DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2024, n. 82
Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'articolo 2, commi 7, lettera h), e 8;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente «Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM», di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) e lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Considerato che si ritiene necessario un intervento di revisione della disciplina relativa agli ordinamenti didattici, con un'attenzione specifica alle attivita' di ricerca, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revisione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), nelle adunanze del 7 e 8 luglio 2022;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212
4.L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole). - 1. L'offerta formativa delle istituzioni e' articolata in corsi di diverso livello. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, possono raggruppare corsi di materie omogenee in scuole. I corsi e le scuole afferiscono ai dipartimenti. 2. I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa dei corsi e delle scuole ad essi afferenti. I dipartimenti formulano proposte al consiglio accademico sulle attivita' di produzione artistica. Le scuole hanno la responsabilita' didattica dei corsi dei diversi livelli ad esse afferenti. I corsi possono essere articolati anche in piu' indirizzi in relazione a specifici contenuti. Ogni dipartimento e ogni scuola si dotano di un organo collegiale di coordinamento. 3. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, definiscono il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, e ne disciplinano il funzionamento e la figura del coordinatore di dipartimento e di scuola, eletti dai docenti afferenti rispettivamente al dipartimento o alla scuola. 4. Nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola, e' nominato almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto. In mancanza del rappresentante degli studenti la funzione di rappresentanza, nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola e' svolta da uno studente individuato dalla consulta degli studenti dell'istituzione. 5. Fino all'adozione da parte del consiglio accademico della delibera di cui al comma 3, l'offerta formativa dell'istituzione rimane articolata nei corsi, scuole e dipartimenti esistenti. 6. Ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati».
7.All' articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e al secondo periodo puo' essere modificato con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla necessita' di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.».
8.L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Regolamenti didattici). - 1. Con regolamenti delle istituzioni, redatti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi decreti attuativi, sono disciplinati gli ordinamenti didattici. 2. Il regolamento didattico generale e' redatto in conformita' allo statuto dell'istituzione ed e' approvato dal Ministero. Il regolamento di cui al presente comma disciplina gli aspetti generali di organizzazione dell'attivita' didattica dei corsi, con particolare riferimento: a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative; b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato nel rispetto delle norme contrattuali vigenti; c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico; f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2; g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2; h) ad un apposito servizio istituito per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche', in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti a tempo parziale; l) alle modalita' di individuazione, per ciascuna attivita', della struttura o del soggetto responsabili; m) alla valutazione della qualita' della didattica; n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte; o) alle modalita' per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8; p) al numero dei rappresentanti degli studenti nei dipartimenti, e nelle scuole se costituite, e alle relative modalita' di elezione, anche sulla base del regolamento della Consulta degli studenti; q) al numero di crediti formativi richiesto per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti, in numero non inferiore a venti e non superiore a quaranta. 3. I regolamenti dei corsi, proposti dalle competenti strutture didattiche sulla base di uno schema-tipo di regolamento definito dal consiglio accademico e nel rispetto delle disposizioni del regolamento didattico generale, sono approvati dal consiglio accademico, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione per i profili di sostenibilita' finanziaria. I regolamenti dei corsi disciplinano la funzionalita' dei singoli corsi di studio, con riferimento ai seguenti aspetti: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei singoli corsi, con indicazione dei dipartimenti e, se costituite, delle scuole di afferenza; b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa; d) le modalita' della prova finale per il conseguimento del titolo; e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore al 50 per cento per ciascuna attivita' formativa, con esclusione dello studio individuale, con facolta' di incrementare tale percentuale. 4. I regolamenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati con decreto del direttore dell'istituzione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima. 5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e del regolamento didattico generale. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.».
9.Al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti: «Art. 10-bis (Diplomi ad honorem). - 1. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, approvata almeno dai due terzi dei componenti, possono conferire il diploma accademico ad honorem ovvero il dottorato di ricerca ad honorem a personalita' di chiara fama artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale, che si sono distinte per attivita' artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo. 2. Il diploma accademico ad honorem attribuisce i diritti del diploma accademico di II livello. Il dottorato di ricerca ad honorem attribuisce i diritti del dottorato di ricerca. 3. Ciascuna istituzione puo' attribuire al massimo un diploma accademico ad honorem e un dottorato di ricerca ad honorem per ciascun anno accademico. Art. 10-ter (Diplomi in restauro). - 1. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302. 2. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico abilitante di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, 30 dicembre 2010, n. 302, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2011.».
12.All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dopo le parole: «per la finanza pubblica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e agli adempimenti previsti le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
13.All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dopo le parole: «regolamento didattico» e' inserita la seguente: «generale».
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