DECRETO 26 giugno 2024, n. 88
Note all'art. 24: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 12, rubricato «Divieti e sanzioni»: «1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attivita' proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2. 2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. 3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attivita'. 4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. 6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. 7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000. 8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il comune nel cui territorio e' commessa la violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. 10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.». - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e' stato pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 101, rubricato «Istituti e luoghi della cultura»: «1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio; b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalita' di studio e di ricerca; d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica; e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.».
Art. 25
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12, comma 3 della legge 13 dicembre 2023, n. 190
1.L'accertamento della violazione del divieto di avvalersi di guide turistiche non iscritte nell'elenco nazionale, prescritto dal comma 3 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, e' demandato ai comuni competenti in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale e in raccordo con le autorita' di pubblica sicurezza, nonche' ad ogni altro soggetto autorizzato in virtu' della normativa vigente.
2.Qualora la violazione del divieto di cui al comma precedente sia commessa attraverso l'offerta di visite guidate da remoto e servizi analoghi, la competenza per l'accertamento del fatto illecito, se non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, appartiene al comune del territorio nazionale che per primo abbia provveduto a registrare la notizia dell'illecito amministrativo, in raccordo con le autorita' di pubblica sicurezza, nonche' ad ogni altro soggetto autorizzato in virtu' della normativa vigente.
Note all'art. 25: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 12, rubricato «Divieti e sanzioni»: «1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attivita' proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2. 2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. 3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attivita'. 4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. 6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. 7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000. 8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il comune nel cui territorio e' commessa la violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. 10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Art. 26
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12, comma 6 della legge 13 dicembre 2023, n. 190
1.Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di comportamento previsti dall'articolo 11 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, il comune competente in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente hanno il potere di chiedere al professionista l'esibizione del tesserino personale di riconoscimento e la documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi informativi riguardanti i costi della prestazione professionale di cui alla lettera b) del medesimo articolo 11.
Note all'art. 26: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 11, rubricato «Obblighi di comportamento»: «1. Nell'esercizio della propria attivita', la guida turistica ha l'obbligo di: a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorita' di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato; b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.». - Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 12, rubricato «Divieti e sanzioni»: «1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attivita' proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2. 2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. 3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attivita'. 4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. 6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. 7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000. 8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il comune nel cui territorio e' commessa la violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. 10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Art. 27
Applicazione delle sanzioni
1.Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 12, commi 5, 6 e 7, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, sono irrogate dai comuni competenti per l'accertamento del fatto illecito ai sensi degli articoli che precedono, anche attraverso gli organi di polizia locale, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2.Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi delle disposizioni che precedono deve essere eseguito in favore dei comuni competenti all'accertamento e all'irrogazione delle rispettive sanzioni.
Note all'art. 27: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 12, rubricato «Divieti e sanzioni»: «1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attivita' proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2. 2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. 3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attivita'. 4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. 6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. 7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000. 8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il comune nel cui territorio e' commessa la violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. 10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Capo VI Determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento
Art. 28
Contributo di partecipazione all'esame di abilitazione
1.I soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti al versamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame stabilito in euro 10,00.
Art. 29
Contributo per il rilascio del tesserino
1.I soggetti che hanno superato lo specifico esame di abilitazione, iscritti nell'elenco nazionale delle guide turistiche di cui al Capo II del presente regolamento, richiedono al Ministero del turismo il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. Il rilascio del tesserino e' subordinato al pagamento, da parte del soggetto interessato, del contributo stabilito in euro 30,00.
2.La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai soggetti iscritti nell'elenco nazionale delle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale secondo le modalita' di cui agli articoli 16 e seguenti del presente regolamento, nonche' ai soggetti gia' abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
Note all'art. 29: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
Art. 30
Contributo per lo svolgimento della prova attitudinale
1.I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera interessati al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero sono tenuti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al versamento di un contributo alle spese di espletamento della prova attitudinale in lingua italiana stabilito in euro 40,00.
2.La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai soggetti che hanno conseguito la qualifica professionale di guida turistica in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1.
Note all'art. 30: - Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 novembre 2007, n. 261. - Si riporta il testo dell'articolo 25, rubricato «Disposizioni finanziarie»: «1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonche' dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Art. 31
Costi per lo svolgimento dei corsi di specializzazione, di aggiornamento e di formazione complementare
1.I costi derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi di specializzazione e aggiornamento di cui al capo IV del presente regolamento, nonche' i costi derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi di formazione complementare di cui all'articolo 18, variabili a seconda delle peculiarita' del corso, sono interamente a carico dei partecipanti.
Capo VII Disposizioni finanziarie e finali
Art. 32
Ambito di applicazione
1.In conformita' all'articolo 1, comma 3, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, le disposizioni di cui ai capi I, III e IV del presente regolamento, rispetto ai quali e' prevista l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove non compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Note all'art. 32: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 1, rubricato «Finalita'»: «1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresi' i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».
Art. 33
Oneri a carico del bilancio dello Stato
1.Fermo restando quanto previsto dal capo precedente, agli oneri derivanti dall'attuazione del capo I, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dall'attuazione del capo II, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190. Il presente regolamento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente regolamento entra in vigore dal decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: Garnero Santanche'
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1108
Note all'art. 33: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 14, rubricato «Disposizioni finanziarie»: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo; b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonche' sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo. 3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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