DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 221
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 1), recante i principi e criteri direttivi per il potenziamento del regime di adempimento collaborativo;
Visto, inoltre, l'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 4), della citata legge n. 111 del 2023;
Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 20 dicembre 2023;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;
Sulla
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Potenziamento del regime di adempimento collaborativo
2.Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 2), il decreto di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera b), numero 2), il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), e il decreto di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2), sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 2). Per i soggetti già ammessi al predetto regime alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6-bis e 6-ter, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotte dal comma 1, lettera c), numero 6), si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024.
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