LEGGE 14 maggio 2024, n. 68

Type Legge
Publication 2024-05-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Accordo-art. 1

ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO L'UNIONE EUROPEA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, di seguito «gli Stati membri dell'Unione europea», L'ISLANDA, IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, IL REGNO DI NORVEGIA? di seguito «gli Stati EFTA», di seguito denominati congiuntamente «le attuali Parti contraenti», e LA REPUBBLICA DI CROAZIA, Considerando che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso «il trattato di adesione») e' stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011; Considerando che, a norma dell'articolo 128 dell'accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunita', di diventare una Parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»); Considerando che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare Parte contraente dell'accordo SEE; Considerando che le modalita' e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e lo Stato richiedente, Hanno deciso di concludere il seguente accordo: Articolo 1 1. La Repubblica di Croazia diventa Parte contraente dell'accordo SEE e viene in appresso denominata «nuova Parte contraente». 2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate prima del 30 giugno 2011, diventano vincolanti per la nuova Parte contraente nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti contraenti e secondo le modalita' e condizioni stabilite nel presente accordo. 3. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE a) Preambolo i) Nell'elenco delle Parti contraenti, dopo la Repubblica francese e' aggiunto quanto segue: «LA REPUBBLICA DI CROAZIA,» ii) prima di UNGHERIA sono soppressi i termini «LA REPUBBLICA DI»; iii) prima di «MALTA» sono aggiunti i termini «LA REPUBBLICA DI»; b) articolo 2: i) la lettera f) e' soppressa. ii) dopo la lettera e), e' aggiunto il testo seguente: «f) con "atto di adesione del 9 dicembre 2011" si intende l'"atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.»; c) articolo 117: il testo dell'articolo 117 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38-bis, nell'addendum al protocollo 38-bis, nel protocollo 38-ter e nell'addendum al protocollo 38-ter.»; d) articolo 129: i) al paragrafo 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «A seguito dell'allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.»; ii) al paragrafo 1, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «I testi degli atti cui e' fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.». 2. ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE a) Il protocollo 4 relativo alle norme di origine e' modificato come segue: i) l'allegato IV-bis (Testo della dichiarazione su fattura) e' modificato come segue: aa) prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura e' inserito il testo seguente: "Versione croata Parte di provvedimento in formato grafico ii) l'allegato IV-ter (Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED) e' modificato come segue: aa) prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED e' inserito il testo seguente: "Versione croata Parte di provvedimento in formato grafico b) Al protocollo 38-ter e' aggiunto il testo seguente: «ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38-TER SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI CROAZIA Articolo 1 1. Il protocollo 38-ter si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Croazia. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase del protocollo 38-ter non si applica. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38-ter non si applica. I fondi non impegnati per la Croazia non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari. Articolo 2 Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1º luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un'unica quota dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria del medesimo.» c) Il testo del protocollo 44 e' sostituito dal seguente: «SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali e' fatto riferimento: a) all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e all'articolo 37 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, e b) nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parita' di trattamento fra uomini e donne), al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) e al punto 53a (regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni. 2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunita' europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.».

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. Tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'accordo SEE, derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (in appresso «l'atto di adesione del 9 dicembre 2011»), sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante. 2. A tal fine, viene inserito il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate: «- 1 2012 J003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).». 3. Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 sia il primo trattino del punto in questione, esso e' preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:», a seconda dei casi. 4. Nell'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3. 5. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione della nuova Parte contraente, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. Le disposizioni contenute nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, di cui all'allegato B del presente accordo, sono integrate nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante. 2. A qualsiasi disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE citata nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 o adottata conformemente ad esso, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Ogni Parte del presente accordo puo' sottoporre qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo stesso al comitato misto SEE. Il comitato misto SEE esamina la questione per trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo SEE.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle attuali Parti contraenti e dalla nuova Parte contraente conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui e' stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della nuova Parte contraente, purche' lo stesso giorno entrino in vigore anche i relativi protocolli seguenti: a) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo; b) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunita' economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e c) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunita' economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, islandese e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede, e' depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi delle Parti dell'accordo.

Accordo-Allegato A

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