LEGGE 21 febbraio 2024, n. 16

Type Legge
Publication 2024-02-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2004, n. 86, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero. 2-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonchè dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonchè delle università e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza a titolo gratuito di storici dell'arte, per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-bis, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonchè della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del medesimo comma 2-bis. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. 3. Il "Giorno del ricordo" di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici nè, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". "Art. 3. 1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonchè ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1. 2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento. 3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia. 3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste.».

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