DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2024, n. 1

Type Decreto legislativo
Publication 2024-01-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, ed in particolare l'articolo 16, recante principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 novembre 2023;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati

1.All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.».

2.All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: «3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con le modalità previste dall'articolo 1, comma 3-bis, del presente decreto.».

3.Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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