DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 2024, n. 50
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»;
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;
Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;
Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2024;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Effettuata la notifica alla Commissione europea n. 2023/0554/IT - SERV30, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208
6.All'articolo 6 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al comma 2, le parole: «, comunque» sono soppresse.
7.All'articolo 8 del decreto legislativo n. 208 del 2021, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Presso il Ministero è istituito un comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, di esprimere parere nella fase di adozione dei codici di autoregolamentazione e co-regolamentazione dei fornitori di servizi media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, a tutela dei minori. Le modalità di funzionamento e partecipazione al comitato sono definite con successivo decreto ministeriale. Ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.».
8.All'articolo 13 del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività degli operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale.».
9.Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è inserito il seguente: «Art. 13-bis (Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri). - 1. L'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, televisiva o radiofonica, in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità. 2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorità.».
10.La rubrica del titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 208 del 2021, è sostituita dalla seguente: «Disciplina del fornitore di servizi di media su frequenze terrestri».
11.L'articolo 14 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è abrogato.
12.L'articolo 15 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri). - 1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità. 2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi e di dati dal regolamento adottato dall'Autorità. 3. Per i fornitori di servizi media audiovisivi e di dati in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
13.La rubrica del titolo III, capo III, del decreto legislativo n. 208 del 2021, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente e del fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite e via cavo e della fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta».
24.All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021, le parole: «televisive e» sono soppresse.
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