetto comma 9, dell'85 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c) del comma 9. (23)
11.Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, e' accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all'8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera a) del comma 9, al 9 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera c) del comma 9 ed e' prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua. (23)
12.Alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. (23)
13.Per l'anno 2024, per tutte le categorie aventi priorita' per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui ai commi da 9 a 12, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo. (23)
14.E' riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.
15.In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo e' incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
16.Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo e' elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
17.Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
18.Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttivita', di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta al 5 per cento.
19.La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.
20.Per il miglioramento della qualita' del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative, previste dal contratto di servizio nazionale tra la societa' RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy, di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonche' di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali, e' riconosciuto alla medesima societa' un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024. Il suddetto contributo e' erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.
21.Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.
22.Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.
23.Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
24.Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
25.La spesa per l'attuazione dei commi da 21 a 24 e' valutata in 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.
27.Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28.A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
29.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 27. Le disposizioni di cui al comma 28 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma.
30.Le disposizioni del comma 29 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
31.Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 29 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificita' medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni da individuare nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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