DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 2023, n. 230
2.Presso la Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali, opera la Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S.
Art. 32
Direzione per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica
Art. 33
Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca
2.Il titolare dell'incarico di Direzione generale di cui al presente articolo assume le funzioni di Responsabile per la transizione al digitale di cui all'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione digitale.
Note all'art. 33: - Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16.05.2005: «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis. j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di vertice politico. 1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis. 1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. 1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente. 1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.» - Si riporta l'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.05.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.10.2023: «Art. 99 (Osservatorio del mercato del lavoro). - 1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato "Osservatorio"). 2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi: a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere; b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica; c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare; d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti; e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate; 3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalita', ove non gia' costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 4. Per le finalita' dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalita' di cui al comma 2. 6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e' assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente».
Capo IV Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
Art. 34
Uffici di livello dirigenziale non generale
1.All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei Capi dei Dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Note all'art. 34: - Per l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.
Art. 35
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
1.Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2.Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla Tabella A, sono compresi cinque posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e undici presso gli Uffici di staff dei Capi Dipartimento, come previsto nell'articolo 17, comma 4, del presente decreto.
3.Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla Tabella A, e' compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come previsto nell'articolo 17, comma 3, del presente regolamento.
4.Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero.
5.Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero.
6.Oltre al contingente di cui al precedente comma 3, vanno considerate ulteriori nove unita', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, cosi' ripartite: cinque dirigenti di livello dirigenziale generale componenti del collegio dei sindaci dell'INPS; quattro dirigenti di livello dirigenziale generale componenti del collegio dei sindaci dell'INAIL.
7.Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'amministrazione. Il decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Note all'art. 35: - Per l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1. - Per l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 si veda nelle note all'articolo 27. - Si riporta il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011: «5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti: a) in considerazione dell'incremento dell'attivita' dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS; b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.»
Capo V Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione
Art. 36
Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero le risorse umane, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, e le connesse risorse finanziarie e strumentali dell'ANPAL nel limite di tre posizioni di livello dirigenziale generale, otto posizioni dirigenziali di livello non generale e centotredici unita' di personale non dirigenziale.
2.Con le modalita' di cui all'articolo 34 e' individuato il personale trasferito ricompreso nelle posizioni dirigenziali e non dirigenziale di cui al comma 1, nonche' il personale a tempo determinato in servizio presso ANPAL.
3.Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nel Ministero e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'ANPAL, ove superiore, e quelle riconosciute presso il Ministero.
4.Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza. Il Ministero puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' necessarie a garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo ad ANPAL all'atto della soppressione, ivi comprese le operazioni di pagamento a valere sui capitoli di spesa, nonche' sui conti correnti aperti presso la tesoreria.
5.I beni mobili, informatici e strumentali, utilizzati dall'ANPAL per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali sono trasferiti in proprieta' al Ministero. I beni di cui al primo periodo sono individuati sulla base delle risultanze esposte nel bilancio di chiusura dell'ANPAL. L'atto di individuazione dei beni oggetto di trasferimento costituisce titolo per il discarico dalla contabilita' erariale. Le risorse di cui al primo periodo sono individuate con decreto del Ministro. Dalla data di soppressione il Ministero subentra all'ANPAL nei contratti di servizio in corso.
6.Relativamente ai servizi e ai rapporti giuridici gia' instaurati da ANPAL, al fine garantire la piena operativita', nonche' le corrette modalita' di cessione o cessazione dei contratti in essere con il relativo subentro del Ministero, presso la struttura cui e' affidata la gestione delle spese comuni e per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, si provvede sulla base di elenco dettagliato che dove essere fornito da ANPAL, rispetto ai rapporti giuridici gia' instaurati.
7.Per le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, presso le contabilita' speciali intestate all'ANPAL per la gestione dei fondi europei, si procede, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, alle attivita' di subentro e alla rettifica di intestazione al Ministero che individua i nuovi funzionari delegati.
Art. 37
Trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP con le correlate risorse finanziarie
1.E' trasferito all'INAPP il personale a tempo indeterminato, dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale e' applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, nel limite massimo di 131 unita', unitamente alle correlate risorse finanziarie. Con le modalita' di cui all'articolo 34, e' individuato il predetto personale, unitamente alle risorse finanziarie.
Art. 38
Accordi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INAPP e disposizioni transitorie
1.In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte dal personale del comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero, nonche' per obiettivi di interesse comune di analisi, il Ministero medesimo puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale dell'INAPP fino ad un massimo di unita' di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL, mediante apposita convenzione non onerosa. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.
2.In fase di prima attuazione, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, al fine di garantire la continuita' amministrativa, le funzioni di ANPAL, trasferite al Ministero, per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, continuano ad essere svolte dal personale trasferito dall'ANPAL.
3.Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 17, ciascuna Direzione generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
4.Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dei Capi Dipartimento e dirigenziali seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.
Note all'art. 38: - Per l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 22 giugno 2023, n. 75 si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.
Art. 39
Abrogazioni
Art. 40
Disposizioni finanziarie
1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2963
Tabella A
Tabella A MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE
QUALIFICHE DIRIGENZIALI E AREE
DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENTI
DIRIGENTI 1^ FASCIA 15 *
DIRIGENTI 2^ FASCIA 65 **
AREA FUNZIONARI 782
AREA ASSISTENTI 492
AREA OPERATORI 23
TOTALE COMPLESSIVO 1377
- oltre a tale contingente vanno considerate ulteriori 9 unita' ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e dell'art. 21 comma 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012 n. 214, cosi' ripartite: n. 5 dirigenti di 1^ fascia componenti del collegio dei sindaci dell'INPS; n. 4 dirigenti di 1^ fascia componenti del collegio dei sindaci dell'INAIL. ** n. 6 dirigenti di seconda fascia, a decorrere dall'annualita' 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 6-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
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Normattiva
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