DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2024, n. 48

Type Decreto legislativo
Publication 2024-03-24
Ultimo aggiornamento 2024-05-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 4;

Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, concernente «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata»;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, concernente «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità»;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110, recante «Regolamento recante modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante «Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005, recante «Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2005;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante «Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, recante «Misure di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2019;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 gennaio 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 marzo 2024;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alle parti I, II e III del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

3.All'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, dopo le parole: «servizi di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «ad uso pubblico nonchè l'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti» e le parole: «è libera e ad essa» sono sostituite dalle seguenti: «sono libere e ad esse».

6.All'articolo 8 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.».

7.All'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, le parole: «articolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208».

10.All'articolo 13 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 5, dopo le parole: «il parere dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «e dell'Autorità».

11.All'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, le parole: «una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione».

14.All'articolo 28 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

16.All'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia nè alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.».

21.All'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell'ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura già assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM.».

23.Dopo l'articolo 49-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 è inserito il seguente: «Art. 49-ter (Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego). - 1. Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

24.All'articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 3 primo periodo, le parole da: «può esperire» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto.».

27.All'articolo 54-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 le parole: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».

28.L'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente: «Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze). - 1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. 2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. 3. Le società interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonchè comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti. 5. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate. 6. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie. 7. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

29.All'articolo 58, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 9, le parole: «che devono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972,» sono soppresse.

32.All'articolo 77 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 3, le parole: «tale domanda transnazionale identificata.» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2.».

33.All'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, le parole: «dell'articolo 64, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 75».

34.All'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 4, le parole da: «assicura la pubblicazione» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «: a) assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo in considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; b) assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonchè i corrispondenti livelli dei servizi; c) monitora e garantisce la conformità con gli indicatori di cui alla lettera b).».

35.All'articolo 91 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole «81 a 84» sono sostituite dalle seguenti: «81 e 84»; 2) al comma 4, le parole: «84 o 85» sono sostituite dalle seguenti: «83 o 85».

37.All'articolo 98-decies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In particolare, l'Autorità può imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero non rispettano le specifiche raccomandazioni dell'ITU-T. L'Autorità può ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione.».

38.All'articolo 98-undetricies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorità, ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di S.I.M. digitale (eS.I.M.). Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinchè sia garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identità, nonchè del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente siano utilizzati sistemi di identità digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identità. L'identificazione del titolare del contratto può essere effettuata anche da remoto o in via indiretta, purchè vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.».

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