LEGGE 8 aprile 2024, n. 54
Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2024 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: dal 06/06/2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, di seguito denominato «Accordo».
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Norme applicabili
1.Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.
2.Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorita' giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti e' il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.
3.Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorita' giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Accordo-art. 1
Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena La Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (di seguito le Parti); intendendo ampliare l'ambito della cooperazione giudiziaria gia' in essere attraverso gli accordi internazionali vigenti, tra cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Strasburgo il 20.4.1959, la Convenzione europea di estradizione fatta a Parigi il 13.12.1957, la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate fatta a Strasburgo il 21.3.1983, il Protocollo addizionale a tale Convenzione fatto a Strasburgo il 18.12.1997 e, infine, la Convenzione di amicizia e buon vicinato fatta a Roma il 31.3.1939; intendendo estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale al settore disciplinato dalla Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione fatta a Strasburgo il 30.11.1964; intendendo, piu' in particolare, estendere la cooperazione al reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena; desiderando conseguentemente introdurre delle disposizioni che regolino il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie che applicano misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive di pene detentive, oppure infliggono pene detentive condizionalmente sospese imponendo obblighi/prescrizioni, oppure impongono obblighi/prescrizioni all'atto della liberazione condizionale, ai fini della sorveglianza dell'esecuzione delle suddette misure o sanzioni o dell'adempimento dei sopra citati obblighi/prescrizioni, qualora le suddette misure, sanzioni od obblighi/prescrizioni riguardino persone che non hanno la cittadinanza e/o la legale e abituale residenza nella Parte in cui la decisione giudiziaria e' stata emessa, bensi' nell'altra Parte; desiderando, a tal fine, concludere un accordo per l'adozione di tutte le misure necessarie al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena; dando atto che il presente Accordo rispetta i principi fondamentali degli ordinamenti giuridici delle Parti, sicche' nessuna sua disposizione potra' essere interpretata nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento e/o l'esecuzione di una decisione giudiziaria avente ad oggetto una misura alternativa alla detenzione, una sanzione sostitutiva di una pena detentiva o una pena detentiva condizionalmente sospesa con l'imposizione di obblighi/prescrizioni, qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura alternativa, sanzione sostitutiva, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena sia stata disposta al fine di punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, dell'origine etnica, della nazionalita', della lingua, delle opinioni politiche o dell'orientamento sessuale, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per una di tali cause; dando atto, piu' in particolare, che il presente Accordo non osta a che ciascuna Parte applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla liberta' di associazione, alla liberta' di stampa, alla liberta' di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla liberta' di religione; evidenziando che lo scopo del reciproco riconoscimento ed esecuzione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive di pene detentive, della liberazione condizionale e della sospensione condizionale della pena con l'imposizione di obblighi/prescrizioni e' da un lato quello di aumentare le possibilita' di reinserimento sociale della persona interessata, consentendole tra l'altro di mantenere o recuperare i propri legami affettivi, familiari, lavorativi e culturali; dall'altro quello di migliorare il controllo dei corrispondenti obblighi/prescrizioni allo scopo di ridurre il rischio di recidiva, cosi' proteggendo le vittime dei reati e, piu' in generale, la collettivita'; convengono quanto segue. Art. 1 Disposizioni di principio Il presente Accordo disciplina il reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o con la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonche' delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi/prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle Parti, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di liberta' e giusto processo.
Accordo-art. 2
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo si intende per: a) «decisione»: una sentenza, ordinanza, decreto o altro provvedimento definitivo emesso da un'autorita' giudiziaria di una delle Parti con cui viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o una misura restrittiva della liberta' personale condizionalmente sospesa, oppure una sanzione sostitutiva della suddetta pena o una misura alla stessa alternativa; b) «sospensione condizionale della pena»: una pena detentiva o una misura restrittiva della liberta' personale la cui esecuzione e' sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi/prescrizioni; c) «sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa da una pena detentiva o da una misura restrittiva della liberta' personale o da una pena pecuniaria, che impone obblighi e/o impartisce prescrizioni; d) «misura alternativa»: ogni sanzione e/o misura disposta - all'esito o dopo un procedimento o processo - in luogo di una pena detentiva al fine d'inserire o mantenere la persona condannata nella comunita' dei consociati, contestualmente controllando la sua pericolosita' sociale. Cio' mediante l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni comunque comportanti una limitazione della liberta' personale, ivi comprese le misure consistenti nell'esecuzione di una pena detentiva in tutto o in parte al di fuori di uno stabilimento penitenziario con particolari modalita', quali per esempio lo svolgimento di un'attivita' lavorativa o la frequentazione di corsi d'istruzione o formazione professionale; e) «liberazione condizionale»: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che costei abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni; f) «misure di liberazione o sospensione condizionale»: gli obblighi e/o le prescrizioni imposti a una persona fisica da un'autorita' giudiziaria in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una liberazione condizionale; g) «Parte di emissione»: la Parte in cui viene emessa una decisione giudiziaria ai sensi della precedente lettera a) o una decisione di liberazione condizionale ai sensi della precedente lettera e); h) «Parte di esecuzione»: la Parte alla quale e' trasmessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva di pena detentiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, ai fini del relativo riconoscimento ed esecuzione mediante la sorveglianza sull'adempimento dei relativi obblighi/prescrizioni.
Accordo-art. 3
Art. 3 Finalita' 1. Il presente Accordo e' volto a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate per la commissione di un reato, a migliorare la protezione delle vittime dei reati e piu' in generale della collettivita', nonche' a favorire l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive di pene detentive, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, richieda di adempiere nel territorio della Parte di esecuzione gli obblighi imposti e/o le prescrizioni impartite dalla decisione, purche' tale persona sia cittadina della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi, oppure risieda legalmente e abitualmente nel territorio della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi. Al fine di conseguire queste finalita', il presente Accordo regola le procedure secondo le quali l'altra Parte riconosce le decisioni in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, conseguentemente curando la sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni e adottando tutte le altre determinazioni relative alla misura, sanzione o sospensione. 2. Il presente Accordo si applica: a) al riconoscimento delle decisioni in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena; b) all'esecuzione delle decisioni di cui alla lettera a) mediante il trasferimento della sorveglianza sugli obblighi imposti e/o sulle prescrizioni impartite dalle suddette decisioni; c) a tutte le altre decisioni conseguenti o comunque relative a quelle di cui alle lettere a) e b), secondo quanto previsto nel presente Accordo.
Accordo-art. 4
Art. 4 Autorita' Centrali Rivestono il ruolo di Autorita' Centrali, ai fini del presente Accordo, il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I) per la Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino, che assumono il ruolo di Autorita' centrali.
Accordo-art. 5
Art. 5 Ambito di applicazione 1. Il presente Accordo si applica alle misure caratterizzate da una o piu' dei seguenti obblighi e/o prescrizioni, o altri obblighi e/o prescrizioni affini: a) obbligo di comunicare a una determinata autorita' ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro; b) divieto di frequentare determinate localita' o specifiche circoscrizioni territoriali; c) restrizioni al diritto di espatrio; d) prescrizioni riguardanti la residenza, dimora e/o la condotta, con particolare riferimento a istruzione, formazione, attivita' lavorative e ricreative, nonche' prescrizioni comportanti limitazioni o particolari modalita' di esercizio di un'attivita' professionale; e) obbligo di presentarsi a ore prefissate davanti a una determinata autorita'; f) obbligo di evitare contatti con determinate persone; g) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati per la commissione di un reato; h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato ed eventualmente di fornire la prova di tale risarcimento; i) obbligo di svolgere un lavoro o un'attivita' socialmente utile; j) obbligo di contattare, relazionarsi e collaborare col servizio sociale; k) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione. 2. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1, il presente Accordo si applica alle seguenti misure o ad altre di analogo contenuto. 2.1 Per la Repubblica Italiana: affidamento in prova al servizio sociale ([artt. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47) e [47-quater legge 26.7.1975 n. 354](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47quater)); affidamento in prova terapeutico ([art. 94 d.p.r. 9.10.1990 n. 309](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309~art94)); liberta' controllata ([art. 56 legge 24.11.1981 n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art56)); sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni ([artt. 165 c.p.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art165) e 18-bis disp. coord. c.p.); liberazione condizionale ([art. 176 c.p.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art176)); liberta' vigilata ([art. 228 c.p.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art228)); divieto di soggiorno in determinati comuni o province ([art. 233 c.p.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art233)); divieto di frequentare osterie et similia ([art. 234 c.p.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art234)); lavori di pubblica utilita' ([artt. 186 comma 9-bis d.lgs. 30.4.1992 n. 285, 54](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;54~art186-com9bis) [d.lgs. 28.8.2000 n. 274 e 73 comma 5-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;73~com5bis) [d.p.r. 9.10.1990 n. 309](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309)). 2.2 Per la Repubblica di San Marino: affidamento in prova al servizio sociale ([art. 106-bis c.p.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art106bis)); esperimento probatorio dopo la condanna ([art. 64 c.p.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art64) e [art. 5 legge n. 139/1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997;139~art5) e ss.mm.); semiliberta' ([art. 106 c.p.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art106)); sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni ([artt. 61](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art61) e [62 c.p.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art62)); liberazione condizionale ([art. 103 c.p.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art103)); lavori di pubblica utilita'. 3. Le competenti autorita' giudiziarie della Repubblica Italiana potranno altresi' richiedere assistenza alle competenti autorita' giudiziarie della Repubblica di San Marino per la sorveglianza degli obblighi imposti e/o delle prescrizioni impartite con le decisioni di messa alla prova ([artt. 168-bis segg. c.p.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art168bis) e 464-bis segg. [c.p.p.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447)); nello stesso modo si potra' reciprocamente procedere nel caso di esperimento probatorio concesso alla persona indagata o imputata ([legge n. 139/1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997;139) e ss.mm., art. 5 ss.). In tali casi, rimane comunque ferma la competenza dell'autorita' giudiziaria richiedente per tutte le determinazioni previste nei sopra citati articoli, nonche' per la prosecuzione e definizione del procedimento nel cui ambito la decisione di messa alla prova o di esperimento probatorio e' stata disposta. Le altre previsioni del presente Accordo si applicano solo nella misura in cui non risultano incompatibili con il permanere di detta competenza.
Accordo-art. 6
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