LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213

Type Legge
Publication 2023-12-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2024, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 296 che entrano in vigore il 30/12/2023.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

SEZIONE I MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

1.I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2.La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.

2-bis.Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, e' autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate.

3.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.

4.Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al comma 2 e sono individuati i termini e le modalita' di erogazione.

5.Per le finalita' di cui ai commi da 2 a 6, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2.

6.In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

7.Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' differito al 31 dicembre 2024.

8.Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.

10.Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui al comma 9 del presente articolo, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a) del suddetto comma 9, dell'85 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c) del comma 9. (23)

11.Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, e' accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all'8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera a) del comma 9, al 9 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera c) del comma 9 ed e' prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua. (23)

12.Alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. (23)

13.Per l'anno 2024, per tutte le categorie aventi priorita' per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui ai commi da 9 a 12, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo. (23)

14.E' riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.

15.In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo e' incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

16.Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo e' elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

17.Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

18.Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttivita', di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta al 5 per cento.

19.La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.

20.Per il miglioramento della qualita' del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative, previste dal contratto di servizio nazionale tra la societa' RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy, di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonche' di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali, e' riconosciuto alla medesima societa' un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024. Il suddetto contributo e' erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

21.Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

22.Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.

23.Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

24.Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

25.La spesa per l'attuazione dei commi da 21 a 24 e' valutata in 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.

27.Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

28.A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

29.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 27. Le disposizioni di cui al comma 28 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma.

30.Le disposizioni del comma 29 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

31.Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 29 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificita' medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni da individuare nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

32.In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, e' autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

33.Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese in particolare nei settori delle verifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno, il fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

34.Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e per il progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, e' istituito nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero dell'interno, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 330.515 annui a decorrere dall'anno 2024.

35.Il dirigente generale di cui al comma 34, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, si avvale di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell'interno, secondo le modalita' e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettera b).

36.Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

37.Ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e nei limiti delle stesse, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono effettuare assunzioni di personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

38.Al comma 893 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, un'ulteriore quota e' accantonata e resa indisponibile per la gestione » e dopo le parole: « Ai fini dell'attuazione del comma 891 » sono inserite le seguenti: « e del presente comma ».

40.Ai fini del riconoscimento della specifica professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, in particolare di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

41.Al fine di assicurare continuita' all'attuazione della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' autorizzata per l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unita' di personale non dirigenziale, di cui 30 unita' da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unita' da inquadrare nell'area degli assistenti, entrambe previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per le finalita' di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa di 56.000 euro per l'anno 2024 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 1.162.165 euro per l'anno 2024 e di 2.324.330 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di 132.000 euro per l'anno 2024 e di 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e di 19.320 euro per l'anno 2024 e di 37.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri relativi ai buoni pasto.

42.Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2024, delle attivita' ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, e' autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle relative attivita'.

43.All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « dipendenti della pubblica amministrazione » sono inserite le seguenti: « nonche' per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente » e le parole: « per la formazione » sono soppresse.

45.((COMMA ABROGATO DA. D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

46.((COMMA ABROGATO DA. D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

47.All'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: « 6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non costituiscono esercizio di agenzia in attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e dei contratti con i costruttori automobilistici o gli importatori di cui al medesimo comma 1, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di commissione ».

49.La deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

50.La deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

51.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

52.Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 novembre 2024. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre 2023.

53.Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 52, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 16 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' aumentata al 16 per cento.

55.All'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « E' autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro ».

56.All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-bis e' aggiunto il seguente: « 10-ter. L'Istituto e' il soggetto designato per la realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del comma 10-bis e dei documenti fisici la cui produzione e' affidata allo stesso ».

57.Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 nonche' al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilita' di carte valori e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

58.Per l'attuazione delle attivita' e delle misure della strategia nazionale di cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale puo' avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

60.Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalita' definite d'intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilita' delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

61.Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 60 e li utilizza altresi' per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

62.L'Agenzia delle entrate e l'INPS effettuano attivita' di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

65.Alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 64 si puo' applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalita' ivi previste.

66.Le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

67.Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 64, 65 e 66 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

68.All'articolo 14, comma 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, le parole: « di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a) e b), primo periodo, del comma 1 dell'articolo 10 e alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 », le parole: « , secondo periodo, » sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il periodo precedente si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 ».

69.All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2-septies e' aggiunto il seguente: « 2-octies. Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque titolo da terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' facolta' di chi ha gia' esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa formalizzare la propria volonta' di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale rinuncia puo' essere effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, qualora accettata dall'Agenzia del demanio, su assenso dell'amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa dalla suddetta Agenzia, che puo' condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facolta' di inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all'opzione di acquisto. Resta fermo che, in tali casi, come per i contratti di locazione in corso e per quelli che si sono gia' rinnovati automaticamente, il canone e' pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi del presente articolo, con l'applicazione della normativa in materia di aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT nonche' di una riduzione del 15 per cento del canone previsto ».

72.Limitatamente agli anni 2023 e 2024, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, e' fissato al 15 gennaio 2024 per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024.

73.L'eventuale differenza positiva tra l'imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtu' di quanto stabilito al comma 72, e quella versata, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024, e' dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024 per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso e' dovuto secondo le regole ordinarie.

74.A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

75.Per i contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in relazione alla protezione degli interessi di cybersicurezza dello Stato, ha facolta' di chiedere la congruita' all'Agenzia del demanio ai sensi rispettivamente dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica di cui al medesimo articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

76.Al fine di razionalizzare l'assetto logistico e di conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle proprie sedi istituzionali site nel territorio di Roma Capitale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa ricerca di mercato e ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili, nel limite di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare a sedi istituzionali centrali. A conclusione delle predette operazioni di riallocazione logistica degli uffici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a rilasciare all'Agenzia del demanio gli immobili di cui e' usuario nello stato di fatto in cui si trovano.

77.((COMMA ABROGATO DA. D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

78.Gli esercenti attivita' d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

79.L'adeguamento di cui al comma 78 puo' essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

81.In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.

82.L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 78. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma 78 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.(15)

83.L'adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 80 e 81 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 78 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 78. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

84.Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonche' del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

85.Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 78 a 84 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

86.L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unita' immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilita' e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

87.Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate puo' inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

88.All'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « del 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'11 per cento ». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° marzo 2024.

89.All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; » sono soppresse.

90.Le disposizioni di cui al comma 89 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024.

93.All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente: « 9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma ».

96.Le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

98.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

99.All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis.2 e' inserito il seguente: « 15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attivita', ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attivita' ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

100.Nella sezione III del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75-bis e' aggiunto il seguente: « Art. 75-ter. - (Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo) - 1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attivita' di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attivita', nonche' impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione puo' avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalita' telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute. 2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita' con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».

101.Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso. (22) (29) (35)(39)

102.Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. (29)

103.Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralita' di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilita'.

104.Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle societa' controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo.

105.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalita' di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonche' di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualita' e, sentito l'IVASS, le modalita' di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacita' di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.

105-bis.Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica gia' disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilita' civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma. II Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.

106.In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'assicuratore e' tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresi' assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

107.Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

108.Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la societa' SACE S.p.A. e' autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilita' della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110.

109.Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 108 e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' e' registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 267.

110.Per le finalita' di cui ai commi 108 e 109 e' istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata altresi' con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative, come risultanti dalla contabilita' della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.

111.Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

112.All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « e' trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , al netto dei costi sostenuti dalla predetta societa' per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilita' della medesima societa' ».

113.Nel titolo XVI del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il capo VI e' inserito il seguente: « CAPO VI-bis FONDO DI GARANZIA ASSICURATIVO DEI RAMI VITA Art. 274-bis. - (Definizioni) - 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) "Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo": organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1; b) "prestazioni protette": diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo; c) "imprese aderenti": le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2; d) "intermediari aderenti": gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1; e) "aderenti": le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti. Art. 274-ter. - (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attivita' in uno o piu' dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita e' pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita. 2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attivita' in uno o piu' dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura. 3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalita' sono fornite dagli aderenti in conformita' a quanto previsto dal presente capo. 4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicita' e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse. 5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o piu' dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o piu' dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi. Art. 274-quater. - (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passivita' e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilita' ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. In fase di prima applicazione, il livello obiettivo indicato al comma 1 e' raggiunto, in modo graduale, a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2035. Il termine puo' essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa e' ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1. 4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonche' da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo o nell'interesse di quest'ultimo, ne' quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo. Art. 274-quinquies. - (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse) - 1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo statuto del Fondo se cio' e' autorizzato dal Fondo medesimo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore: a) al 50 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione e' inferiore al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater; b) al 60 per cento una volta che sia stata raggiunta una dotazione pari al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater. 2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,4 per mille dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilita' ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea. 3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermediate e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,1 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente. 4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria e' insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche dei rami vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti. 5. L'IVASS puo' disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita' o la solvibilita'. Il differimento e' accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed e' rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno. 6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e puo' ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati. 7. La dotazione finanziaria e' investita in attivita' a basso rischio e con sufficiente diversificazione. Art. 274-sexies. - (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine: a) effettua, nei limiti e secondo le modalita' indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti; b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette; c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette. 2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a: a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette; b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a); c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto; d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica. 3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), puo' essere effettuato se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-quinquies, comma 4. 4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se, in alternativa: a) la dotazione finanziaria del Fondo si e' ridotta a meno del 50 per cento del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1; b) la dotazione finanziaria del Fondo si e' ridotta a meno di due terzi del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, ed emerge la necessita' di effettuare il pagamento delle prestazioni protette. 5. Finche' il livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile. Art. 274-septies. - (Prestazioni protette ammissibili) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto. 2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1: a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o piu' soggetti come partecipanti di un ente senza personalita' giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto; b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di piu' soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi e' considerata nel calcolo; c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili. 3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2), 3), 4) e 5). Art. 274-octies. - (Modalita' di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa) - 1. Il pagamento e' effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso e' effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto. 2. Il Fondo puo' differire il pagamento nei casi: a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarita' del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto; b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, e' effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento e' sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attivita' illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione. 4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione e' impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo. 5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3. Art. 274-novies. - (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita: a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attivita'; b) effettua con regolarita', almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacita' di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies. A tal fine esso puo' chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza; c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui e' stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa a cui si riferisce la prestazione protetta; d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attivita' istituzionale; e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti; f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento; g) stabilisce nello statuto le modalita' di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso. 2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attivita' per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati indicati al comma 1, lettera d). 3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76. 4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilita' del Fondo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Art. 274-decies. - (Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette. Art. 274-undecies. - (Poteri dell'IVASS) - 1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacita' del Fondo di eseguire le prestazioni protette: a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi; b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo; c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano; d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorita' degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso; e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticita' tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso; f) puo' emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche ai fini di cui all'articolo 274-quater. 2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso. Art. 274-duodecies. - (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso. 2. L'inadempimento e' contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione. 3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa da' tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalita' indicate dall'IVASS. 4. La mancata adesione al Fondo o l'esclusione da esso comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilita' di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245. Art. 274-terdecies. - (Interventi finanziati su base volontaria) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalita' ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalita' concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4. Art. 274-quaterdecies. - (Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita) - 1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalita' e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies. 2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 e' equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter. 3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo ».

114.Al comma 1 dell'articolo 113 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: « g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso ».

115.Al comma 1 dell'articolo 242 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: « e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o e' esclusa da esso ».

116.Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'IVASS, e' nominato un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo di cui all'articolo 274-bis, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, che procede alla nomina di un comitato di gestione provvisorio. Il decreto di nomina stabilisce gli emolumenti dei componenti del collegio promotore, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 274-novies del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113.

117.Il collegio promotore, entro trenta giorni dalla nomina, predispone e comunica all'IVASS il regolamento interno con cui stabilisce i criteri di costituzione e di partecipazione all'assemblea di cui al comma 116, le modalita' di voto e le maggioranze necessarie per deliberare e nominare, nella prima convocazione, il comitato di gestione provvisorio.

118.Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 117, il collegio promotore provvede alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 116. L'assemblea si svolge entro quarantacinque giorni dalla convocazione.

119.Il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 e' composto da cinque persone. La composizione del comitato di gestione provvisorio riflette il rapporto di proporzione fra le quote di contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti. Le decisioni del comitato di gestione provvisorio sono assunte con la maggioranza dei suoi componenti. Ai componenti del comitato di gestione provvisorio si applica l'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

120.Il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 redige lo statuto entro quarantacinque giorni dalla sua nomina e lo trasmette senza indugio all'IVASS per l'approvazione. L'IVASS approva lo statuto entro trenta giorni.

121.Nelle more dell'approvazione dello statuto, della nomina degli organi e del raggiungimento di condizioni organizzative adeguate allo svolgimento delle attivita' previste dalle presenti disposizioni, il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 amministra il Fondo ed esercita i poteri di cui al titolo XVI, capo VI-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, anche sulla base di apposita convenzione da stipulare con soggetti dotati di esperienza nella gestione delle crisi di imprese regolate del settore finanziario. I poteri del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 comprendono quelli di cui all'articolo 274-sexies, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113.

122.I contributi di cui all'articolo 274-quinquies, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, sono versati entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116.

124.Per le finalita' di cui al comma 123, lettera a), numero 2), e' altresi' autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per interventi di parte corrente.

126.In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia' titolari di pensione, hanno facolta' di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

127.L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto gia' effettuato ai sensi dei commi da 126 a 130, con conseguente restituzione dei contributi.

128.La facolta' di cui al comma 126 e' esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l'onere e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

129.Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 126 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere e' deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

130.Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 126 puo' essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo' essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione gia' concessa, la somma ancora dovuta e' versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

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