LEGGE 8 aprile 2024, n. 53
Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Accordo-art. 1
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione», e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri», da una parte, e LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, dall'altra, di seguito denominati congiuntamente «le parti», CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono; CONSIDERANDO la particolare importanza che le parti ascrivono alla natura globale delle loro relazioni reciproche; CONSIDERANDO che per le parti il presente accordo rientra in una piu' ampia e coerente relazione governata da accordi sottoscritti da entrambe; RIBADENDO l'adesione delle parti al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali sanciti dalla DICHIARAZIONE universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti; RIBADENDO l'adesione delle parti ai principi dello stato di diritto e del buon governo e il loro comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto dei principi dello sviluppo sostenibile e dell'esigenza di tutelare l'ambiente; RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione in materia di stabilita', giustizia e sicurezza internazionali come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della poverta' e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (ONU); ESPRIMENDO un impegno deciso volto a combattere tutte le forme di terrorismo e a creare efficaci strumenti internazionali per la sua definitiva eliminazione nel rispetto degli strumenti pertinenti, in particolare della risoluzione n. 1373, adottati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; CONSIDERANDO che l'Unione ha adottato nel 2001 e aggiornato nel 2004 un piano d'azione globale per la lotta contro il terrorismo e ha conseguentemente preso una serie di misure; considerando che all'indomani degli attentati di Madrid il Consiglio europeo ha, in data 25 marzo 2004, adottato un'importante dichiarazione sulla lotta al terrorismo e che nel dicembre 2005 l'Unione ha anche adottato una strategia antiterrorismo; RIBADENDO che i delitti piu' gravi che riguardano l'insieme della comunita' internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante misure adottate a livello nazionale e mediante il rafforzamento della cooperazione internazionale; CONSIDERANDO che il corretto e indipendente funzionamento della Corte penale internazionale rappresenta un importante sviluppo ai fini della pace e della giustizia nel mondo; CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha individuato nella proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori una grave minaccia per la sicurezza internazionale e ha adottato il 12 dicembre 2003 una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dopo che il Consiglio dell'Unione europea aveva gia' adottato in data 17 novembre 2003 una politica dell'Unione per l'integrazione delle politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi; considerando altresi' che l'adozione per consenso della risoluzione n. 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunita' internazionale a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, come ribadito con l'adozione delle risoluzioni nn. 1673 e 1810 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha definito le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) una minaccia crescente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo e ha adottato, in data 16 dicembre 2005, una strategia volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, sottolineando l'esigenza di garantire un approccio globale e coerente tra le politiche di sicurezza e di sviluppo; RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunita' economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e dei successivi protocolli di adesione; RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti al fine di intensificare la loro cooperazione, e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', rispetto dell'ambiente naturale e mutuo vantaggio; CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, in piena sintonia con le attivita' condotte in ambito regionale, la cooperazione fra l'Unione e la Repubblica di Singapore sulla base di valori comuni e di un mutuo vantaggio; CONFERMANDO il loro desiderio di migliorare la comprensione tra l'Asia e l'Europa su basi di parita', di rispetto reciproco delle rispettive norme culturali e politiche e di accettazione delle differenze di opinione; CONFERMANDO il loro desiderio di rafforzare le relazioni commerciali attraverso la conclusione di un accordo di libero scambio; OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione, il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla Repubblica di Singapore che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto Stati membri dell'Unione conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda informa immediatamente la Repubblica di Singapore di ogni cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso il Regno Unito e/o l'Irlanda restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Art. 1. Principi generali 1. Il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, quali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti, e' alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le parti confermano i loro valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite (Carta dell'ONU). 3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. 4. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo, allo stato di diritto, compresa l'indipendenza del potere giudiziario, e alla lotta contro la corruzione. 5. Le parti cooperano a norma del presente accordo secondo modalita' conformi alle loro rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.
Accordo-art. 2
Art. 2. Finalita' della cooperazione Nell'intento di rafforzare le relazioni bilaterali, le parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e a promuovere una maggiore cooperazione nei settori di reciproco interesse, puntando in particolare a: a) istituire una cooperazione in tutte le sedi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti; b) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalita' transnazionale; c) istituire una cooperazione per la lotta contro i piu' gravi crimini di portata internazionale; d) istituire una cooperazione per la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, contro la costituzione di scorte illegali di armi leggere e di piccolo calibro e il loro commercio illegale in tutti i suoi aspetti; e) creare le condizioni e promuovere l'espansione e lo sviluppo degli scambi tra le parti con reciproco vantaggio; f) istituire una cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse che attengono al commercio e agli investimenti, allo scopo di facilitare i flussi commerciali e di investimento, prevenendo ed eliminando eventuali ostacoli, secondo modalita' coerenti e complementari con le iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future; g) istituire una cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, anche per quanto riguarda lo stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di esseri umani, la lotta alla criminalita' organizzata transnazionale, il riciclaggio di denaro e gli stupefacenti; h) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare le dogane, la politica macroeconomica e le istituzioni finanziarie, la fiscalita', la politica industriale, le piccole e medie imprese, la societa' dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, l'istruzione e la cultura, l'ambiente e le risorse naturali, la sanita' e le statistiche; i) rafforzare e promuovere la partecipazione, presente e futura, della Repubblica di Singapore ai programmi di cooperazione per l'Asia dell'Unione; j) promuovere il ruolo e la visibilita' che ciascuna parte ha nelle regioni dell'altra; k) istituire un dialogo regolare con l'obiettivo di migliorare la reciproca comprensione delle rispettive societa' e di sensibilizzare alle diverse visioni culturali, religiose e sociali in Asia e in Europa.
Accordo-art. 3
Art. 3. Cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali 1. Le parti si impegnano a scambiarsi opinioni e a collaborare nelle sedi e nelle organizzazioni regionali e internazionali quali le Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale dell'ASEAN, il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ove convengano in merito al reciproco vantaggio di tali scambi e di tale cooperazione. 2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti, sempre che consensuale, tra think-tank, universita', organizzazioni non governative e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attivita' correlate.
Accordo-art. 4
Art. 4. Cooperazione regionale e bilaterale 1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e riservando la debita centralita' e attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attivita' pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti si adoperano per massimizzare l'impatto sull'UE e sui partner dell'ASEAN e per promuovere la partecipazione dell'UE e dei partner dell'ASEAN sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilita' politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attivita' che vedono coinvolti l'Unione e i partner dell'ASEAN. 2. Le parti possono, se del caso, decidere di fornire sostegno finanziario ad attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o a esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.
Accordo-art. 5
Art. 5. Cooperazione nella lotta al terrorismo Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo nel rispetto dello stato di diritto e dei rispettivi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite, delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, compresi il diritto dei diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale applicabili. In questo quadro le parti, tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, di cui alla [risoluzione n. 60/288](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::risoluzione:1960;288) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, e della dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo, convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in particolare nelle forme seguenti: a) nel quadro della piena applicazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altri pertinenti risoluzioni dell'ONU, convenzioni e strumenti internazionali; b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale applicabile; c) mediante lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche sotto i profili tecnici e della formazione, e mediante lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo; d) mediante la collaborazione cosi' da rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo e il relativo quadro normativo e cosi' da pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite; e) mediante la promozione della cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite cosi' da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo; f) mediante la condivisione delle migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo. Le parti convengono che la cooperazione di cui al presente articolo si svolge conformemente a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.
Accordo-art. 6
Art. 6. Attuazione degli obblighi internazionali al fine di punire i gravi crimini di portata internazionale 1. Le parti ribadiscono che i delitti piu' gravi che riguardano l'insieme della comunita' internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante misure adottate a livello nazionale e nel rispetto dei rispettivi obblighi internazionali, cooperando nei tribunali internazionali istituiti a tal fine. 2. Le parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento di tali tribunali costituisca un passo avanti importante ai fini della pace e della giustizia internazionali. Le parti decidono di collaborare per condividere le esperienze e le competenze tecniche relative agli adeguamenti giuridici richiesti per attuare e adempiere i rispettivi obblighi internazionali. 3. Le parti riconoscono l'importanza della Corte penale internazionale nel contesto della lotta contro l'impunita' e convengono di impegnarsi in un dialogo sul suo funzionamento imparziale e indipendente.
Accordo-art. 7
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