DECRETO 26 giugno 2024, n. 88
Note all'art. 11: - Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 47, rubricato «Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'»: «1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1.Per le finalita' di cui al presente Capo e' consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente Capo, in particolare delle generalita' delle guide turistiche che presentano domanda di iscrizione all'elenco nazionale.
2.Il Ministero del turismo e' titolare del trattamento dei dati personali di cui al comma 1.
3.Il soggetto gestore della piattaforma informatica di cui all'articolo 8 del presente Capo assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali. All'atto dell'affidamento del servizio di realizzazione della piattaforma informatica, il Ministero del turismo individua gli obblighi cui e' tenuto il responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
Note all'art. 12: - Il Regolamento (UE) n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119.
Capo III Condizioni e modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero
Art. 13
Esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti in Stati membri dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e in Svizzera
1.I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di guida turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia: a. su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b. in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente, a scelta del richiedente, nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento. In questo caso il Ministero del turismo, previa istanza dell'interessato, si esprime in ordine alle modalita' di svolgimento della misura compensativa, ove ritenuta necessaria.
Note all'art. 13: - Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 novembre 2007, n. 261. - Si riporta il testo dell'articolo 9, rubricato «Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea»: «1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali: a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione; b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione e' regolamentata. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1. 3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'. 3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale. 4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano.». - Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 22, rubricato «Misure compensative»: «1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia; b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; c) se la professione regolamentata include una o piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. 2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprieta' industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale. 3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attivita'. 4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento: a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attivita' professionali esercitate da infermieri professionali e per attivita' professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera g); b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali; c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c); d) se e' richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e). 4-bis. Comma abrogato. 4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro. 6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 7. Con provvedimento dell'autorita' competente interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale. 8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga. 8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale e' debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni: a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19; b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente. 8-ter. Al richiedente dovra' essere data la possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.». - Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 23, rubricato «Tirocinio di adattamento e prova attitudinale»: «1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile. 2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione. 3. Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla normativa vigente.».
Art. 14
Libera prestazione del servizio di guida turistica
1.I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia su base temporanea ed occasionale in regime di libera prestazione di servizi, alle condizioni indicate ai seguenti commi.
2.Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di guida turistica.
3.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'attivita' di guida turistica svolta per non piu' di sessanta giorni annui, e comunque per non piu' di venti giorni continuativi, indipendentemente dal numero di turisti accompagnati, e' considerata avente carattere temporaneo e occasionale.
4.Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara al Ministero del turismo, mediante procedura on line disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it, la propria intenzione di entrare in Italia per svolgervi l'attivita' di guida turistica, specificandone i singoli periodi. La dichiarazione viene presentata all'atto della prima prestazione e ha validita' di dodici mesi. Il Ministero del turismo rilascia a ciascun professionista un codice univoco temporaneo da esibire su richiesta dei soggetti autorizzati all'esercizio delle funzioni di controllo.
5.Il Ministero del turismo dispone gli opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai sensi dei commi precedenti, anche avvalendosi delle modalita' previste dal Capo V del presente regolamento.
Note all'art. 14: - Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 novembre 2007, n. 261. - Si riporta il testo dell'articolo 9, rubricato «Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea»: «1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali: a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione; b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione e' regolamentata. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1. 3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'. 3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale. 4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano.».
Art. 15
Dichiarazione preventiva
1.La dichiarazione telematica prevista dall'articolo precedente e' corredata da: a. copia di un documento di identita' in corso di validita'; b. attestazione comprovante il possesso della qualifica di guida turistica; c. certificazione dell'autorita' competente che attesti che il professionista e' legalmente stabilito in uno degli Stati indicati dall'articolo 13 del presente Capo per svolgervi l'attivita' di guida turistica e che non gli e' vietato di esercitarla, anche su base temporanea; d. una prova, con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che il prestatore ha esercitato la professione di guida turistica per almeno un anno nel corso degli ultimi dieci anni qualora provenga da un Paese in cui la professione non e' regolamentata.
Note all'art. 15: - La Direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30 settembre 2005, n. L 255. - Si riporta il testo dell'articolo 7, rubricato «Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore»: «1. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorita' competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale. Tale dichiarazione e' rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo. 2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai documenti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti: a) una prova della nazionalita' del prestatore; b) un attestato che certifichi che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato; c) una prova dei titoli di qualifiche professionali; d) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attivita' in questione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi; e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanita' e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, un attestato che confermi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali; f) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione della conoscenza, da parte del richiedente, della lingua necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante; g) per le professioni riguardanti le attivita' di cui all'articolo 16 e che sono state notificate da uno Stato membro conformemente all'articolo 59, paragrafo 2, un certificato concernente la natura e la durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro in cui il fornitore dei servizi e' stabilito. 2-bis. La presentazione della richiesta dichiarazione da parte del prestatore conformemente al paragrafo 1 consente a tale prestatore di servizi di avere accesso all'attivita' di servizio o di esercitarla sull'intero territorio dello Stato membro interessato. Uno Stato membro puo' richiedere le informazioni supplementari elencate al paragrafo 2, per quanto concerne le qualifiche professionali del fornitore di servizi se: a) la professione e' regolamentata in modo diverso in parti del territorio di tale Stato membro; b) tale regolamentazione e' applicabile anche a tutti i cittadini di tale Stato membro; c) le differenze in tale regolamentazione sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio; e d) lo Stato membro non puo' ottenere diversamente tali informazioni. 3. La prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorche' un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attivita' professionale di cui trattasi. Questo titolo e' indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento onde evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. In via eccezionale la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III. 4. All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo II, III o III bis, l'autorita' competente dello Stato membro ospitante puo' procedere a una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preventiva e' possibile unicamente se e' finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto e' necessario a tal fine. Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorita' competente informa il prestatore della sua decisione: a) di non procedere alla verifica delle sue qualifiche professionali; b) previa verifica delle sue qualifiche professionali: i) di esigere dal prestatore una prova attitudinale; o ii) di consentire la prestazione dei servizi. Qualora vi sia una difficolta' che causi un ritardo nell'adottare la decisione di cui al secondo comma, l'autorita' competente notifica entro lo stesso termine al prestatore il motivo del ritardo. La difficolta' e' risolta entro un mese dalla notifica e la decisione e' presa non piu' tardi dei due mesi successivi alla risoluzione della difficolta'. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla salute pubblica o alla sicurezza e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilita' e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, lo Stato membro ospitante e' tenuto a offrire al prestatore la possibilita' di dimostrare, mediante una prova attitudinale di cui alla lettera b) del secondo comma, di avere acquisito le conoscenze, le abilita' o le competenze mancanti. Su tale base lo Stato membro ospitante decide se consentire la prestazione di servizi. A ogni modo, la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro un mese dalla decisione adottata in applicazione del secondo comma. In mancanza di reazioni da parte dell'autorita' competente entro il termine fissato al secondo e al terzo comma, la prestazione di servizi puo' essere effettuata. Nei casi in cui le qualifiche professionali sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.».
Art. 16
Modalita' di svolgimento della prova attitudinale
1.Nel caso in cui il Ministero del turismo esprimendosi ai sensi del precedente articolo 13, comma 1, lettera b) lo ritenga necessario, la qualifica professionale di guida turistica e' riconosciuta, in alternativa al tirocinio di adattamento di cui al successivo articolo 18, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, indetta dal Ministero del turismo con bando pubblicato sul proprio sito internet istituzionale con cadenza almeno annuale. La prova attitudinale consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte ad accertare la professionalita' del candidato e a verificare le sue conoscenze professionali nelle materie di cui al successivo comma 4 e le sue conoscenze linguistiche. Qualora il richiedente, alla luce del pregresso percorso di studio e formazione o dell'esperienza professionale maturata, dia prova documentata della conoscenza di una o piu' delle materie oggetto della prova attitudinale, da produrre contestualmente alla domanda di riconoscimento della qualifica professionale, il Ministero del turismo ne tiene conto ai fini dell'eventuale riduzione del contenuto della prova da svolgere.
2.Il bando di cui al comma 1 indica le modalita' ed i termini di presentazione della domanda di ammissione alla prova, i documenti da allegare, nonche' le modalita' del versamento, da parte del candidato, del contributo per le spese di espletamento della procedura di esame, il cui importo e' stabilito dall'articolo 30 del presente regolamento.
3.La prova attitudinale consiste in un esame scritto e in uno orale, per ciascuno dei quali puo' essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti, intendendosi la stessa prova superata se il candidato riporta in ciascun esame un punteggio pari o superiore a 25 punti.
4.La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta aperta in una o piu' delle seguenti materie: a. storia dell'arte; b. geografia; c. storia; d. archeologia; e. diritto del turismo, accessibilita' e inclusivita' dell'offerta turistica; f. disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
5.La prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta e valuta la capacita' di comunicazione, la conoscenza e l'approfondimento dei contenuti nonche' la conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta del richiedente in un grado non inferiore al livello di competenza B2. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
Note all'art. 16: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 4, rubricato «Esame di abilitazione»: «1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e' indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilita' e inclusivita' dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorita' oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente. 2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere compiuto la maggiore eta'; b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia; c) godere dei diritti civili e politici; d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto; e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale; f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorita' oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; g) Lettera abrogata. 3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalita' di svolgimento dell'esame di abilitazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.».
Art. 17
Commissione esaminatrice
1.La commissione esaminatrice e' nominata con provvedimento del Ministero del turismo ed e' composta da cinque membri effettivi, incluso il presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di esame.
2.E' fatta salva la possibilita' di nominare sottocommissioni di esame, nonche' membri supplenti.
3.La commissione, prima dello svolgimento delle prove, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalita' di valutazione delle stesse.
4.L'incarico di componente della commissione da' diritto al compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 18
Modalita' di svolgimento del tirocinio di adattamento e della formazione complementare
1.Ai fini dell'esercizio in maniera stabile dell'attivita' di guida turistica da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 13, in alternativa alla prova attitudinale di cui al precedente articolo 16, e' prevista, a scelta del richiedente, la misura compensativa del tirocinio di adattamento eventualmente accompagnato dalla formazione complementare.
2.Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio della professione sotto il controllo e la responsabilita' di un professionista abilitato, che cura l'apprendimento delle conoscenze specifiche della professione avvalendosi dei metodi ritenuti piu' idonei. Ciascuna guida turistica regolarmente iscritta all'elenco nazionale, abilitata da almeno tre anni, puo' assumere la responsabilita' del tirocinio comunicando al Ministero del turismo la propria disponibilita'. Sulla base delle candidature pervenute, il Ministero del turismo predispone un apposito elenco nell'ambito del quale designa la guida turistica responsabile del tirocinio, su proposta del richiedente. Il responsabile del tirocinio, in apposita sezione della piattaforma, comunica la data di inizio dell'attivita' e le generalita' del tirocinante. E' richiesta la partecipazione del tirocinante ad almeno due visite guidate per ciascun mese di tirocinio.
3.La formazione complementare e' erogata tramite corsi autorizzati dal Ministero del turismo, concernenti le materie di cui al precedente articolo 16, comma 4.
4.Il tirocinio di adattamento ha una durata determinata dal Ministero del turismo fino a un massimo di ventiquattro mesi. Ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il Ministero del turismo, provvedendo su specifica istanza dell'interessato, puo' ridurre la durata del tirocinio di adattamento, previa valutazione delle conoscenze, abilita' e competenze attestate dal richiedente e acquisite nel corso dell'esperienza professionale maturata, nonche' della formazione complementare ricevuta ai sensi del precedente comma 3.
5.Il tirocinio di adattamento e' oggetto di valutazione finale da parte del Ministero del turismo, sulla base della formazione complementare certificata e di una relazione redatta dal professionista responsabile, in cui e' illustrata l'attivita' svolta dal tirocinante e i risultati conseguiti ed e' espresso un parere sull'idoneita' allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica. Il Ministero del turismo esprime la valutazione finale entro trenta giorni dalla ricezione della relazione redatta dal professionista responsabile del tirocinio e, in caso di esito favorevole, iscrive automaticamente il professionista nell'elenco nazionale. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio di adattamento puo' essere integrato o ripetuto su istanza dell'interessato.
Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 novembre 2007, n. 261. - Si riporta il testo dell'articolo 22, rubricato «Misure compensative»: «1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia; b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; c) se la professione regolamentata include una o piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. 2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprieta' industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale. 3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attivita'. 4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento: a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attivita' professionali esercitate da infermieri professionali e per attivita' professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera g); b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali; c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c); d) se e' richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e). 4-bis. Comma abrogato. 4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro. 6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 7. Con provvedimento dell'autorita' competente interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale. 8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga. 8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale e' debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni: a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19; b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente. 8-ter. Al richiedente dovra' essere data la possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.».
Art. 19
Disposizioni transitorie
1.Sono fatti salvi i procedimenti relativi all'applicazione delle misure compensative gia' avviati alla data di adozione del presente regolamento.
Art. 20
Esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti in Paesi diversi dalla Svizzera e dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo
1.I soggetti in possesso della qualifica di guida turistica in conformita' alla normativa di uno Stato diverso dalla Svizzera e non membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.
2.Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente Capo.
Capo IV Disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica
Art. 21
Destinatari
1.Sono ammesse a frequentare i corsi di specializzazione e di aggiornamento previsti dal presente regolamento le guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero del turismo ai sensi del Capo II del presente regolamento.
2.Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le guide turistiche gia' abilitate all'esercizio della professione in una o piu' regioni alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190, si considerano specializzate con riferimento all'ambito territoriale per il quale hanno gia' conseguito l'abilitazione, a condizione che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco nazionale.
3.Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica per la tenuta dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, la domanda di iscrizione di cui al comma precedente viene presentata dalla guida turistica gia' abilitata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale, tra l'altro, vanno indicate le conoscenze linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto, ai fini dell'annotazione nell'elenco nazionale.
Note all'art. 21: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 47, rubricato «Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'»: «1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
Art. 22
Corsi di specializzazione
1.Il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi enti territoriali in cui e' stabilita la sede di svolgimento del corso, ad organizzare e svolgere corsi di specializzazione dal contenuto teorico e pratico, finalizzati all'ulteriore specializzazione nella professione di guida turistica, negli ambiti tematici e territoriali di cui al presente articolo.
2.Gli ambiti tematici di specializzazione sono individuati come di seguito: a. area storico-artistica; b. area archeologica; c. area storico-demo-etno-antropologica; d. area enogastronomica; e. area scientifica tecnologica; f. patrimonio religioso; g. patrimonio museale; h. tecniche di comunicazione per persone con disabilita'; i. tecniche di comunicazione per l'infanzia, l'adolescenza e la terza eta'; l. patrimonio monumentale italiano; m. patrimonio musicale italiano.
3.Gli ambiti territoriali di specializzazione corrispondono al territorio di ciascuna provincia, regione e provincia autonoma dello Stato o a territori aventi caratteristiche ambientali omogenee quali usi, costumi e tradizioni locali, prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia.
4.Con successivi decreti del Ministro del turismo possono essere individuati eventuali ulteriori ambiti tematici di specializzazione.
5.La partecipazione ai corsi di specializzazione da parte della guida turistica iscritta nell'elenco nazionale e' ammessa indipendentemente dal luogo di residenza.
6.I corsi di specializzazione sono tenuti da docenti ed esperti delle materie oggetto del corso individuati dai soggetti autorizzati allo svolgimento. I corsi di specializzazione hanno una durata minima di cinquanta ore, con frequenza obbligatoria, al termine delle quali viene rilasciato un certificato attestante le competenze acquisite da ciascun partecipante, previa verifica finale da parte dell'ente di formazione.
7.A seguito del rilascio del certificato di cui al comma precedente, la guida turistica puo' presentare richiesta di annotazione della specializzazione conseguita nell'elenco nazionale in corrispondenza dei propri dati personali.
Art. 23
Corsi di aggiornamento professionale
1.Il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi enti territoriali in cui e' stabilita la sede di svolgimento del corso, ad organizzare e svolgere corsi di aggiornamento professionale, che consistono in attivita' formative, dal contenuto teorico e pratico, nelle materie oggetto di esame di cui all'articolo 3 e di specializzazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento. Le attivita' di aggiornamento sono dirette all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze comprovate in sede di abilitazione e di verifica finale in caso di specializzazione, all'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali delle guide turistiche.
2.I corsi di aggiornamento sono tenuti da docenti ed esperti delle materie oggetto del corso individuati dai soggetti autorizzati allo svolgimento. La partecipazione ai corsi e' ammessa indipendentemente dal luogo di residenza della guida turistica.
3.Le guide turistiche sono tenute a frequentare almeno cinquanta ore di formazione mediante uno o piu' corsi di aggiornamento ogni tre anni. Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.
4.L'obbligo di aggiornamento si intende adempiuto anche mediante il perfezionamento di un corso di specializzazione ai sensi dell'articolo 22, comma 6 del presente regolamento.
5.Le guide turistiche che hanno adempiuto l'obbligo di aggiornamento sono tenute a darne comunicazione al Ministero del turismo attraverso la piattaforma, trasmettendo idonea attestazione di frequenza, ai fini dell'aggiornamento delle informazioni contenute nell'elenco nazionale.
Capo V Disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative
Art. 24
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12, commi 1, 2 e 4 della legge 13 dicembre 2023, n. 190
1.Le violazioni delle prescrizioni stabilite dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, sono accertate dai comuni competenti in base al luogo in cui e' commesso il fatto illecito, anche attraverso gli organi di polizia locale, e da ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente.
2.Le violazioni dei divieti prescritti dai commi 1 e 2 del citato articolo 12 sono accertate tramite l'utilizzo di strumentazione preposta alla scansione del codice univoco di identificazione rilasciato alla guida turistica, anche temporanea, e con ogni altro mezzo idoneo a verificare l'effettiva iscrizione della guida turistica nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero del turismo.
3.Il personale in servizio presso gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, segnala le eventuali violazioni dei divieti prescritti dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, ai competenti organi di polizia locale per i conseguenti accertamenti e l'eventuale irrogazione delle sanzioni.
Note all'art. 24: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 12, rubricato «Divieti e sanzioni»: «1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attivita' proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2. 2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. 3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attivita'. 4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. 6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. 7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000. 8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il comune nel cui territorio e' commessa la violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. 10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.». - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e' stato pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 101, rubricato «Istituti e luoghi della cultura»: «1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio; b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalita' di studio e di ricerca; d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica; e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.».
Art. 25
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12, comma 3 della legge 13 dicembre 2023, n. 190
1.L'accertamento della violazione del divieto di avvalersi di guide turistiche non iscritte nell'elenco nazionale, prescritto dal comma 3 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, e' demandato ai comuni competenti in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale e in raccordo con le autorita' di pubblica sicurezza, nonche' ad ogni altro soggetto autorizzato in virtu' della normativa vigente.
2.Qualora la violazione del divieto di cui al comma precedente sia commessa attraverso l'offerta di visite guidate da remoto e servizi analoghi, la competenza per l'accertamento del fatto illecito, se non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, appartiene al comune del territorio nazionale che per primo abbia provveduto a registrare la notizia dell'illecito amministrativo, in raccordo con le autorita' di pubblica sicurezza, nonche' ad ogni altro soggetto autorizzato in virtu' della normativa vigente.
Note all'art. 25: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 12, rubricato «Divieti e sanzioni»: «1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attivita' proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2. 2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. 3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attivita'. 4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. 6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. 7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000. 8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il comune nel cui territorio e' commessa la violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. 10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Art. 26
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12, comma 6 della legge 13 dicembre 2023, n. 190
1.Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di comportamento previsti dall'articolo 11 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, il comune competente in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente hanno il potere di chiedere al professionista l'esibizione del tesserino personale di riconoscimento e la documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi informativi riguardanti i costi della prestazione professionale di cui alla lettera b) del medesimo articolo 11.
Note all'art. 26: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 11, rubricato «Obblighi di comportamento»: «1. Nell'esercizio della propria attivita', la guida turistica ha l'obbligo di: a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorita' di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato; b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.». - Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 12, rubricato «Divieti e sanzioni»: «1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attivita' proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2. 2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. 3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attivita'. 4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. 6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. 7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000. 8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il comune nel cui territorio e' commessa la violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. 10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Art. 27
Applicazione delle sanzioni
1.Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 12, commi 5, 6 e 7, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, sono irrogate dai comuni competenti per l'accertamento del fatto illecito ai sensi degli articoli che precedono, anche attraverso gli organi di polizia locale, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2.Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi delle disposizioni che precedono deve essere eseguito in favore dei comuni competenti all'accertamento e all'irrogazione delle rispettive sanzioni.
Note all'art. 27: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 12, rubricato «Divieti e sanzioni»: «1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attivita' proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2. 2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. 3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attivita'. 4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. 6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. 7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000. 8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il comune nel cui territorio e' commessa la violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. 10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Capo VI Determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento
Art. 28
Contributo di partecipazione all'esame di abilitazione
1.I soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti al versamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame stabilito in euro 10,00.
Art. 29
Contributo per il rilascio del tesserino
1.I soggetti che hanno superato lo specifico esame di abilitazione, iscritti nell'elenco nazionale delle guide turistiche di cui al Capo II del presente regolamento, richiedono al Ministero del turismo il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. Il rilascio del tesserino e' subordinato al pagamento, da parte del soggetto interessato, del contributo stabilito in euro 30,00.
2.La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai soggetti iscritti nell'elenco nazionale delle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale secondo le modalita' di cui agli articoli 16 e seguenti del presente regolamento, nonche' ai soggetti gia' abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
Note all'art. 29: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
Art. 30
Contributo per lo svolgimento della prova attitudinale
1.I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera interessati al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero sono tenuti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al versamento di un contributo alle spese di espletamento della prova attitudinale in lingua italiana stabilito in euro 40,00.
2.La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai soggetti che hanno conseguito la qualifica professionale di guida turistica in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1.
Note all'art. 30: - Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 novembre 2007, n. 261. - Si riporta il testo dell'articolo 25, rubricato «Disposizioni finanziarie»: «1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonche' dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Art. 31
Costi per lo svolgimento dei corsi di specializzazione, di aggiornamento e di formazione complementare
1.I costi derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi di specializzazione e aggiornamento di cui al capo IV del presente regolamento, nonche' i costi derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi di formazione complementare di cui all'articolo 18, variabili a seconda delle peculiarita' del corso, sono interamente a carico dei partecipanti.
Capo VII Disposizioni finanziarie e finali
Art. 32
Ambito di applicazione
1.In conformita' all'articolo 1, comma 3, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, le disposizioni di cui ai capi I, III e IV del presente regolamento, rispetto ai quali e' prevista l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove non compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Note all'art. 32: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 1, rubricato «Finalita'»: «1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresi' i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».
Art. 33
Oneri a carico del bilancio dello Stato
1.Fermo restando quanto previsto dal capo precedente, agli oneri derivanti dall'attuazione del capo I, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dall'attuazione del capo II, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190. Il presente regolamento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente regolamento entra in vigore dal decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: Garnero Santanche'
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1108
Note all'art. 33: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 14, rubricato «Disposizioni finanziarie»: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo; b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonche' sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo. 3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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