LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213
384.In adesione all'iniziativa temporanea assunta dalla Banca europea per gli investimenti denominata EU for Ukraine Fund (EU4U), nell'ambito del Pacchetto di sostegno all'Ucraina (Ukraine Support package) adottato dalla medesima Banca, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a porre in essere tutti gli atti e accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati.
385.Agli oneri derivanti dal comma 384, pari a euro 100.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
386.Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca europea per gli investimenti per le attivita' di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa di cui al comma 384, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
387.Il contributo allo strumento europeo per la pace e' incrementato di 203.000.000 di euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027.
388.Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' autorizzata la spesa di 7.650.000 euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalita' di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
389.All'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: « per l'anno 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e di 274 milioni di euro per l'anno 2024 ».
390.Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.
391.E' autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 389 del presente articolo.
393.Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, da ultimo prorogato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, e' ulteriormente prorogato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024.
394.Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' rifinanziato in misura pari a euro 26.000.000 per l'anno 2024.
395.I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validita' fino al 31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
396.I permessi di soggiorno di cui al comma 395 possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attivita' effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
397.E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.
398.Le risorse di cui all'articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare ai parametri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le retribuzioni del personale locale da impiegare presso gli uffici della rete estera dell'ICEAgenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
399.Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel Continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani, inclusi quelli di cittadinanza o di origine italiana.
400.E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
401.Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e' istituita la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal capo del Dipartimento « Casa Italia » e dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed e' composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonche' dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese comunque denominati.
402.Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato il programma di cui al comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attivita' finanziate dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore. Il programma individua le priorita' di intervento, il quadro finanziario, le modalita' di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalita' di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento gia' in essere. All'attuazione del programma possono concorrere risorse gia' disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonche' risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.
403.All'articolo 1, comma 465, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « valutazione degli interventi » sono aggiunte le seguenti: « nonche' alle attivita' connesse al contrasto del dissesto idrogeologico e alla mitigazione del rischio sismico ».
404.Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
405.All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026 ».
406.Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
407.All'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresi' delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi ».
408.Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuita' delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione.
409.E' autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.
410.Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine e' autorizzata la spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024.
411.Le somme disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario delegato alla ricostruzione per la regione Lombardia, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, sono utilizzate per la prosecuzione delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata.
412.Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-septies e' inserito il seguente: « 4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024 ».
413.Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ». A tal fine e' autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024.
414.Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2024.
415.Per le medesime finalita' di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unita' di personale agli uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.
416.Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.
417.All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
418.All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « , 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « , al quinto anno e al sesto anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al quinto, al sesto e al settimo anno ».
419.All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
420.All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
421.Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 419 e 420, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.
423.All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
424.All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
425.Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
426.Per le finalita' di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 e' incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente, le risorse trasferite alle contabilita' speciali dei Commissari straordinari ai sensi dei commi da 404 a 434 e destinate ad assunzioni a tempo determinato sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del primo periodo e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualita' per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.
427.Per l'anno 2024, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
428.Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.
429.All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « , 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022, 2023 e 2024 ».
430.Per garantire la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
431.Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato al 31 dicembre 2024. Per le attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2024.
433.I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.
434.La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019 si intende in deroga, limitatamente all'annualita' 2024, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
435.I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023. Per i contributi di cui al comma 3, lettera f), del suddetto articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.
436.I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 possono essere erogati, per l'intero importo, anche con le modalita' del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
437.Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 436, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni e comunque nel limite temporale dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442 del presente articolo, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
438.I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nei commi da 435 a 442. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023.
439.In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il credito d'imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
440.Le disposizioni di cui ai commi da 435 a 442 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e, in particolare, dall'articolo 50 del medesimo regolamento.
441.I contributi di cui ai commi da 436 a 439 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
442.Per l'attuazione dei commi da 436 a 441 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.
443.Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
444.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalita' di erogazione delle risorse.
445.Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
447.Per le attivita' di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
448.In attuazione del punto 9 dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, e' riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 per cento al 49,11 per cento, di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
449.In attuazione dei punti 1 e 2 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto gia' attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e' riconosciuto alla provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso di riscaldamento, di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
450.
451.Agli oneri derivanti dal comma 450 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
453.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento all'esercizio 2024, ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 452 del presente articolo.
454.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 452 e' autorizzata la spesa pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni di euro per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.
455.Nelle more dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazione (LEP) e dell'attuazione del federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500 e' riconosciuto per gli anni dal 2026 al 2034 un contributo annuo di euro 20 milioni, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidita', sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
456.Il contributo di cui al comma 455 e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2021, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, anche sulla base di dati di preconsuntivo.
457.I contributi di cui al comma 455 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
459.L'accordo di cui al comma 458 e' corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza annuale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199.
460.Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 455, per i quali sono state rilevate per l'anno 2023 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2024, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione di Consiglio o di Giunta nel rispetto dell'articolo 73, commi 1 e 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.
462.Nei confronti della liquidita' derivante dai contributi annuali di cui al comma 455 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 458, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 460 e sino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive di cui al comma 461 non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi ne' sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalita' di legge.
463.La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 458 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 455 sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti delle regioni con cadenza annuale. Per le finalita' di cui al primo periodo il collegio elabora una relazione, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che dia conto dell'esito positivo del controllo. In caso di mancata presentazione della predetta relazione o di relazione con esito negativo, e' sospesa l'erogazione del contributo per l'annualita' relativa all'esercizio in corso e per quelle successive. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2026.
464.
465.Le regioni a statuto ordinario utilizzano i contributi di cui al comma 464 per la realizzazione di una o piu' opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.
466.L'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo, e' trasmesso, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
468.I contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal CUP, sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori di cui al comma 467, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. I relativi passaggi amministrativi sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 469, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento e il rispetto del cronoprogramma procedurale.
469.Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 464 a 468 e' effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
470.Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. Il riparto e' effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.
471.Il contributo non puo' eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.
472.L'importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 470 e' vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
473.Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualita' che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo.
474.A decorrere dall'anno 2025, l'effettiva erogazione annuale del contributo e' condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 470.
475.Il personale di qualifica non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 572 del suddetto articolo 1 e si sono avvalsi della facolta' di cui al comma 580 del medesimo articolo puo' essere assunto con contratto a tempo indeterminato previa procedura selettiva e fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
476.Gli oneri di spesa per il personale di cui al comma 475, fino all'anno 2042, sono posti a carico del contributo di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, a decorrere dall'anno 2043, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.
478.Dall'attuazione del comma 477 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
479.All'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 7 e' sostituito dal seguente: « 7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche ».
480.Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di citta' metropolitana, che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e' riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, da ripartire in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla BDAP entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.
481.Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024.
482.I comuni di cui al comma 480 hanno facolta' di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4 punti percentuali e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La predetta facolta' puo' essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all'incremento della riscossione delle proprie entrate di cui all'articolo 1, comma 572, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
483.I comuni di cui al comma 480, che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi enti e' riconosciuta, altresi', la facolta' di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione straordinaria di liquidazione. La rinuncia da parte dei creditori agli interessi da' diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.
484.Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali, alla data del 1° gennaio 2024, e' in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo testo unico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla BDAP entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma e' prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
485.All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « definitiva ed esecutiva, » sono soppresse.
486.Per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale, di proprieta' del comune stesso, da destinare a Museo archeologico del comune di Poggioreale, e' assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
487.Per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina e' assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
488.In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro nell'anno 2026; nel predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 420, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. E' altresi' autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (23)
489.Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 puo' proporre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di realizzare il concorso alle attivita' delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Il Dipartimento della protezione civile provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 490, al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
489-bis.In relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma e nella regione Umbria aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate anche ai sensi del comma 489 nonche' delle strutture operative di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, puo' essere chiesto anche dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 , pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2022. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate, ai sensi del comma 490, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025.
490.Per l'attuazione del comma 489 puo' essere finalizzata una quota di risorse nel limite di 5 milioni di euro, nell'ambito del riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui al comma 488.
492.Nell'anno 2025, in occasione del Giubileo 2025, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalita' di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilita' degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Per Roma Capitale e il comune di Venezia i contributi previsti dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere incrementati per un ammontare pari a quello di cui al primo periodo. (35)
493.All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « , nonche' dei relativi servizi pubblici locali » sono sostituite dalle seguenti: « e dei relativi servizi pubblici locali, nonche' i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ».
494.In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 ».
497.Agli oneri di cui al comma 496 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 494.
498.Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 496 del presente articolo e all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 501 del presente articolo per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.
499.Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che e' individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario e' nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinche' l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto.
500.Le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilita' di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalita' originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi di cui al comma 496 del presente articolo.
501.Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 498 a 500.
503.Il fondo di cui al comma 502 e' ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024.
504.Al fine di agevolare l'accesso ai servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di desertificazione, all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonche' le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi e' dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3 ».
505.Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
506.Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro ».
507.All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Le eventuali risorse in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 ».
508.Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disponibilita' residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' da individuare con il medesimo decreto.
509.Le risorse di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027.
510.Le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027.
511.In coerenza con le finalita' del PNRR, ai fini del potenziamento della capacita' amministrativa, le pubbliche amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitivita' della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di rating. A tal fine e' assegnato alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
512.Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del rapporto sulla sussidiarieta', per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e' concesso alla Fondazione per la Sussidiarieta' un contributo di 0,5 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attivita'. All'onere derivante dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
513.Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
514.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
515.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ridotta di 7.270.000 euro per l'anno 2024.
516.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 490.828 euro per l'anno 2024, di 1.011.854 euro per l'anno 2025, di 1.211.854 euro per l'anno 2026, di 10.316.301 euro per l'anno 2027, di 12.116.301 euro per l'anno 2028, di 12.716.301 euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 12.816.301 euro a decorrere dall'anno 2031.
517.E' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del comune di Vogogna per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche mediante l'accordo di programma tra l'universita' del Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del presente provvedimento.
518.Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
519.Il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. (41)
520.E' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per le quali e' prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del prodotto interno lordo (PIL). All'attuazione del presente comma si procede, anche sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita', gettoni, emolumenti, rimborsi di spese ne' altre utilita' comunque denominate.
521.All'articolo 15, comma 2, e all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite delle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
522.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
523.Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
524.Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, e' possibile modificare in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto dei fondi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
525.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 523 e 524. I decreti adottati ai sensi dei commi 523 e 524 sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
526.Al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti in relazione all'articolo 22-bis, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le cui modalita' e i cui termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale puo' richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi. Con riferimento agli obiettivi di spesa definiti ai sensi del predetto articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, concorrono le riduzioni degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti dalla presente legge, ad eccezione delle riprogrammazioni di cui al comma 524 del presente articolo, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del comma 523 del presente articolo.
527.Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente e' effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto e' effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 (« Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario ») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione. (19)
527-bis.Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 e' corrisposto secondo le modalita' di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.
527-ter.Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo e' capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non e' possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo.
527-quater.Qualora, in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non sia migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter e' finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti «Redditi da lavoro dipendente», sanita' e trasferimenti agli enti locali.
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