DECRETO 2 aprile 2024, n. 72
3.Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Art. 24
Prova preselettiva
1.Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2.La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.
3.Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4.La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5.E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 23 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7.Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 25
Prove di esame del concorso
1.Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da una prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di unita' navali, come individuate nell'allegato C, parte II.
2.Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei nautici di coperta, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla media dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
3.La prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di unita' navali e' diretta ad accertare la padronanza e la predisposizione alla conduzione di natanti del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
Art. 26
Titoli
1.I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2.Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3.Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali e' preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.
4.Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5.Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi), riparametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.
6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 23 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
Art. 27
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
1.Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2.Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
Note all'art. 27: - Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7.
Art. 28
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1.I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 27, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2.I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici, secondo le modalita' individuate nell'allegato C, parte V.
3.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento dell'attivita' di nautico di coperta comporta l'esclusione dal concorso.
4.Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
5.Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
6.Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
7.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 29
Corso di formazione e graduatoria finale
1.I vincitori del concorso sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione.
2.Il corso di formazione di cui al comma 1 e' articolato in una fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di nautico di coperta, della durata non inferiore a 12 settimane.
3.Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
4.Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
5.La fase teorico-pratica e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.
6.Al termine della fase teorico-pratica, i nautici di coperta allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
7.Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento della fase avanzata.
8.La fase avanzata e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita' di soccorso in mare.
9.Durante la fase avanzata, gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche e pratiche.
10.Gli allievi che superano tutte le verifiche intermedie della fase avanzata sostengono un esame finale, articolato in una prova teorica e una prova pratica, ai fini dell'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata a bordo delle unita' navali antincendi VF.
11.Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative e da due specialisti nautici formatori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
12.La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, sia alla prova teorica che alla prova pratica dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove.
13.La commissione di cui al comma 11, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
14.Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di nautico di coperta.
Note all'art. 29: - Per il testo dell'art. 50, comma 4 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.
Art. 30
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
2.E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4.Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Note all'art. 30: - Per il testo dell'art. 239, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note all'art. 10.
Capo IV Accesso al ruolo dei nautici di macchina
Art. 31
Modalita' di accesso al ruolo
1.Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2.Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
3.L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Note all'art. 31: - Per il testo dell'art. 50, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.
Art. 32
Requisiti di partecipazione
2.Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3.I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono accertati ai sensi dell'articolo 38.
Note all'art. 32: - Per il testo dell'art. 50, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.
Art. 33
Commissione esaminatrice del concorso
1.La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative, da uno specialista nautico formatore e da un componente non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3.Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Art. 34
Prova preselettiva
1.Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2.La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.
3.Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4.La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5.E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 33 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7.Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 35
Prove di esame del concorso
1.Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da una prova di conoscenza degli impianti di unita' navali, come individuate nell'allegato D, parte II.
2.Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei nautici di macchina, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla media dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
3.La prova di conoscenza degli impianti di unita' navali e' diretta ad accertare la padronanza e la predisposizione alla gestione di sistemi di propulsione e di impiantistica di natanti del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
Art. 36
Titoli
1.I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato D, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2.Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3.Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali e' preso in considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.
4.Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5.Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi), parametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.
6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 33 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
Art. 37
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
1.Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2.Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
Note all'art. 37: - Per il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.
Art. 38
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1.I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 37, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2.I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsico-diagnostici, secondo le modalita' individuate nell'allegato D, parte V.
3.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento dell'attivita' di nautico di macchina comporta l'esclusione dal concorso.
4.Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
5.Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
6.Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
7.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 39
Corso di formazione e graduatoria finale
1.I vincitori del concorso sono nominati nautici di macchina allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione.
2.Il corso di formazione di cui al comma 1 e' articolato in una fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di nautico di macchina, della durata non inferiore a 12 settimane.
3.Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
4.Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
5.La fase teorico-pratica e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.
6.Al termine della fase teorico-pratica, i nautici di macchina allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
7.Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono nominati nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento della fase avanzata.
8.La fase avanzata e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita' di soccorso in mare.
9.Durante la fase avanzata, gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche e pratiche.
10.Gli allievi che superano tutte le verifiche intermedie della fase avanzata sostengono un esame finale, articolato in una prova teorica e una prova pratica, ai fini dell'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata a bordo delle unita' navali antincendi VF.
11.Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative ed a due specialisti nautici formatori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
12.La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi sia alla prova teorica che alla prova pratica dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove.
13.La commissione di cui al comma 11, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
14.Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di nautico di macchina.
Note all'art. 39: - Per il testo dell'art. 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.
Art. 40
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
2.E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4.Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Note all'art. 40: - Per il testo dell'art. 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note all'art. 10.
Capo V Accesso al ruolo dei sommozzatori
Art. 41
Modalita' di accesso al ruolo
1.Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2.Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
3.L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Note all'art. 41: - Per il testo dell'art. 52, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.
Art. 42
Requisiti di partecipazione
2.Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3.I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono accertati ai sensi dell'articolo 48.
Note all'art. 42: - Per il testo dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle premesse.
Art. 43
Commissione esaminatrice del concorso
1.La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative, da uno specialista sommozzatore formatore e da un componente esterno all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3.Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Art. 44
Prova preselettiva
1.Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2.La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, della lingua inglese e di elementi di fisiologia umana e leggi della fisica inerenti l'attivita' subacquea.
3.Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4.La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5.E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 43 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7.Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 45
Prove di esame del concorso
1.Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da una prova scritta di conoscenza degli elementi base della subacquea, come individuate nell'allegato E, parte II.
2.Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei sommozzatori, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio della prova 1 assume valore massimo di 4/30 (quattro/trentesimi); il punteggio della prova 2 assume valore massimo di 2/30 (due/trentesimi); il punteggio della prova 3 assume valore massimo di 14/30 (quattordici/trentesimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla somma dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 20/30 (venti/trentesimi).
3.La prova scritta di conoscenza degli elementi base della subacquea e' diretta ad accertare la padronanza delle leggi fisiche che regolano le attivita' in ambienti iperbarici, tipici del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 4/30 (quattro/trentesimi).
Art. 46
Titoli
1.I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato E, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2.Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3.Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali e' preso in considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.
4.Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5.Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 6/30 (sei/trentesimi), riparametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.
6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 43 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
Art. 47
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
1.Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2.Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
Note all'art. 47: - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.
Art. 48
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1.I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 47, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2.I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro psicodiagnostici, secondo le modalita' individuate nell'allegato E, parte V.
3.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento dell'attivita' di sommozzatore comporta l'esclusione dal concorso.
4.Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
5.Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
6.Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
7.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 49
Corso di formazione e graduatoria finale
1.I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione.
2.Il corso di formazione di cui al comma 1 e' articolato in una fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di sommozzatore, della durata non inferiore a 18 settimane.
3.Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
4.Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
5.La fase teorico-pratica e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.
6.Al termine della fase teorico-pratica, i sommozzatori allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico - pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico - pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
7.Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento della fase avanzata.
8.La fase avanzata e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere subacqueo e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico in ambienti iperbarici e di soccorso acquatico di superficie.
9.Durante la fase avanzata gli allievi sostengono verifiche periodiche, distinte in teoriche, pratiche e attitudinali. Le verifiche sono valutate in decimi dalla commissione di cui al comma 11, secondo i criteri individuati al comma 10. Il punteggio delle verifiche periodiche e' espresso in trentesimi ed e' dato dalla media dei valori dei punteggi di ciascuna verifica teorica, pratica e attitudinale, opportunamente riparametrati in trentesimi.
10.Al fine del superamento delle verifiche periodiche della fase avanzata, gli allievi devono conseguire i seguenti punteggi medi minimi: 6/10 (sei/decimi) per le verifiche teoriche; 5/10 (cinque/decimi) per le verifiche pratiche. Inoltre, gli allievi devono conseguire il punteggio minimo di 6/10 (sei/decimi) per ogni singola verifica attitudinale. Al termine della fase avanzata, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento delle verifiche periodiche della fase avanzata. L'esame finale e' articolato in una prova teorica e una prova orale ai fini dell'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova orale ha per oggetto le materie trattate nella fase avanzata.
11.Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche periodiche e dell'esame finale. La commissione e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative e da due specialisti sommozzatori formatori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
12.La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi sia alla prova teorica che alla prova orale dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) per ciascuna delle due prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove.
13.Il punteggio della fase avanzata risulta dalla media del voto dell'esame finale e delle verifiche periodiche.
14.La commissione di cui al comma 11, sulla base del punteggio di cui al comma 13, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
15.Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di sommozzatore.
Note all'art. 49: - Per il testo dell'art. 50, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.
Art. 50
Dimissione ed espulsione dal corso di formazione
2.E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4.Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Note all'art. 50: - Per il testo dell'art. 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note all'art. 10.
Capo VI Disposizioni comuni
Art. 51
Disposizione di rinvio
1.Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il Ministro: Piantedosi
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, n. 1844
Allegato A
Allegato A (articolo 6) RUOLO DEI PILOTI DI AEROMOBILE Parte I - Titoli di studio a) Lauree magistrali di seguito indicate: 1) laurea magistrale nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 3 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 3 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 2 4) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 2 5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 2 6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 2 7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 2 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 2 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 2 b) Lauree universitarie di seguito indicate: 1) laurea nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 1 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1 3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5 6) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5 Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. c) Diploma di istituto tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Trasporti e Logistica - Tutte le articolazioni punti 1 Sono, altresi', valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88. d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita' punti 0,50 e) Master universitario di II livello punti 0,40 f) Master universitario di I livello punti 0,25 g) Conoscenza lingua inglese: 1) livello C2 punti 3 2) livello C1 punti 2 3) livello B2 punti 1 4) livello B1 punti 0,5 Parte II - Prove di esame del concorso ai sensi dell'articolo 5, comma 1 L'esame prevede lo svolgimento di due prove motorio-attitudinali, come di seguito riportate, il cui ordine di esecuzione e' stabilito dalla commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 3 e puo' essere variato dalla commissione medesima in relazione ad esigenze organizzative: • PROVA 1. valutazione della resistenza; • PROVA 2. valutazione acquaticita'. PROVA 1 VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA La "PROVA 1" prevede la percorrenza, da parte del candidato, della distanza di 1.000 metri piani. Le modalita' e i protocolli di esecuzione, nonche' le modalita' di valutazione saranno esplicitate nei relativi bandi. PROVA 2 VALUTAZIONE DELL'ACQUATICITA' La "PROVA 2" e' composta dagli esercizi di seguito descritti che il candidato deve effettuare nuotando in piscina: • 18 m di nuoto in immersione • sostentamento verticale (45'' con una zavorra di 3 kg) • 75 m di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105'') • ingresso in acqua da un'altezza di 3 m Il punteggio della "PROVA 2" risulta dalla media aritmetica dei quattro punteggi ottenuti nell'esecuzione dei quattro prove in piscina componenti la prova stessa. Ciascuna delle quattro prove in piscina deve riportare un punteggio di almeno 7/10. Le modalita' e i protocolli di esecuzione, nonche' le modalita' di valutazione saranno esplicitate nei relativi bandi. Parte III - Titoli aeronautici Pilota di aereo a) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) punti 2,0 b) Abilitazione IR current punti 1,0 c) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o Corpi dello Stato punti 0,5 d) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) punti 0,75 e) Licenza di pilota commerciale (CPL/H) o Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o Corpi dello Stato punti 0,5 f) Attestazione conoscenza della lingua inglese (TEA): ICAO English Level IV punti 0,5 g) Ciascuna abilitazione Type Rating su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,25 h) Attestazione frequenza corso Multi Crew Cooperation punti 0,25 i) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25 Pilota di elicottero a) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) punti 2,0 b) Abilitazione IR current punti 1,0 c) Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o Corpi dello Stato punti 0,5 d) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) punti 0,75 e) Licenza di pilota commerciale (CPL/A) o Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5 f) Attestazione conoscenza della lingua inglese (TEA): ICAO English Level IV punti 0,5 g) Ciascuna abilitazione Type Rating su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,25 h) Attestazione frequenza corso Multi Crew Cooperation punti 0,25 i) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25
Allegato B
Allegato B (articolo 16) RUOLO DEGLI SPECIALISTI DI AEROMOBILE Parte I - Titoli di studio a) Lauree magistrali di seguito indicate: 1) laurea magistrale nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 3 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 3 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 2 4) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 2 5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 2 6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 2 7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 2 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 2 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 2 b) Lauree universitarie di seguito indicate: 1) laurea nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 1 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1 3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5 6) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5 Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. c) Diploma di istituto tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Trasporti e Logistica - Tutte le articolazioni punti 1 Sono, altresi', valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88. d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita' punti 0,50 e) Master universitario di II livello punti 0,40 f) Master universitario di I livello punti 0,25 g) Conoscenza lingua inglese: 1) livello C2 punti 3 2) livello C1 punti 2 3) livello B2 punti 1 4) livello B1 punti 0,5 Parte II - Prove di esame del concorso ai sensi dell'articolo 15, comma 1 L'esame prevede lo svolgimento di due prove motorio-attitudinali, come di seguito riportate, il cui ordine di esecuzione e' stabilito dalla commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 13 e puo' essere variato dalla commissione medesima in relazione ad esigenze organizzative: • PROVA 1. valutazione della resistenza; • PROVA 2. valutazione acquaticita'. PROVA 1 VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA La "PROVA 1" prevede la percorrenza, da parte del candidato, della distanza di 1.000 metri piani. Le modalita' e i protocolli di esecuzione, nonche' le modalita' di valutazione saranno esplicitate nei relativi bandi. PROVA 2 VALUTAZIONE DELL'ACQUATICITA' La "PROVA 2" e' composta dagli esercizi di seguito descritti che il candidato deve effettuare nuotando in piscina: • 18 m di nuoto in immersione • sostentamento verticale (45'' con una zavorra di 3 kg) • 75 m di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105'') • ingresso in acqua da un'altezza di 3 m Il punteggio della "PROVA 2" risulta dalla media aritmetica dei quattro punteggi ottenuti nell'esecuzione dei quattro prove in piscina componenti la prova stessa. Ciascuna delle quattro prove in piscina deve riportare un punteggio di almeno 7/10. Le modalita' e i protocolli di esecuzione, nonche' le modalita' di valutazione saranno esplicitate nei relativi bandi. Parte III - Titoli aeronautici Specialista di aereo a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA punti 2,0 b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA punti 2,0 c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA punti 1,0 d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA punti 1,0 e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.3, rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,5 f) Brevetto di manutentore aeronautico rilasciato secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5 g) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,25 h) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25 Specialista di elicottero a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA punti 2,0 b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA punti 2,0 c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA punti 1,0 d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA punti 1,0 e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A1, rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,5 f) Brevetto di manutentore aeronautico rilasciato secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5 g) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 h) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25
Allegato C
Allegato C (articoli 22, 25, 26, 28) SEZIONE NAUTICI DI COPERTA Parte I - Specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, aggiuntivi a quelli previsti dal decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative, richiamati dall'articolo 22, comma 1. Requisiti di idoneita' fisica Parametri visivi speciali Visione crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento, sensibilita' al contrasto normali. Tempi di reazione risposte a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, almeno nei limiti del 4° decile. Esame vestibolare completo normale. Parte II - Prove di esame del concorso ai sensi dell'articolo 25, comma 1 a) L'esame prevede lo svolgimento di tre prove motorio-attitudinali, come di seguito riportate, il cui ordine di esecuzione e' stabilito dalla commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 23 e puo' essere variato dalla commissione medesima in relazione ad esigenze organizzative: • PROVA 1. valutazione equilibrio, forza, coordinazione e reazione motoria; • PROVA 2. valutazione resistenza; • PROVA 3. valutazione acquaticita'. PROVA 1 VALUTAZIONE EQUILIBRIO, FORZA, COORDINAZIONE E REAZIONE MOTORIA La "PROVA 1" e' composta dai seguenti tre moduli, finalizzati ad accertare le capacita' di equilibrio, di forza, di coordinazione e di reazione motoria del candidato: • modulo A - traslocazione alla trave alta; • modulo B - trazioni complete alla sbarra fissa; • modulo C - piegamenti sulle braccia e spostamento laterale. Per la validita' della prova si riportano di seguito i tempi massimi a disposizione del candidato per l'esecuzione dei singoli moduli: • modulo A 5'00'' (300 secondi); • modulo B 1'00'' (60 secondi); • modulo C 1'00'' (60 secondi). Le modalita' e i protocolli di esecuzione, nonche' le modalita' di valutazione saranno esplicitate nei relativi bandi. Il punteggio della "PROVA 1" risulta dalla media aritmetica dei tre punteggi ottenuti nell'esecuzione dei tre moduli (A - B - C) componenti la prova stessa. Ciascuno dei tre moduli deve riportare un punteggio di almeno 7/10. PROVA 2 VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA La "PROVA 2" prevede la percorrenza, da parte del candidato, della distanza di 1.000 metri piani. Le modalita' e i protocolli di esecuzione, nonche' le modalita' di valutazione saranno esplicitate nei relativi bandi. PROVA 3 VALUTAZIONE DELL'ACQUATICITA' La "PROVA 3" e' composta dagli esercizi di seguito descritti che il candidato deve effettuare nuotando in piscina: • 18 m di nuoto in immersione • sostentamento verticale (45'' con una zavorra di 3 kg) • 75 m di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105'') • ingresso in acqua da un'altezza di 3 m Il punteggio della "PROVA 3" risulta dalla media aritmetica dei quattro punteggi ottenuti nell'esecuzione dei quattro prove in piscina componenti la prova stessa. Ciascuna delle quattro prove in piscina deve riportare un punteggio di almeno 7/10. Le modalita' e i protocolli di esecuzione, nonche' le modalita' di valutazione saranno esplicitate nei relativi bandi. b) L'esame prevede altresi' lo svolgimento di una prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di unita' navali: • governo e manovra di una imbarcazione; • modalita' di attracco in banchina di una imbarcazione. Le modalita' e i protocolli di esecuzione, nonche' le modalita' di valutazione saranno esplicitate nei relativi bandi. Parte III - Titoli di studio ai sensi dell'articolo 26, comma 2 a) Lauree magistrali di seguito indicate: 1) laurea magistrale nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 2 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 2 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 1,5 4) laurea magistrale in fisica (LM-17) punti 1,5 5) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 1,5 6) laurea magistrale in scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) punti 1,5 7) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 1,5 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 1,5 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 1,5 10) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 1,5 11) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 1,5 12) laurea magistrale in scienze geofisiche (LM-79) punti 1,5 b) Lauree universitarie di seguito indicate: 1) laurea conseguita nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 1,5 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1,5 3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5 6) laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30) punti 0,5 7) laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31) punti 0,5 8) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5 Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. c) Diploma istituto tecnico - Settore tecnologico - Indirizzo trasporto e logistica punti 1 Sono, altresi', valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88. d) Conoscenza lingua inglese - Livello B1 (QCER) punti 1 Parte IV - Qualificazioni professionali ai sensi dell'articolo 26, comma 3 Titoli professionali marittimi: 1) Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT punti 5 2) Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT punti 4 3) Comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggi costieri punti 3 4) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT punti 2 5) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT punti 1 6) Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT adibite a viaggi costieri punti 3 7) Comandante su unita' di stazza fino a 2000 GT adibite a navigazione litoranea punti 2 8) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri punti 1 9) Comandante del diporto punti 2 10) Capitano del diporto punti 1 11) Titoli superiori alle Abilitazioni al Comando di Unita' navali costiere delle Forze Armate punti 4 12) Titoli superiori alle Abilitazioni al Comando di Unita' navali costiere delle Capitanerie di porto punti 4 Parte V - Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai sensi dell'articolo 28, comma 2 La commissione esaminatrice di cui all'articolo 28, comma 4, dispone l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali: ESAMI EMATOCHIMICI: ESAME URINE, VES, EMOCROMO, COLESTEROLO LDL, TRANSAMINASI GPT, TRANSAMINASI GOT, TRIGLICERIDI, GGT, BILIRUB. TOT.E FRAZ., COLESTEROLO TOTALE, COLESTEROLO HDL, CREATININA, GLICEMIA, AZOTEMIA. -E.C.G.; -ACCERTAMENTO PSICOATTITUDINALE; -SPIROMETRIA; -VISITA OCULISTICA ED ESAME FONDO DELL'OCCHIO; -VISITA OTORINO; -AUDIOMETRIA CON VALUTAZIONE SPECIALISTICA; -CREATINURIA E ALCOLURIA, ES. TOSSICOLOGICO; -TEST DI PERSONALITA'E INTERVISTA PSICOLOGICA; -ES.VESTIBOLARE STIMOL.ROT.EMG; -VALUTAZIONE PARAMETRI VISIVI SPECIALI (VISIONE CREPUSCOLARE, SENSIBILITA' ALL'ABBAGLIAMENTO E SENSIBILITA' AL CONTRASTO); -TEMPI DI REAZIONE A STIMOLI SEMPLICI E COMPLESSI, LUMINOSI E ACUSTICI; -VISITA MEDICA GENERALE. La commissione ha la facolta' di disporre ogni ulteriore indagine clinica, di laboratorio o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie, qualora reputato necessario per una migliore valutazione psico-fisica del candidato.
Allegato D
Allegato D (articoli 32, 35, 36, 38) SEZIONE NAUTICI DI MACCHINA Parte I - Specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, aggiuntivi a quelli previsti dal decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative, richiamati dall'articolo 22, comma 1. Requisiti di idoneita' fisica Parametri visivi speciali Visione crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento, sensibilita' al contrasto normali. Tempi di reazione risposte a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, almeno nei limiti del 4° decile. Esame vestibolare completo normale. Requisiti di idoneita' attitudinale Verifica delle seguenti abilita' al nuoto: a) 18 mt di nuoto in immersione b) sostentamento verticale (45" con una zavorra di 3 kg) c) 75 mt di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105") d) ingresso in acqua da un'altezza di 3 mt Parte II - Prove di esame del concorso ai sensi dell'articolo 35, comma 1 a) L'esame prevede lo svolgimento di tre prove motorio-attitudinali, come di seguito riportate, il cui ordine di esecuzione e' stabilito dalla commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 33 e puo' essere variato dalla commissione medesima in relazione ad esigenze organizzative: • PROVA 1. valutazione equilibrio, forza, coordinazione e reazione motoria; • PROVA 2. valutazione resistenza; • PROVA 3. valutazione acquaticita'. PROVA 1 VALUTAZIONE EQUILIBRIO, FORZA, COORDINAZIONE E REAZIONE MOTORIA La "PROVA 1" e' composta dai seguenti tre moduli, finalizzati ad accertare le capacita' di equilibrio, di forza, di coordinazione e di reazione motoria del candidato: • modulo A - traslocazione alla trave alta; • modulo B - trazioni complete alla sbarra fissa; • modulo C - piegamenti sulle braccia e spostamento laterale. Per la validita' della prova si riportano di seguito i tempi massimi a disposizione del candidato per l'esecuzione dei singoli moduli: • modulo A 5'00'' (300 secondi); • modulo B 1'00'' ( 60 secondi); • modulo C 1'00'' ( 60 secondi). Le modalita' e i protocolli di esecuzione, nonche' le modalita' di valutazione saranno esplicitate nei relativi bandi. Il punteggio della "PROVA 1" risulta dalla media aritmetica dei tre punteggi ottenuti nell'esecuzione dei tre moduli (A - B - C) componenti la prova stessa. Ciascuno dei tre moduli deve riportare un punteggio di almeno 7/10. PROVA 2 VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA La "PROVA 2" prevede la percorrenza, da parte del candidato, della distanza di 1.000 metri piani. Le modalita' e i protocolli di esecuzione, nonche' le modalita' di valutazione saranno esplicitate nei relativi bandi. PROVA 3 VALUTAZIONE DELL'ACQUATICITA' La "PROVA 3" e' composta dagli esercizi di seguito descritti che il candidato deve effettuare nuotando in piscina: • 18 m di nuoto in immersione • sostentamento verticale (45'' con una zavorra di 3 kg) • 75 m di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105'') • ingresso in acqua da un'altezza di 3 m Il punteggio della "PROVA 3" risulta dalla media aritmetica dei quattro punteggi ottenuti nell'esecuzione dei quattro prove in piscina componenti la prova stessa. Ciascuna delle quattro prove in piscina deve riportare un punteggio di almeno 7/10. Le modalita' e i protocolli di esecuzione, nonche' le modalita' di valutazione saranno esplicitate nei relativi bandi. b) L'esame prevede altresi' lo svolgimento di una prova di conoscenza degli impianti di unita' navali: • approntamento motore; • approntamento e attivazione impiantistica di bordo; • emergenza impiantistica di bordo. Le modalita' e i protocolli di esecuzione, nonche' le modalita' di valutazione saranno esplicitate nei relativi bandi. Parte III - Titoli di studio ai sensi dell'articolo 36, comma 2. a) Lauree magistrali di seguito indicate: 1) laurea magistrale nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 2 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 2 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 1,5 4) laurea magistrale in fisica (LM-17) punti 1,5 5) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 1,5 6) laurea magistrale in scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) punti 1,5 7) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 1,5 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 1,5 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 1,5 10) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 1,5 11) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 1,5 12) laurea magistrale in scienze geofisiche (LM-79) punti 1,5 b) Lauree universitarie di seguito indicate 1) laurea conseguita nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 1 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1 3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5 6) laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30) punti 0,5 7) laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31) punti 0,5 8) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5 Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. c) Diploma istituto tecnico - Settore tecnologico - Indirizzo trasporto e logistica punti 1 Sono, altresi', valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88. d) Conoscenza lingua inglese - Livello B1 (QCER) punti 1 Parte IV - Qualificazioni professionali ai sensi dell'articolo 36, comma 3 Titoli professionali marittimi: 1) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW punti 5 2) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale compresa tra 750 e 3000 kW punti 4 3) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW punti 2 4) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale compresa tra 750 e 3000 kW punti 1 5) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 kW punti 3 6) Direttore di macchina del diporto punti 2 7) Capitano di macchina del diporto punti 1 8) Abilitazioni marittime militari relativi a corsi effettuati presso la Marina militare per la condotta di motori di potenza superiore a 1000 HP punti 4 Parte V - Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai sensi dell'articolo 38, comma 2 La commissione esaminatrice di cui all'articolo 38, comma 4, dispone l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali: ESAMI EMATOCHIMICI: ESAME URINE, VES, EMOCROMO, COLESTEROLO LDL, TRANSAMINASI GPT, TRANSAMINASI GOT, TRIGLICERIDI, GGT, BILIRUB. TOT.E FRAZ., COLESTEROLO TOTALE, COLESTEROLO HDL, CREATININA, GLICEMIA, AZOTEMIA. -E.C.G.; -ACCERTAMENTO PSICOATTITUDINALE; -SPIROMETRIA; -VISITA OCULISTICA ED ESAME FONDO DELL'OCCHIO; -VISITA OTORINO; -AUDIOMETRIA CON VALUTAZIONE SPECIALISTICA; -CREATINURIA E ALCOLURIA, ES. TOSSICOLOGICO; -TEST DI PERSONALITA'E INTERVISTA PSICOLOGICA; -ES.VESTIBOLARE STIMOL.ROT.EMG; -VALUTAZIONE PARAMETRI VISIVI SPECIALI (VISIONE CREPUSCOLARE, SENSIBILITA' ALL'ABBAGLIAMENTO E SENSIBILITA' AL CONTRASTO); - TEMPI DI REAZIONE A STIMOLI SEMPLICI E COMPLESSI, LUMINOSI E ACUSTICI); -VISITA MEDICA GENERALE. La commissione ha la facolta' di disporre ogni ulteriore indagine clinica, di laboratorio o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie, qualora reputato necessario per una migliore valutazione psico-fisica del candidato.
Allegato E
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