DECRETO 6 febbraio 2024, n. 49

Type Decreto
Publication 2024-02-06
Ultimo aggiornamento 2024-04-16
State In force
Source Normattiva
articles 29
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1.I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere ai corsi di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile, anche con riferimento agli aspetti motivazionali.

2.L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-attitudinale e' svolto dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 11, integrate da un dirigente e da un direttivo medico degli Uffici per le attivita' sanitarie del Dipartimento. Le commissioni possono avvalersi di centri di selezione dell'Aeronautica militare o di altri enti competenti nonche' di personale esperto dell'Aeronautica Militare.

3.L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica per lo svolgimento dell'attivita' di volo e' effettuato presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM), ovvero presso Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa dall'European aviation safety agency (E.A.S.A.).

4.Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformita' a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5.Le procedure per il rilascio dell'idoneita' medica per gli equipaggi dell'aviazione civile sono stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) - Annex 1.

Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.

Art. 15

Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione

1.Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 1, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

2.Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 2, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

3.A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

4.Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

5.I bandi di cui all'articolo 10 definiscono il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore il doppio dei posti messi a selezione.

Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Art. 16

Corso di formazione basico e graduatoria finale

1.Il corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile ha una durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le scuole del Ministero della difesa, oppure presso una Maintenance training organization (MTO), ai sensi delle direttive dell'European aviation safety agency (EASA). Le modalita' di svolgimento del corso, le assenze ammesse, le verifiche intermedie e l'esame finale sono individuate e disciplinate dalle predette strutture di formazione.

2.Il superamento dell'esame finale, presso le strutture di cui al comma 1, e' riconosciuto ai fini dell'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale.

3.La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

4.La graduatoria finale di cui al comma 3 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

5.Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva e' rilasciato il brevetto di specialista di elicottero o il brevetto di specialista di aereo, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.

6.Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.

Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7.

Art. 17

Corso di formazione avanzato e graduatoria finale

1.Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile ha durata non inferiore a un mese, si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale ed e' finalizzato all'acquisizione dell'abilitazione sul tipo di aeromobili in dotazione al Corpo nazionale e all'accertamento delle competenze teoriche sulle materie aeronautiche inerenti agli aeromobili, della gestione tecnica e della manutenzione degli stessi, nonche' dell'attitudine degli allievi allo svolgimento della professione di specialista di aeromobile del Corpo nazionale.

2.Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

3.Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata su un aeromobile, componenti di aeromobile, apparecchiature, simulatori o altri dispositivi di addestramento (STD). Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialita'.

4.Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

5.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 11, comma 2, attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6.La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7.La graduatoria finale di cui al comma 5 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8.Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di specialista di elicottero o il brevetto di specialista di aereo del Corpo nazionale, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.

9.Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.

Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7.

Art. 18

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato

3.E' espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

4.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

5.Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e avanzato, per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 9.

Capo III Accesso al ruolo degli elisoccorritori

Art. 19

Modalita' di accesso al ruolo

1.Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore.

2.Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3.L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Art. 20

Commissione esaminatrice

1.La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e da due elisoccorritori istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2.In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissioni di cui ai commi 1, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 21

Requisiti di partecipazione

3.I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera c), sono accertati ai sensi dell'articolo 23.

Note all'art. 21: - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 583 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si veda nelle note alle premesse.

Art. 22

Titoli

1.I titoli di studio e le qualificazioni professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2.Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3.Ai fini della valutazione delle qualificazioni professionali, i punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 5 punti.

4.Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e le qualificazioni professionali posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

5.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 redige, sulla base del punteggio dei titoli di cui ai commi 1 e 2, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

Art. 23

Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale

1.I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori.

2.L'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica per lo svolgimento dell'attivita' di elisoccorritore e' svolto presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM).

3.Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformita' a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis di cui al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4.L'accertamento dei requisiti attitudinali avviene mediante una prova pratica tecnica, di verifica delle abilita' necessarie per lo svolgimento dell'attivita' specialistica di elisoccorritore, effettuata dalla commissione esaminatrice che si avvale del personale istruttore incaricato dalla Direzione centrale per la formazione.

Note all'art. 23: - Per il testo dell'art. 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si veda nelle note alle premesse.

Art. 24

Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale

1.La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore.

2.A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

3.La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4.Il bando di cui all'articolo 19 definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore il doppio dei posti messi a selezione.

Note all'art. 24: - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Art. 25

Corso di formazione professionale e graduatoria finale

1.Il corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore ha durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Il programma didattico comprende insegnamenti di carattere aeronautico e di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico in contesti emergenziali, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, in ambienti impervi speleo, alpino, fluviali e su superfici d'acqua aperte.

2.Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3.Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

4.Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale, articolato in prove teoriche, in prove pratiche e in una prova orale, e' finalizzato all'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere alle specifiche funzioni del ruolo degli elisoccorritori.

5.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6.La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7.La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8.Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia l'abilitazione di elisoccorritore del Corpo nazionale.

9.Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.

Note all'art. 25: - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7.

Art. 26

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

2.E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

3.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4.Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Note all'art. 26: - Per il testo dell'art. 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 9.

Capo IV Disposizioni transitorie e comuni

Art. 27

Disposizioni transitorie

1.In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'eta' anagrafica per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 12, commi 1, lettere a), e' elevata a 33 anni.

2.In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'eta' anagrafica per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e' elevata a 40 anni.

Art. 28

Scelta Sede

1.Le graduatorie finali di cui agli articoli 8, 16 e 25 determinano l'ordine di scelta delle sedi di assegnazione.

Art. 29

Disposizione di rinvio

1.Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.

Il Ministro: Piantedosi

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del

Ministero della difesa, n. 1016

Note all'art. 29: - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse.

Allegato A

Allegato A (articolo 4) RUOLO DEI PILOTI DI AEROMOBILE Parte I - Titoli di studio a) Lauree magistrali di seguito indicate: 1) laurea magistrale nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 3 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 3 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 2 4) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 2 5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 2 6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 2 7)laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 2 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 2 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 2 b) Lauree universitarie di seguito indicate: 1) laurea nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 1 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1 3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5 6) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5 Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. c) Diploma di istituto tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Trasporti e Logistica - Tutte le articolazioni punti 1 Sono, altresi', valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88. d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita' punti 0,50 e) Master universitario di II livello punti 0,40 f) Master universitario di I livello punti 0,25 g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER: 1) livello C2 punti 3 2) livello C1 punti 2 3) livello B2 punti 1 Parte II - Titoli aeronautici Pilota di aereo (80%) a) Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2 b) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H) punti 2 c) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1 d) Abilitazione IR current punti 0,5 e) Ciascuna abilitazione Type Rating su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 f) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) , rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25 Pilota di elicottero (80%) a) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2 b) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A) punti 2 c) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1 d) Abilitazione IR current punti 0,5 e) Ciascuna abilitazione Type Rating su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 f) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25 Pilota di aereo (20%) a) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane altri Corpi dello Stato punti 2 b) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) punti 2 c) Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze italiane o altri Corpi dello Stato punti 2 d) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o (CPL/H) punti 2 e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1 f) Abilitazione IR current punti 0,5 g) Ciascuna abilitazione Type Rating su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25 Pilota di elicottero (20%) a) Brevetto di pilota elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2 b) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) punti 2 c) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2 d) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A) punti 2 e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1 f) Abilitazione IR current punti 0,5 g) Ciascuna abilitazione Type Rating su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25

Allegato B

Allegato B (articolo 13) RUOLO DEGLI SPECIALISTI DI AEROMOBILE Parte I - Titoli di studio a) Lauree magistrali di seguito indicate: 1) laurea magistrale nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 3 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 3 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 2 4) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 2 5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 2 6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 2 7)laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 2 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 2 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 2 b) Lauree universitarie di seguito indicate: 1) laurea nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 1 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1 3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e (L-25) punti 0,5 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5 6) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5 Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. c) Diploma di istituto tecnico - Settore Tecnologico - Trasporti e Logistica - Tutte le articolazioni punti 1 Sono, altresi', valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88. d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita' punti 0,50 e) Master universitario di II livello punti 0,40 f) Master universitario di I livello punti 0,25 g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER: 1) livello C2 punti 3 2) livello C1 punti 2 3) livello B2 punti 1 4) livello B1 punti 0,5 Parte II - Titoli aeronautici Specialista di aereo (80%) a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente, rilasciato secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 e) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 f) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25 Specialista di elicottero (80%) a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente, rilasciato secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 e) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 f) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25 Specialista di aereo (20%) a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1. rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5 f) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 g) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25 Specialista di elicottero (20%) a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5 f) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 g) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25

Allegato C

Allegato C (articolo 22) RUOLO DEGLI ELISOCCORRITORI Parte I - Titoli di studio a) Lauree magistrali di seguito indicate: 1) laurea magistrale nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 3 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 3 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 2 4) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 2 5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 2 6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 2 7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 2 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 2 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 2 b) Lauree universitarie di seguito indicate: 1) laurea nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 1 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1 3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5 6) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5 Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. c) Diploma di istituto tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Trasporti e Logistica - Tutte le articolazioni punti 1 Sono, altresi', valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88. d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita' punti 0,50 e) Master universitario di II livello punti 0,40 f) Master universitario di I livello punti 0,25 g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER (livello B1) punti 0,50 h) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER (livello B2) punti 1,00 Parte II - Qualificazioni professionali 1) Qualificazione professionale VF SAF basico (o SAF 1B) punti 0,50 2) Qualificazione professionale VF SAF avanzato (o SAF 2A o superiore) punti 3 3) Qualificazione professionale VF SA punti 3 4) Qualificazione professionale VF SFA (o SAF fluviale) punti 1 5) Qualificazione professionale VF Nuoto e salvamento VF punti 1 6) Qualificazione professionale VF TAS secondo livello punti 1 * Le qualificazioni 2) e 3) includono quelle di cui ai punti 4) e 5), per le quali pertanto non verranno considerati i relativi punteggi.

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