DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 2024, n. 13
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;
Visto l'articolo 17 della predetta legge n. 111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, e, in particolare, il comma 1, lettere a), b), c), d), e) f), g), numero 2), e h), numero 2);
Visti, inoltre, gli articoli 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 3, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 111 del 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 20 dicembre 2023;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta dell'11 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione
3.All'articolo 9-bis, comma 16, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dopo la parola: «contraddittorio,» sono inserite le seguenti: «da attivare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,».
7.Dall'attuazione del presente articolo, a esclusione del comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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